BGer 1P.741/2001 |
BGer 1P.741/2001 vom 11.12.2001 |
{T 0/2}
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1P.741/2001/mde
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Sentenza dell'11 dicembre 2001
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Favre,
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cancelliere Crameri.
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G.________, ricorrente,
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contro
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C.________,
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Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Rosa Item, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Claudio Lepori, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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art. 9 Cost. (procedimento penale; decreto d'accusa)
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(ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 22 ottobre 2001 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Claudio Lepori)
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Fatti:
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A.
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Con decreto d'accusa del 19 settembre 2001 la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino Rosa Item ha deferito G.________, proponendone la condanna a una multa di fr. 1'000.--, al Pretore del Distretto di Lugano per ingiuria nei confronti di C.________.
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B.
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G.________ ha impugnato il decreto con reclamo dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) Claudio Lepori, facendo valere che la Procuratrice pubblica non avrebbe assunto le prove da lui proposte né accertato con una perizia il suo stato di salute. Il 22 ottobre 2001 il GIAR ha dichiarato inammissibile il reclamo.
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C.
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G.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di accordargli l'assistenza giudiziaria, di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al GIAR per una nuova decisione.
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Non sono state chieste osservazioni.
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D.
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G.________ aveva impugnato il decreto della Procuratrice pubblica anche con un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il giudizio che ne è seguito è oggetto di un'altra procedura (causa 1P.763/2001).
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1).
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1.2 Salvo eccezioni, che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria (DTF 126 I 213 consid. 1c, 125 I 104 consid. 1b). In quanto il ricorrente chiede, oltre che l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti al GIAR per nuovo giudizio, implicitamente nel senso ch'egli esamini le sue critiche, il ricorso è quindi inammissibile.
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2.
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Il decreto d'accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Pretore o alla Corte di merito competente, a seconda della gravità del reato, rispettivamente della pena proposta (art. 207 cpv. 1 e 2 CPP/TI). Il decreto d'accusa può essere impugnato, dinanzi alla CRP ai sensi degli art. 201-205 CPP/TI, applicati per analogia (art. 212 cpv. 1 CPP/TI). L'imputato che omette di adire la CRP non perde tuttavia la possibilità di censurare gli eventuali difetti del decreto d'accusa, poiché li potrà sempre far valere durante il pubblico dibattimento (cfr. sentenza del 24 marzo 1998 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in re C., consid. 1c, pubblicata in Rep 1998, pag. 370 segg.).
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2.1 Nella decisione impugnata il GIAR ha dichiarato irricevibile il reclamo, considerando la regolarità del decreto di accusa, emanato secondo la procedura semplificata introdotta con la novella dell'8 ottobre 1998, entrata in vigore il 1° gennaio 1999: conformemente al nuovo art. 207a CPP/TI, il decreto d'accusa può essere infatti emanato a qualsiasi stadio del procedimento, in particolare anche dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere all'istruzione formale (lett. a) e, prima della chiusura dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197. Secondo il GIAR la giurisprudenza che ammette l'impugnazione della notifica della chiusura dell'istruzione formale nel contesto degli art. 196 e 197 CPP/TI non era pertanto applicabile in concreto; ha aggiunto che questa facilitazione è stata introdotta per sgravare il Ministero pubblico in casi di modesta rilevanza, essendo pacifico il diritto dell'accusato di difendersi dinanzi al giudice del merito competente, previa opposizione, come avvenuto nella fattispecie.
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2.2 lI ricorrente rileva che il reclamo era diretto contro omissioni del Procuratore pubblico, in particolare riguardo al mancato esame di sue istanze relative principalmente all'assunzione di mezzi di prova. Secondo il ricorrente la decisione impugnata sarebbe arbitraria poiché il GIAR avrebbe ritenuto che il reclamo sarebbe stato inoltrato giusta l'art. 196 cpv. 5 CPP/TI: egli avrebbe tuttavia dimenticato che il reclamo sarebbe ammesso pure sulla base dell'art. 280 CPP/TI. Premesso che il ricorrente nemmeno sostiene d'aver inoltrato il reclamo sulla base dell'art. 280 CPP/TI, sta il fatto che si è in presenza di un giudizio che non mette fine alla causa: esso concerne solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
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2.3 Il ricorrente, che non si esprime sull'applicazione di questa norma, ammette che le violazioni da lui eccepite possono essere sanate nell'ambito del pubblico dibattimento: rileva tuttavia che tale procedimento, essendo pubblico, non tutelerebbe la sfera privata del cittadino. Questa circostanza non costituisce però un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti, addotti dal ricorrente, legati allo svolgimento di un processo penale. Così un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita al giudice del merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né esso anticipa l'esame della colpevolezza dell'accusato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza inedita del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2 [1P.563/2000]; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.).
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3.
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Il ricorrente ravvisa una violazione dei suoi diritti di difesa nel fatto che non sono stati assunti i mezzi di prova da lui proposti, in particolare una perizia sul suo stato di salute.
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Secondo la costante giurisprudenza, in linea di principio la decisione incidentale che riguarda l'assunzione di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisendo agli atti una determinata risultanza - non reca all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; autori citati). Segnatamente il rifiuto di assumere una perizia nell'ambito dell'istruzione formale non causa alla parte che chiede di ordinarla un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG (sentenza inedita dell'11 aprile 2000 in re P., consid. 1d, apparsa in RDAT II- 2000 n. 66): un complemento di prova può infatti sempre essere chiesto in sede di dibattimento (cfr. art. 227 e 228 CPP/TI).
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Il ricorrente lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito. Egli ritiene che qualora si fosse tenuto conto, nell'ambito dell'istruttoria, delle sue richieste, il Procuratore avrebbe potuto emettere un decreto di abbandono o un decreto di accusa, al quale avrebbe potuto non opporsi. Anche questa censura è inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. In sostanza, il ricorrente fa infatti valere che la mancata possibilità di far assumere complementi istruttori e di dimostrare l'infondatezza delle accuse già nella fase istruttoria, e di evitare quindi lo svolgimento di un processo, lederebbe gli art. 9 e 29 Cost. e 6 CEDU. A torto. Egli potrà far valere i suoi diritti di parte e di difesa, e in particolare il diritto di essere sentito, garantiti dal diritto cantonale, federale e convenzionale nell'ambito del processo penale (cfr. art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI) e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza (art. 87 cpv. 3 OG).
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4.
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Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). In effetti, nella decisione impugnata il GIAR ha esaminato, abbondanzialmente, il reclamo, ritenendo infondate le censure del reclamante concernenti la mancata assunzione delle prove da lui richieste: il ricorrente non critica del tutto questi argomenti. Ora, quando la decisione impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 113 Ia 94 consid. 1a/bb; cfr. anche DTF 121 IV 94 consid. 1b; Kälin, op. cit., pag. 368).
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5.
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Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e non può essere pertanto esaminato nel merito.
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, visto che il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito positivo (art. 152 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione al ricorrente, a C.________, al GIAR e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 dicembre 2001
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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