BGer I 490/2000 |
BGer I 490/2000 vom 03.12.2001 |
[AZA 0]
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I 490/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
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Kernen; Bürki Moreni, cancelliera
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Sentenza del 3 dicembre 2001
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nella causa
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R._________, ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
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con decisione 14 luglio 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) ha assegnato a R._________, nato nel 1940, una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° novembre 1998 ed una rendita completiva per la moglie;
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con pronunzia del 26 luglio 2000 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il ricorso con cui l'assicurato chiedeva l'assegnazione di una rendita in-tera di invalidità, adducendo che irapporti medici approfonditi e motivati, assunti agli atti dall'UAI, dimostravano l'esistenza di un grado di incapacità lavorativa e di invalidità non superiore al 50% rispettivamente che non risultava comprovato un peggioramento dello stato di salute;
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contro il giudizio cantonale R._________ tempestivamente insorge con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni;
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egli sostiene in particolare che gli atti medici su cui si è fondata la Corte cantonale per pronunciare il proprio giudizio sono errati e non attuali;
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il ricorrente contesta segnatamente il fatto di consumare alcool e tabacco in maniera esagerata e chiede quindi che venga eseguita un nuova perizia, alfine di stabilire lo stato di salute attuale;
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preliminarmente occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata, circostanze accadute posteriormente e che hanno modificato questa situazione dovendo di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate);
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in simili condizioni un eventuale peggioramento della salute, posteriore alla pronuncia della decisione amministrativa, a cui si riferisce il ricorrente, indicando che la documentazione medica agli atti della Corte cantonale e dell'amministrazione non é più attuale e chiedendo per questi motivi l'erezione di una perizia, non può far parte del tema sottoposto all'esame del giudice nella presente lite;
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l'interessato potrà tuttavia presentare, se del caso, una domanda di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI all'ufficio assicurazione invalidità competente;
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nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha correttamente indicato le disposizioni applicabili, in particolare per stabilire l'invalidità (art. 4 LAI), così come i principi giurisprudenziali riconosciuti alfine di verificare il valore probatorio dei rapporti medici;
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un attento esame degli atti non può che indurre questa Corte a considerare infondate le censure sollevate dal ricorrente secondo cui la documentazione su cui l'istanza cantonale si è fondata sarebbe errata;
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in effetti il Tribunale cantonale ha fondato il proprio giudizio su diversi rapporti redatti da specialisti (ortopedici, neurologi e cardiologi), esperiti in maniera completa e chiara, il cui valore probante va senz'altro ammesso (cfr. RAMI 2000 no. KV 124 pag. 214);
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alla luce di questi numerosi referti il Tribunale cantonale ha concluso che un grado di inabilità lavorativa e di invalidità pari almeno al 66 2/3% non era dato all'epoca decisiva del provvedimento in lite, confermando il diritto alla mezza rendita di invalidità riconosciuto dall'amministrazione;
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questa valutazione va fatta integralmente propria da questa Corte;
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del resto i rapporti redatti dai medici della clinica X._________, dal dottor B._________, specialista in cardiologia, e dal dottor P._________, neurologo, non vengono in alcun modo posti in discussione, bensì confermati, nelle loro conclusioni, anche dal medico curante del ricorrente, la dottoressa S._________, la quale nel rapporto all'attenzione dell'UAI del 7 gennaio 1999 ha stimato l'inabilità lavorativa riconducibile alle affezioni ortopediche e cardiologiche pari al 50%;
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questa Corte infine non ritiene necessario entrare nel merito della censura relativa alla presunta falsità dell'affermazione circa il consumo eccessivo di alcool e sigarette da parte del ricorrente, risultando essa manifestamente irrilevante ai fini della risoluzione della presente vertenza;
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pure corrette appaiono le considerazioni del giudice cantonale circa l'assenza di un peggioramento, pendente causa amministrativa, dello stato di salute del ricorrente;
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in effetti quest'ultimo non ha prodotto agli atti né in sede cantonale né nell'ambito della procedura federale alcun documento che permetta di ritenere anche solo probabile detto mutamento;
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l'ultimo documento medico prodotto risale infatti al 30 aprile 1999 ed è stato redatto dal dottor B._________, cardiologo, il quale attesta che non vi è stato alcun peggioramento;
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le attestazioni della dottoressa Sorgesa del 7 gennaio 1999 indicano invece solo la probabilità di un peggioramento futuro e formulano quindi unicamente una previsione, che finora non sembra essersi realizzata;
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alla luce di quanto sopra esposto il gravame appare manifestamente infondato e quindi dev'essere respinto;
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il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG,
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 dicembre 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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La Cancelliera :
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