BGer 5P.320/2001 |
BGer 5P.320/2001 vom 23.11.2001 |
[AZA 0/2]
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5P.320/2001
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II CORTE CIVILE
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23 novembre 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Raselli.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 settembre 2001 presentato dalla Stiftung J.________, Vaduz, e dal dott.
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M.________, Milano (I) e Francoforte (D), entrambi patrocinati dall'avv. Luca Eusebio, Lugano, contro la decisione emanata l'8 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano nella causa che oppone i ricorrenti alla Fondazione F.________, Lugano, patrocinata dall'avv. Paola Masoni, Lugano, e che vede come parti interessate il dott.
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G.________ e R.________, Milano (I), patrocinati dall'avv.
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dott. Elio Brunetti, Lugano, la lic. iur. B.________, Vaduz, patrocinata dall'avv. René Juri, Ambrì, nonché D.________, Viganello, e Z.________, Trezzano sul Naviglio (I), entrambe patrocinate dall'avv. Monica Marazzi, studio legale Barchi e Associati, Lugano, in materia di procedura civile;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Con petizione 10 ottobre 1995 la Fondazione F.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano G.________, R.________, la Stiftung J.________, la lic. iur. B.________, il dott. M.________, D.________ e Z.________. L'attrice ha segnatamente chiesto l'accertamento di una serie di atti illeciti, la condanna al risarcimento danni risp. alla restituzione dei beni indebitamente alienati nonché di essere riconosciuta unica erede del defunto dott. F.________.
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Il 4 dicembre 1997 le convenute D.________ e Z.________ hanno chiesto di retrocedere la petizione all' attrice con l'assegnazione di un termine per presentare un atto comprensibile e non prolisso. Il 10 dicembre 1997 i convenuti G.________ e R.________ hanno formulato un'analoga domanda e hanno chiesto la sospensione del procedimento.
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Pure il convenuto M.________ ha postulato con istanze 9 dicembre 1997 risp. 28 aprile 1999 la retrocessione della petizione nonché la sospensione del procedimento fino ad evasione della procedura penale in corso. Infine, il 1° ottobre 1999 anche la convenuta B.________ ha domandato la sospensione della procedura in attesa che l'attrice presenti un allegato conforme a quanto prescritto dal codice di procedura civile. Il Pretore ha respinto le predette richieste con decisione dell'8 agosto 2001. Egli ha indicato, con riferimento alle eccezioni fondate sugli art. 115 cpv. 3 e 165 cpv. 2 lett. d CPC ticinese, che la complessità della vertenza provoca quella della petizione e che del resto i convenuti si sono limitati a definire prolisso e illeggibile l'allegato attoreo senza specificare i passaggi della memoria e i motivi che giustificano una tale censura. Ha infine rilevato che non si giustifica sospendere la procedura in attesa del giudizio di altre autorità per i tempi necessari alla definizione di tali procedure.
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B.- Con ricorso di diritto pubblico del 14 settembre 2001 M.________ e la Stiftung J.________ hanno chiesto al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione pretorile. Essi ritengono la petizione manifestamente prolissa, opinione condivisa dal Pretore in una precedente ordinanza, che il Tribunale di appello ha annullato senza però pronunciarsi su tale questione. Inoltre l'allegato attoreo contiene un'indicazione imprecisa dei fatti e dei mezzi di prova. Con riferimento alla mancata sospensione della procedura, essi rilevano che il giudice civile deve riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto emersi durante il processo penale, motivo per cui la decisione di non attendere il termine - imminente - di tale procedimento è arbitraria. Dei motivi fatti valere a sostegno dell'ammissibilità del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Il 19 settembre 2001 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di misure d'urgenza, essendo l'effetto sospensivo già stato conferito nell'ambito della procedura di ricorso di diritto pubblico incoata da G.________ e R.________.
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Considerando in diritto :
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1.- Giusta l'art. 87 cpv. 1 e 2 OG nel tenore in vigore dal 1° marzo 2000 il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito, che non concernono la competenza o domande di ricusa, unicamente se esse possono cagionare un pregiudizio irreparabile. Con la novella il legislatore ha codificato la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 87 OG senza limitarla alle violazioni dell'art. 4 vCost. (DTF 126 I 207 consid. 1 b).
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a) In concreto a giusta ragione nemmeno i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata sia finale.
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Trattasi infatti di una decisione incidentale, poiché essa non pone termine alla lite, ma costituisce, quale ordinanza emanata in corso di procedura, unicamente un passo verso la sentenza finale (DTF 123 I 325 consid. 3b). Rimane da esaminare se l'impugnato giudizio cagiona un danno irreparabile, che in base alla costante giurisprudenza dev'essere di natura giuridica, ovvero che non può essere eliminato con una decisione finale favorevole ai ricorrenti. Un mero pregiudizio di fatto, quale ad esempio un prolungamento della procedura o la circostanza che la stessa risulti più onerosa non è sufficiente (DTF 127 I 92 consid. 1c con rinvii).
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b) Occorre innanzi tutto rilevare che nel proprio gravame i ricorrenti menzionano pure un diniego di giustizia in relazione all'applicazione dell'art. 165 cpv. 2 lett. e CPC ticinese. Tuttavia, nel modo in cui è sollevata, tale critica non ha portata propria, confondendosi con la censura di arbitrio. In queste circostanze non entra già a priori in linea di conto la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente diritto, che non sottoponeva un ricorso fondato su di un diniego di giustizia formale alle restrizioni dell'art. 87 vOG (DTF 117 Ia consid. 1a).
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c) I ricorrenti asseriscono che la petizione - inutilmente prolissa e caotica - viola l'art. 165 cpv. 2 lett. d nonché e CPC ticinese e impossibilita loro di contestare puntualmente le argomentazioni attoree come richiesto dal Codice di procedura civile, con il pericolo di soccombere per questa ragione nella causa. Essa doveva pertanto essere ritornata alla parte attrice in applicazione dell'art. 115 cpv. 3 CPC, con l'invito a rifarla. Inoltre la situazione finanziaria della controparte non permette ai ricorrenti di poter effettivamente incassare le ripetibili in caso di reiezione dell'azione, motivo per cui le ingenti spese di patrocinio causate dalla petizione non potranno essere rifuse. Pure il rifiuto di sospendere la procedura in attesa dell'esito del procedimento penale avviato nei confronti di uno dei ricorrenti crea loro un danno irreparabile, poiché impedisce loro di far capo alle risultanze e alle decisioni della sede penale e ottenere così un alleggerimento dell'onere probatorio.
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aa) Con riferimento al rifiuto di rinviare alla controparte la petizione, i ricorrenti si avvalgono di meri pregiudizi di fatto, sostenendo in sostanza che l'allegato, nella forma in cui è attualmente redatto, provoca una procedura più lunga e costosa. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una decisione resa in applicazione dell'art. 115 cpv. 3 CPC ticinese non causa un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG (sentenza 8 maggio 1989 della II Corte civile, parzialmente riprodotta in Rep. 1990 pag. 155). Si può poi rilevare che l'art. 165 cpv. 2 lett. d nonché e CPC ticinese, secondo cui la petizione deve contenere la precisa, articolata esposizione dei fatti che sono posti a suo fondamento e l'indicazione specifica per ciascun fatto dei mezzi di prova offerti o invocati, è espressione del principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, 2a ed., n. a1 all'art. 78 CPC). Ora, qualora il giudice dovesse, in violazione di tale principio, accogliere richieste non sufficientemente sostanziate dal profilo del diritto procedurale cantonale o del diritto federale o non provate, ai soccombenti rimane aperta la possibilità di impugnare la sentenza finale per tale motivo (cfr. DTF 127 II 365 consid. 2b; 117 II 113; 109 II 231 consid. 3c/bb; 108 II 337). Operare nel corso della causa una verifica - dal profilo costituzionale - delle decisioni che riconoscono la conformità alla legge di procedura cantonale dei singoli allegati non è del resto conciliabile con lo scopo dell'art. 87 OG, che consiste nel far statuire, per motivi di economia processuale, il Tribunale federale una sola volta sull'insieme del litigio (DTF 123 I 325 consid. 3b).
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bb) Pure per quanto concerne la mancata sospensione della procedura davanti al Pretore in attesa della definizione del procedimento penale, i ricorrenti si limitano a far valere meri pregiudizi di fatto, che rendono la procedura più gravosa ed onerosa, indicando di non poter beneficiare di un alleggerimento dell'onere probatorio eventualmente provocato dalle decisioni e dalle risultanze istruttorie della procedura penale. Tenuto conto di tale argomentazione, l'impugnazione del rifiuto di sospendere la procedura pare essere unicamente dettata da fini probatori. In queste circostanze il giudizio pretorile dev'essere assimilato ad una decisione concernente l'assunzione di prove, che per costante giurisprudenza non è - in linea di principio - idonea a causare un danno di natura giuridica (DTF 101 Ia 162; sentenza inedita della I Corte di diritto pubblico del 23 gennaio 2001 in re A.). Giova poi rilevare che l'art. 346 CPC ticinese - a cui fra l'altro rinvia espressamente l'art. 112 cpv. 2 CPC ticinese, norma che si occupa degli effetti del giudizio penale - prevede il rimedio della restituzione in intero nell'ipotesi che un reato abbia influito sulla sentenza civile.
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Anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 87 OG, il ricorso - con riferimento alla mancata sospensione della procedura - sarebbe nondimeno destinato all'insuccesso.
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I ricorrenti misconoscono infatti che il diritto a esigere una sospensione della procedura deve essere riconosciuto solo eccezionalmente, in particolare quando si tratta di attendere il giudizio principale di un'autorità competente per materia, che permette di decidere una questione di natura pregiudiziale. Ma pure in siffatti casi la giurisprudenza è caratterizzata da un grande riserbo nell'ordinare una sospensione (DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 389 con rinvii). Nella fattispecie in esame i ricorrenti nemmeno indicano, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, i motivi che avrebbero imposto una sospensione della procedura, rendendo insostenibile la decisione contraria del Pretore:
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infatti l'art. 112 CPC ticinese citato nel ricorso non impone in alcun modo la sospensione del processo civile, ma indica al cpv. 1 che qualora la parte lesa si sia costituita parte civile, la sentenza penale di condanna fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale. Ora, i ricorrenti non sostengono che si è prossimi all'emanazione di una sentenza di condanna di uno di loro, ma si limitano ad indicare che lo stadio delle informazioni preliminari è oramai giunto al termine.
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2.- Da quanto precede discende che il ricorso dev' essere dichiarato inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a pronunciarsi nella procedura federale.
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4.
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Losanna, 23 novembre 2001 VIZ
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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