BGer 6S.452/2001 |
BGer 6S.452/2001 vom 29.04.2002 |
{T 0/2}
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6S.452/2001 MDE
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C O R T E DI C A S S A Z I O N E P E N A L E
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29 aprile 2002
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(secondo seduta del 17 aprile 2002)
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Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
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sidente della Corte, Schneider, Wiprächtiger, Kolly e Kar-
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len.
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Cancelliera: Bino.
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_______
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Visto il ricorso per cassazione proposto il 4 luglio 2001
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dal Ministero pubblico del Cantone Ticino contro la senten-
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za del 29 maggio 2001 emanata dalla Corte di cassazione e
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di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
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Ticino, Lugano, nel procedimento penale aperto a carico di
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A.________, patrocinato dall'avv. Andrea Pagani, Massagno,
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e B.________, patrocinata dall'avv. Nicola Delmué, Biasca,
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per tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro e infra-
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zione alla legge federale concernente la dimora e il domi-
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cilio degli stranieri, contravvenzione e infrazione alla
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legge federale sugli stupefacenti nonché infrazione alla
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legge federale sulle armi;
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R i t e n u t o i n f a t t o :
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A.- Il 17 gennaio 2001, il Presidente della Corte
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delle assise correzionali di Leventina, riunita a Bellinzo-
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na, riconosceva B.________, colpevole:
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- di tratta di essere umani per aver compiuto la
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tratta di 20 donne, tra novembre 1998 e maggio 2000, nell'
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Osteria Y.________ a X.________, da lei gestita congiunta-
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mente a A.________ e, tra settembre 1998 e maggio 2000, di
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altre 38 donne in vari locali ticinesi;
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- di riciclaggio di denaro per avere inviato all'
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estero almeno fr. 10'000.-- di origine criminosa;
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- d'infrazione e contravvenzione alla legge federa-
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le concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
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per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di 6
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donne nell'Osteria Y.________, per avere impiegato circa 60
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donne straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera, per
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avere illegalmente soggiornato lei stessa in Svizzera dal
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26 ottobre al 5 novembre 1998 e per avere esercitato un'at-
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tività lavorativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26
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ottobre 1998; e
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- di contravvenzione alla legge federale sugli
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stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di
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cocaina e marijuana.
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Egli riconosceva altresì A.________ colpevole:
|
- di tratta di esseri umani per aver compiuto la
|
tratta di 20 donne, tra novembre 1998 e maggio 2000, nell'
|
Osteria Y.________ a X.________, da lui gestita congiunta-
|
mente a B.________, e, tra agosto e settembre 1999, di
|
altre 5 o 6 donne nello stesso esercizio pubblico;
|
- di riciclaggio di denaro per avere inviato all'
|
estero almeno fr. 10'000.-- di origine criminosa;
|
- d'infrazione e contravvenzione alla legge federa-
|
le concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per
|
avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di almeno
|
6 donne nell'Osteria Y.________, per avere impiegato senza
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autorizzazione il cittadino lettone C.________, oltre a
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circa 60 donne lettoni e un imprecisato numero di donne
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dell'America latina, stranieri non autorizzati a lavorare
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in Svizzera;
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- di contravvenzione alla legge federale sugli stu-
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pefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di
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cocaina e di marijuana; e
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- d'infrazione alla legge federale sulle armi per
|
avere, senza diritto, acquistato e detenuto una pistola
|
Maverick "357 Magnum".
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A ragione di questi fatti, il Presidente della
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Corte delle assise condannava, computato il carcere preven-
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tivo sofferto, B.________ a 18 mesi di detenzione, al paga-
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mento di una multa di fr. 7'000.-- e all'espulsione dal
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territorio svizzero per 3 anni, e A.________ a 14 mesi di
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detenzione nonché al pagamento di una multa di fr.
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5'000.--, quest'ultima parzialmente aggiuntiva a una multa
|
di fr. 200.-- inflitta con decreto di accusa del 27 set-
|
tembre 1999.
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L'esecuzione delle pene detentive nonché l'espul-
|
sione pronunciata nei confronti di B.________ venivano
|
sospese con un periodo di prova di 2 anni; veniva altresì
|
ordinata la confisca di fr. 20'000.-- depositati sul conto
|
n. H.________ presso la Banca dello Stato del Cantone Tici-
|
no nonché di fr. 19'806.10.-- in contanti e di una pistola.
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B.- Il 29 maggio 2001, la Corte di cassazione e di
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revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(CCRP) accoglieva i ricorsi di B.________ e di A.________,
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respingeva il ricorso del Ministero pubblico e riformava
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parzialmente la sentenza del Presidente della Corte delle
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assise. Essa proscioglieva B.________ dall'imputazione di
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tratta di esseri umani nonché di riciclaggio di denaro e la
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condannava alla pena di 2 mesi di detenzione, computato il
|
carcere preventivo sofferto, all'espulsione dalla Svizzera
|
per 3 anni, entrambe sospese condizionalmente con un perio-
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do di prova di 2 anni, e al pagamento di una multa di fr.
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4'000.--. La Corte cantonale proscioglieva altresì
|
A.________ dall'imputazione di tratta di esseri umani e di
|
riciclaggio di denaro e lo condannava alla pena di 2 mesi
|
di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto,
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sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
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nonché al pagamento di una multa di fr. 4'000.--, parzial-
|
mente aggiuntiva a quella di fr. 200.--, inflittagli con
|
decreto di accusa del 27 settembre 1999. Essa annullava la
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confisca e ordinava la liberazione a favore del suo titola-
|
re di fr. 20'000.-- depositati sul conto n. H.________
|
presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino e di fr.
|
19'806.10.-- in contanti.
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C.- Con tempestivo ricorso per cassazione, il Mi-
|
nistero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: Ministero
|
pubblico) è insorto dinanzi il Tribunale federale contro la
|
decisione della CCRP chiedendone l'annullamento, con prote-
|
sta di spese e ripetibili.
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D.- Con osservazioni del 1° marzo 2002, B.________
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e A.________ postulano la reiezione del gravame.
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Considerando in diritto :
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1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
|
con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,
|
senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti
|
delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 con-
|
sid. 2a, 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a e rinvii,
|
458 consid. 1).
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b) Inoltrato dal Ministero pubblico (art. 270 cpv.
|
1 lett. c della legge federale del 15 giugno 1934 sulla
|
procedura penale [PP; RS 312.0]) e diretto contro una sen-
|
tenza penale emessa in ultima istanza da un tribunale supe-
|
riore (art. 268 cpv. 1 PP), il presente gravame è ammissi-
|
bile (v. Martin Schubarth, Nichtigkeitbeschwerde 2001,
|
Berna 2001, n. 22 e 86-88).
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c) Il ricorso per cassazione può essere fondato
|
unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
|
cpv. 1 PP). Tranne in caso di rettifica di sviste manife-
|
ste, il Tribunale federale è vincolato dagli accertamenti
|
operati dall'autorità cantonale (art. 277bis PP). Non pos-
|
sono quindi essere né criticati accertamenti di fatto né
|
addotti fatti nuovi né proposte eccezioni, impugnazioni e
|
mezzi di prova nuovi (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Il Tri-
|
bunale federale deve fondare il suo giudizio sui fatti
|
quali accertati dall'ultima istanza cantonale ed eventual-
|
mente su quelli considerati dall'autorità inferiore nella
|
misura in cui essi siano ripresi, per lo meno in modo im-
|
plicito, nella decisione impugnata (art. 273 cpv. 1 lett. b
|
PP; DTF 118 IV 122 consid. 1; Bernard Corboz, Le pourvoi en
|
nullité, SJ 1991, pagg. 92 e 93).
|
d) Nella misura in cui rinvia agli argomenti sol-
|
levati in sede cantonale, il gravame è inammissibile (DTF
|
111 IV 108, 100 IV 181 consid. 1a).
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2.- a) La CCRP ha annullato la condanna dei resi-
|
stenti per tratta di esseri umani, reato perseguito all'
|
art. 196 CP. Richiamando la recente giurisprudenza pubbli-
|
cata in DTF 126 IV 225 e ancora sconosciuta all'epoca della
|
decisione sul merito, essa ha ribadito che la tratta di
|
esseri umani presuppone un'offesa al diritto all'autodeter-
|
minazione in campo sessuale; non è quindi punibile chi si
|
occupa d'ingaggiare o di trasferire delle prostitute se
|
esse hanno dato il proprio assenso con cognizione di causa.
|
Fondandosi sugli accertamenti di prima istanza, la Corte
|
cantonale ha ritenuto che le giovani donne avevano scelto
|
liberamente di venire in Ticino e di dedicarsi alla prosti-
|
tuzione per cui, oggettivamente, non vi erano gli estremi
|
per applicare l'art. 196 CP.
|
b) Il Ministero pubblico sostiene che l'art. 196
|
CP deve essere interpretato alla luce dell'art. 1 cpv. 1
|
della Convenzione concernente la repressione della tratta
|
delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933 (RS 0.311.34;
|
in seguito: "Convenzione dell'11 ottobre 1933") che postula
|
espressamente la punibilità del reato di tratta di esseri
|
umani anche nell'ipotesi in cui le giovani donne abbiano
|
acconsentito liberamente di prostituirsi. La DTF 126 IV 225
|
concerneva un caso interno, ossia il trasferimento di pro-
|
stitute ungare da uno stabilimento svizzero all'altro. La
|
fattispecie in esame si estende al di là del territorio
|
nazionale; pertanto, in applicazione della Convenzione
|
dell'11 ottobre 1933, i presupposti della tratta di esseri
|
umani sarebbero adempiuti nonostante il consenso delle in-
|
teressate.
|
3.- a) Secondo l'art. 1 cpv. 1 della Convenzione
|
dell'11 ottobre 1933 deve essere punito chiunque, allo sco-
|
po di favorire l'altrui libidine, arruola, rapisce o svia,
|
anche col suo consenso, una donna o una giovane maggiorenne
|
per trarla alla prostituzione in un altro paese. La Conven-
|
zione dell'11 ottobre 1933 completa l'Accordo internaziona-
|
le inteso a garantire una protezione efficace contro il
|
traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle
|
bianche del 18 maggio 1904 (RS 0.311.31; in seguito: "Ac-
|
cordo internazionale del 18 maggio 1904"), la Convenzione
|
internazionale per la repressione della tratta delle bian-
|
che del 4 maggio 1910 (RS 0.311.32; in seguito: "Conven-
|
zione del 4 maggio 1910") e la Convenzione internazionale
|
per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli
|
del 30 settembre 1921 (RS 0.311.33; in seguito: "Convenzio-
|
ne del 30 settembre 1921"). Storicamente, siffatti strumen-
|
ti s'inserivano nell'ambito della lotta contro il traffico
|
e lo sfruttamento di donne a livello internazionale, lotta
|
resa necessaria dalla constatazione, alla fine del XIX e
|
all'inizio del XX secolo, dell'esistenza di vere e proprie
|
organizzazioni che attiravano giovani donne con vantaggiose
|
offerte di lavoro all'estero come governanti, istitutrici,
|
cuoche, cantanti, ecc. Simili offerte erano un pretesto per
|
poi spingerle alla prostituzione. La tratta sfruttava la
|
loro inesperienza e ingenuità nonché le condizioni di mise-
|
ria in cui vertevano. I trafficanti, ricorrevano all'astu-
|
zia, all'inganno, alla minaccia o altri mezzi di costrizio-
|
ne per abusare cinicamente e circuire le loro vittime (FF
|
1924 III 1059-1060). In tale clima, le norme internazionali
|
volevano colmare le lacune di quelle legislazioni nazionali
|
che non prevedevano la punibilità della tratta di esseri
|
umani (v. in particolare gli art. 2 e 3 della Convenzione
|
del 30 settembre 1921). Sotto mira era principalmente il
|
traffico internazionale, più pericoloso per la sua ramifi-
|
cazione al di là delle frontiere. La Convenzione del 4 mag-
|
gio 1910 auspicava la punibilità del traffico di donne mag-
|
giorenni solo se quest'ultime non erano consenzienti, ossia
|
in caso di "inganno, minaccia, abuso di autorità o altro
|
mezzo di costrizione" (art. 2; FF 1924 III 1069-1070). La
|
Convenzione dell'11 ottobre 1933 ha poi esteso la persegui-
|
bilità anche ai casi in cui vi era consenso. All'epoca, la
|
Svizzera aveva ratificato tali strumenti internazionali
|
poiché la legge federale del 30 settembre 1925 sulla tratta
|
delle donne e dei fanciulli (RU 42 9; in seguito: "Legge
|
federale del 30 settembre 1925") perseguiva già la tratta
|
senza distinguere tra donne consenzienti o meno (FF 1934 I
|
878).
|
b) Le Convenzioni testé citate non sono diretta-
|
mente applicabili (sulla nozione v. Andreas Auer/Giorgio
|
Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
|
vol. I, Berna 2000, pagg. 452-454), ma esortano il legisla-
|
tore svizzero a concretizzare i principi universali in esse
|
contenuti (FF 1924 III 1067 nonché art. 2 e 3 della Conven-
|
zione del 30 settembre 1921). L'interpretazione delle norme
|
e dei principi penali deve essere, nella misura del possi-
|
bile, conforme al diritto costituzionale e convenzionale
|
consid. 4c; 106 Ia 33 consid. 2 e 3). All'epoca della Co-
|
stituzione previgente, il Tribunale federale ha ribadito a
|
più riprese che la Confederazione non può sottrarsi ai suoi
|
obblighi internazionali invocando il diritto interno:
|
quest'ultimo deve essere interpretato anzitutto in modo
|
conforme alle norme internazionali (DTF 125 II 417 consid.
|
4c). In caso di conflitto, esse prevalgono, comunque e in
|
linea di massima, sul diritto interno e la regola nazionale
|
non conforme non va applicata. Questa soluzione si giusti-
|
fica ancor più se la norma internazionale tende a protegge-
|
re i diritti dell'uomo. Non fu tuttavia decisa la questione
|
se tale modo di procedere dovesse estendersi anche ad altri
|
campi (DTF 125 II 417 consid. 4d). Fu poi lasciato indeciso
|
il quesito se e in quale misura il diritto convenzionale
|
possa "correggere" una norma del Codice civile (DTF 125 III
|
209 consid. 6e). Il 12 marzo 2000 la modifica della Costi-
|
tuzione concernente la riforma della giustizia è stata
|
accettata. Contrariamente alla proposta del Consiglio fede-
|
rale, essa non prevede l'introduzione della giurisdizione
|
costituzionale. La questione se la decisione politica debba
|
avere delle conseguenze sulla giurisprudenza anteriore in
|
materia di conflitto tra diritto interno e internazionale
|
può, per il momento, rimanere irrisolta. Infine, è d'uopo
|
ribadire che nell'ambito penale il principio nullum crimen
|
sine lege esclude, in mancanza di una disposizione specifi-
|
ca di diritto interno, la punibilità di un comportamento
|
esclusivamente in base ad un testo internazionale, in ogni
|
caso quando tale testo non è direttamente applicabile (v.
|
in generale DTF 127 IV 198 consid. 3b).
|
4.- a) Conformemente ai suoi obblighi internazio-
|
nali, il legislatore svizzero ha adottato, ultimo in data,
|
l'art. 196 che prevede la condanna alla reclusione o
|
alla detenzione non inferiore a 6 mesi di chi, per favorire
|
l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani. Tale
|
disposizione concretizza i dettami contenuti in particolare
|
nella Convenzione dell'11 ottobre 1933; conferisce, tra
|
l'altro, al principio della punibilità della tratta una
|
portata più vasta di quella convenzionale poiché estesa a
|
tutti gli esseri umani, cioè a ogni individuo indipendente-
|
mente dall'età e dal sesso (FF 1985 II 978). I presupposti
|
del reato di cui all'art. 196 CP, interpretato anche alla
|
luce della DTF 126 IV 225, sono adempiuti allorquando viene
|
pregiudicato il diritto all'autodeterminazione nel campo
|
sessuale della persona interessata (FF 1985 II 956; sulla
|
nozione di tratta di esseri umani v. anche infra, consid.
|
6; nonché Guido Jenny, Delikte gegen die sexuelle Integri-
|
tät un gegen die Familie: Art. 187-200, Art. 213-220 CP, in
|
Guido Jenny, Martin Schubarth, Peter Albrecht, Kommentar
|
zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berna 1997, ad art.
|
196 CP, n. 5 e 6; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Delikte
|
gegen den Einzelnen, 7a ed., Zurigo 1997, pagg. 413-414;
|
Günter Stratenwerth, Schweizerische Strafrecht, Besonderer
|
Teil I, 5a ed., Berna 1995, pagg. 174-176, n. 19 e 21). Ciò
|
avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato
|
come vera e propria mercanzia, in particolare se tenuto
|
all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato o se,
|
per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 126 IV 225
|
consid. 1d). Più precisamente nel caso di donne che si
|
prostituiscono, la loro libertà all'autodeterminazione ses-
|
suale non è infranta se acconsentono al trasferimento da un
|
postribolo all'altro con l'aiuto di un mediatore. Questo
|
principio vale, tuttavia, solo se esse si dedicano sponta-
|
neamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorrono a
|
intermediari per cambiare posto di lavoro alla stessa stre-
|
gua di quanto capita nell'ambito di altre professioni. Una
|
simile analogia deve tuttavia essere relativizzata tenendo
|
presente la peculiarità del settore della prostituzione,
|
ove le persone che vi si dedicano sono confrontate alla
|
discriminazione e alla condanna morale da cui possono ri-
|
sultare un serio isolamento e una dipendenza personale
|
nonché finanziaria da protettori, tenutari di postriboli e
|
gestori di saloni di massaggio. Le prostitute che soggior-
|
nano illegalmente in Svizzera sono le più esposte (v. anche
|
Tiziano Crameri, Immissioni moleste legate all'esercizio
|
della prostituzione, con particolare riferimento alle zone
|
abitative, in RDAT I-2000, pagg. 168-169). La questione se
|
la libertà sessuale sia lesa deve quindi essere decisa in
|
funzione delle circostanze concrete; il consenso formale
|
della vittima non basta, è imperativo accertare che tale
|
consenso sia effettivamente libero da costrizioni (DTF 126
|
IV 225 consid 1d).
|
b) L'art. 196 CP deve essere interpretato tenendo
|
conto delle circostanze attuali (DTF 105 Ib 49 consid. 5a),
|
avendo tuttavia come sfondo l'armonizzazione tra diritto
|
interno e internazionale.
|
Come testé ribadito (v. supra consid. 3a), lo scopo
|
del legislatore internazionale all'inizio del XX secolo era
|
quello di lottare e ostacolare il commercio di donne prove-
|
nienti dai paesi poveri, ove difettavano le risorse intel-
|
lettuali ed economiche, nei postriboli dei paesi più ricchi
|
(FF 1924 III 1060; v. anche DTF 96 IV 118 consid. 2b). La
|
stessa prostituzione era un'attività moralmente condannata
|
e le attività connesse, quali il lenocinio, erano in alcuni
|
casi penalmente perseguibili (v. ad esempio, gli art. 198 e
|
segg. vCP). I trafficanti, creando una vera e propria rete
|
internazionale, approfittavano delle condizioni sociali te-
|
sté descritte con astuzia e sfrontato cinismo per circuire
|
ed ingannare giovani donne sul loro destino (FF 1924 III
|
1060). Date le difficoltà riscontrate nel determinare se
|
esse fossero effettivamente vittime d'inganni o di pressio-
|
ni, quest'ultime non volendo parlare per paura di rappresa-
|
glie o dell'intervento delle autorità di polizia, la puni-
|
bilità della tratta fu resa indipendente dal consenso (FF
|
1934 I 882 e art. 1 della Convenzione dell'11 ottobre
|
1933).
|
Ancor oggi e conformemente alla giurisprudenza
|
pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti del reato di
|
tratta di esseri umani possono essere adempiuti in presenza
|
di giovani donne consenzienti, se tale consenso è viziato.
|
Per potere escludere con la massima certezza una qualsiasi
|
relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consen-
|
so, le autorità devono prestare un'attenzione accresciuta
|
alle condizioni, in particolare sociali ed economiche, in
|
cui le donne accettano di essere arruolate per prostituirsi
|
(DTF 126 IV 225 consid. 1d). La tratta di esseri umani
|
impone che le eventuali vittime siano messe sul mercato e
|
sfruttate come vera e propria mercanzia (FF 1924 III 1068).
|
Tale non può manifestamente essere il caso se esse sono
|
consapevoli e consenzienti e, pertanto, libere nell'eserci-
|
zio del loro diritto all'autodeterminazione sessuale. L'
|
art. 196 CP, interpretato alla luce della nozione di con-
|
senso effettivo, rispetta gli obblighi internazionali as-
|
sunti dalla Svizzera e s'inserisce, come si vedrà qui di
|
seguito, perfettamente nell'evoluzione normativa attuale.
|
aa) Il Codice penale tedesco esige che venga eser-
|
citata un'influenza sulla capacità di determinarsi della
|
vittima (v. art. 180b e 181 CP), non è sufficiente il solo
|
fatto di arruolare, senza pressioni di alcun genere. Non vi
|
è tratta di esseri umani, poiché non esiste bene giuridico
|
degno di protezione, quando la giovane donna, senza essere
|
motivata da uno stato di bisogno o di vulnerabilità, accon-
|
sente pienamente a prostituirsi all'estero per migliorare
|
la propria situazione (v. Adolf Schönke/Horst Schröder,
|
Strafgesetzbuch, Kommentar, 26a ed., Monaco 2001, § 181, n.
|
14; Reinhart Maurach/Friedrich-Christian Schroeder/Manfred
|
Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 1, 8a ed.,
|
Heidelberg 1995, § 22 I, n. 35). In Austria, il reato di
|
tratta di esseri umani sembra avere una portata più ampia
|
poiché il consenso nella speranza di migliori possibilità
|
di guadagno, non esclude di regola la perseguibilità
|
(Thomas Philipp, Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2a
|
ed., Vienna 2001, 32simo fascicolo, § 217 n. 10). Simile
|
portata non è tuttavia esente da critica (Philipp, op.
|
cit., § 217 n. 6). La legislazione francese è irrilevante
|
ai fini della presente causa poiché il reato di lenocinio,
|
consistente tra l'altro nell'aiutare, assistere e proteg-
|
gere colui che si prostituisce ricavandone un profitto, è
|
tutt'oggi perseguibile (art. 225-5 a 225-10 del nuovo Co-
|
dice penale francese). Lo stesso vale per il Codice penale
|
italiano, il quale sanziona i reati d'istigazione, favo-
|
reggiamento e sfruttamento della prostituzione (art.
|
531-534 del Codice penale italiano); una disposizione spe-
|
ciale prevede tuttavia la punibilità della tratta di donne
|
e di minori, ma solamente in caso di violenza, minaccia o
|
inganno (art. 536 del Codice penale italiano).
|
bb) In seno alle istanze europee e internazionali
|
si profila una nozione di tratta di esseri umani che esclu-
|
de la punibilità se il consenso è effettivo. La Risoluzione
|
del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996 sulla tratta di
|
esseri umani (Gazzetta ufficiale, n. C 032 del 5 febbraio
|
1996, pag. 88; in seguito: "Risoluzione del Parlamento
|
europeo del 18 gennaio 1996") la definisce come "l'atto il-
|
legale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce
|
l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un
|
paese terzo ai fini del suo sfruttamento utilizzando l'in-
|
ganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di
|
una situazione di vulnerabilità o incertezza amministrati-
|
va". Il 22 gennaio 2001 la Commissione ha proposto al Con-
|
siglio e al Parlamento dell'Unione europea una decisione
|
quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (in se-
|
guito: "Decisione quadro") la quale prevede all'art. 2 in-
|
titolato "Reati relativi alla tratta degli esseri umani a
|
fini di sfruttamento sessuale", l'obbligo per ciascun Stato
|
membro di adottare le misure necessarie affinché il reclu-
|
tamento, il trasporto o il trasferimento di una persona
|
siano puniti come reato qualora sia fatto uso di coercizio-
|
ne, violenza o minacce, d'inganno o frode, oppure di pres-
|
sioni o influenze abusive qualunque sia la loro forma. La
|
Raccomandazione del 19 maggio 2000 n. R(2000)11 del Comi-
|
tato dei Ministri del Consiglio dell'Europa sulla lotta
|
contro la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento
|
sessuale (in seguito: "Raccomandazione del Consiglio dell'
|
Europa n. R(2000)11") definisce la tratta come l'arruola-
|
mento di persone, quand'anche consenzienti, in vista del
|
loro sfruttamento sessuale, se del caso ricorrendo a forme
|
di costrizione quali violenza, minaccia, abuso di autorità
|
o di una situazione di vulnerabilità. La Raccomandazione
|
1325 (1997) relativa alla tratta delle donne e alla prosti-
|
tuzione coatta negli Stati membri del Consiglio dell'Europa
|
adottata dall'Assemblea parlamentare il 23 aprile 1997 (in
|
seguito: "Raccomandazione del Consiglio dell'Europa 1325
|
(1997)") proponeva già la stessa definizione. Il Protocollo
|
aggiuntivo relativo alla lotta contro la tratta di persone
|
in particolare di donne e bambini alla Convenzione delle
|
Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organiz-
|
zata (Doc. ONU AC.254/4 Add. 3, 24 settembre 1999) (in se-
|
guito: "Protocollo aggiuntivo relativo alla Convenzione
|
delle Nazioni Unite") precisa infine che il consenso della
|
vittima è indifferente allorquando vi sia minaccia, utiliz-
|
zo della forza, rapimento, frode, inganno, abuso di autori-
|
tà o di una situazione di vulnerabilità (art. 3 lett. a e
|
b).
|
cc) Risulta dalla panoramica di diritto comparato
|
e internazionale che di regola i presupposti della tratta
|
di esseri umani sono adempiuti nonostante l'accordo dell'
|
interessata se viene sfruttata una "situazione di vulnera-
|
bilità". Quest'ultima può derivare da condizioni economiche
|
o sociali difficili o da rapporti di dipendenza personale
|
e/o finanziari costrittivi. In assenza di una qualsiasi
|
vulnerabilità, non sussiste reato poiché, dato l'inconte-
|
stato diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale,
|
non sussiste bene giuridico da proteggere.
|
c) La portata dell'art. 196 CP sviluppata nella
|
DTF 126 IV 225 rispecchia perfettamente questa evoluzione:
|
non vi è tratta di esseri umani solo se non viene pregiudi-
|
cato il diritto all'autodeterminazione sessuale della per-
|
sona interessata, ossia in assenza di una qualsiasi forma
|
di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di
|
vulnerabilità. Il consenso deve corrispondere effettivamen-
|
te alla volontà delle prostitute, le quali devono essere
|
adeguatamente informate sul loro destino e coscienti di
|
quello che le aspetta senza essere influenzate da condizio-
|
ni di debolezza o incertezza. La nozione di consenso deve
|
essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei
|
molteplici rapporti di dipendenza in cui esse possono tro-
|
varsi, soprattutto se straniere (DTF 126 IV 225 consid. 1c
|
in fine). Nel caso di persone che si recano all'estero per
|
prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con
|
estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una
|
situazione di povertà è particolarmente acuto (v. per ana-
|
logia con il diritto tedesco anche Schönke/Schröder, op.
|
cit., § 180b, n. 12). Tale interpretazione è conforme ai
|
principi enunciati nelle Convenzioni internazionali ratifi-
|
cate dalla Svizzera interpretate alla luce delle circostan-
|
ze attuali e non vi è ragione di scostarvisi. Non vi è luo-
|
go nemmeno, come sostiene il Ministero pubblico, di diffe-
|
renziare dal punto di vista della perseguibilità la tratta
|
interna da quella internazionale. Come rileva a ragione la
|
CCRP, una siffatta soluzione sarebbe iniqua poiché permet-
|
terebbe di punire l'intermediario che colloca in un postri-
|
bolo una donna proveniente dall'estero, mentre chi, come
|
nella DTF 126 IV 225, si adopera per trasferire una prosti-
|
tuta da uno stabilimento all'altro sul territorio svizzero
|
andrebbe esente da pena. Ma non solo. Essa sarebbe contra-
|
ria agli stessi principi sanciti nella Convenzione dell'11
|
ottobre 1933: già a quell'epoca il legislatore internazio-
|
nale qualificava d'inammissibile che un paese perseguisse
|
in modo diverso il traffico esterno da quello interno (FF
|
1924 III 1067 in fine). Essa contravverrebbe altresì allo
|
scopo perseguito dall'art. 196 CP, ossia punire il riforni-
|
mento di merce umana per i postriboli in tutto il mondo
|
(DTF 96 IV 118 consid. 2b in merito al previgente art. 202
|
CP).
|
5.- a) La CCRP ha annullato la condanna dei resi-
|
stenti per tratta di esseri umani poiché le ragazze che
|
arrivavano all'Osteria Y.________ o in altri postriboli
|
ticinesi sapevano a quali condizioni dovevano prostituirsi
|
e non hanno subito costrizioni o pressioni né sono state
|
influenzate da un qualsiasi rapporto di dipendenza. Esse si
|
prostituivano liberamente, non venivano loro imposti clien-
|
ti, non furono mai state minacciate o percosse e decidevano
|
in modo autonomo delle loro prestazioni, in particolare
|
della durata e del prezzo. Tali elementi non sono tuttavia
|
sufficienti per escludere i presupposti della tratta di
|
esseri umani quali testé delimitati.
|
b) È d'uopo premettere che in materia di tratta di
|
esseri umani, un'attenzione particolare è necessaria quando
|
il suo oggetto sono le donne e i bambini provenienti dai
|
paesi in via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e
|
orientale (v. anche consid. 9 della Risoluzione del Parla-
|
mento europeo del 18 gennaio 1996).
|
c) È accertato in modo insindacabile (art. 273
|
cpv. 1 lett. b e 277bis cpv. 1 PP) che le ragazze si pro-
|
stituivano per povertà. È altresì accertato che nel periodo
|
tra novembre 1998 e maggio 2000 i resistenti hanno provoca-
|
to ed organizzato la venuta in Svizzera di circa 87 ragaz-
|
ze. Di queste, circa 43 hanno trovato posto di lavoro al-
|
l'Osteria Y.________, 20 circa grazie all'intermediazione
|
di terzi, mentre le altre furono ingaggiate direttamente
|
dalla resistente. Di sua iniziativa, essa svolse anche
|
un'attività in proprio procurando 38 ragazze provenienti
|
dai paesi dell'Est a diversi postriboli del Cantone Ticino.
|
Il resistente, dal canto suo, ingaggiò da solo ancora 5/6
|
ragazze. Si trattava di un'operazione di chiara importanza,
|
per il sovrappiù ben strutturata con una rete d'intermedia-
|
ri efficiente. Tutte le ragazze provenivano dall'Europa
|
dell'Est in particolare dalla Lettonia. Esse giungevano in
|
Svizzera per sfuggire a condizioni economiche difficili e
|
migliorare così la loro situazione. Tenuto conto che la
|
resistente stessa, di nazionalità lettone, era venuta in
|
Svizzera per prostituirsi a causa della sua disastrosa
|
situazione finanziaria, gli accusati hanno coscientemente
|
approfittato dell'evidente stato di necessità delle giovani
|
donne. Quest'ultime non potevano tra l'altro ragionevolmen-
|
te rappresentarsi un quadro completo di quello che avrebbe-
|
ro vissuto una volta sul suolo elvetico. Ispirato da una
|
situazione di vulnerabilità dovuta alle accertate precarie
|
condizioni economiche, il loro consenso non può essere con-
|
siderato come effettivo. Al riguardo non è necessario, come
|
sembra sostenere la CCRP, che le ragazze vertessero in uno
|
stato di miseria tale da essere ridotte a una specie di
|
schiavitù equiparata a quella vissuta dalle donne prove-
|
nienti dai paesi del terzo mondo. Visto anche il numero di
|
prostitute implicate e la durata del traffico, la fattispe-
|
cie è un tipico caso di tratta di esseri umani. Il proscio-
|
glimento dei resistenti dall'imputazione del reato di cui
|
all'art. 196 CP, le ragazze avendo liberamente acconsentito
|
alla loro venuta in Svizzera per dedicarsi alla prostitu-
|
zione, viola pertanto il diritto federale. L'autonomia che
|
le giovani donne godevano nell'esercizio della loro attivi-
|
tà è rilevante solo per la commisurazione della pena.
|
6.- a) Resta da esaminare se i presupposti dell'
|
art. 196 CP debbano estendersi alla totalità delle ragazze
|
la cui venuta in Svizzera era stata organizzata dai resi-
|
stenti, ossia a tutte le 87, oppure se in applicazione
|
della DTF 96 IV quest'ultimi debbano essere prosciolti
|
- come fu il caso in prima istanza - dall'imputazione di
|
tratta per le 20 ragazze giunte all'Osteria Y.________ gra-
|
zie alla loro intermediazione diretta, anticipando loro il
|
denaro per il viaggio e le piccole spese. Il Ministero pub-
|
blico contesta l'applicazione della DTF 96 IV 118 alla fat-
|
tispecie. La CCRP non ne ha trattato, poiché ha considerato
|
come non adempiuti i presupposti del reato di cui all'art.
|
196 CP.
|
b) Nella DTF 96 IV 118, resa sotto l'imperio del
|
diritto previgente, il Tribunale federale escluse dalla
|
nozione di tratta l'attività consistente nell'ingaggiare
|
delle prostitute per il proprio postribolo. La fattispecie
|
in esame concerneva l'impiego di prostitute arruolate in
|
Africa dal gestore di un postribolo per prostituirsi nel
|
suo locale in Svizzera. Due interpretazioni erano a con-
|
fronto: quella più restrittiva per cui il gestore che ar-
|
ruola e ingaggia delle prostitute per il suo postribolo non
|
è colpevole di tratta di esseri umani, quest'ultima presup-
|
ponendo un vero e proprio commercio con l'intervento di un
|
intermediario; e quella più estesa per cui la tratta di es-
|
seri umani ha una portata più larga che la nozione usuale
|
di commercio, dati i comportamenti tipici che ne costitui-
|
scono le varie fasi, ossia il fatto di arruolare, allettare
|
o rapire (DTF 96 IV 118 consid. 1). Il Tribunale federale,
|
dopo aver proceduto all'interpretazione storica e teleolo-
|
gica della norma previgente e avere ribadito che le due
|
accezioni si fondavano su motivi altrettanto validi, optò
|
per quella restrittiva (DTF 96 IV 118 consid. 2).
|
c) Fino ad oggi non si era presentata l'occasione
|
per riesaminare tale giurisprudenza nell'ambito del nuovo
|
art. 196 CP, il quale ha comunque essenzialmente ripreso i
|
presupposti dell'art. 202 vCP (FF 1985 II 976 nonché Jenny,
|
op. cit., ad art. 196, n. 5 e rinvii).
|
d) Le disposizioni in materia di repressione della
|
tratta di esseri umani sono state concepite per armonizzare
|
la legislazione svizzera alle regole internazionali vigenti
|
in tale ambito (FF 1924 III 1078 e FF 1934 I 877). Lo scopo
|
era, ed è ancor oggi, di perseguire la tratta di esseri
|
umani con la medesima efficienza che essa si svolga all'in-
|
terno del confine svizzero o si estenda al di là del terri-
|
torio nazionale (FF 1924 II 1067). Furono così adottate
|
dapprima la Legge federale del 30 settembre 1925 (FF 1934
|
II 878) in seguito l'art. 202 vCP (DTF 96 IV 118 consid.
|
2a) e, infine, l'art. 196 CP attualmente in vigore. L'impe-
|
rativo per il legislatore svizzero di tenere conto delle
|
convenzioni internazionali in questo settore è stato altre-
|
sì ribadito al momento dell'adozione di quest'ultima dispo-
|
sizione (FF 1985 II 978). La nozione di tratta di esseri
|
umani deve essere quindi interpretata avendo come sfondo
|
l'essenziale armonizzazione tra diritto interno e interna-
|
zionale; questo aspetto è stato in parte trascurato a torto
|
nella DTF 96 IV 118.
|
aa) Esiste oramai una nozione internazionale di
|
tratta di esseri umani. Già la Convenzione del 4 maggio
|
1910 definiva tale attività come l'atto di colui che, allo
|
scopo di favorire l'altrui libidine, arruola, sottrae o
|
rapisce una donna (art. 1). La Convenzione dell'11 ottobre
|
1933 riprendeva sostanzialmente gli stessi termini (art.
|
1). Come testé visto (v. supra consid. 4b/bb), i testi
|
internazionali più recenti riproducono una nozione di ancor
|
più larga portata. In virtù del Protocollo aggiuntivo alla
|
Convenzione delle Nazioni Unite l'attività di tratta si
|
estende all'arruolamento, al trasporto o al trasferimento,
|
ivi compreso al dare alloggio, ai fini di approfittare
|
della prostituzione altrui (art. 3 lett. a). L'art. 1 della
|
Raccomandazione del Consiglio dell'Europa n° R (2000) 11
|
riprende essenzialmente lo stesso concetto. La Raccomanda-
|
zione del Consiglio dell'Europa 1325 (1997) definisce la
|
tratta come il trasferimento legale o illegale di donne e/o
|
il loro commercio in vista di un profitto commerciale. La
|
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996 qua-
|
lifica la tratta come l'atto illegale di chi, direttamente
|
o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di una
|
persona ai fini del suo sfruttamento. Nella costellazione
|
internazionale un'attività consistente in un vero e proprio
|
"commercio" inteso nel senso della DTF 96 IV 118 non è in-
|
dispensabile: il solo fatto di arruolare, trasportare o
|
trasferire può già essere costitutivo di tratta. Per cui
|
l'attività di un gestore che ingaggia e arruola all'estero
|
delle prostitute per il proprio postribolo rientra nel cam-
|
po di applicazione della nozione di tratta di esseri umani
|
consacrata nei testi internazionali, a condizione tuttavia
|
che le ragazze non siano consenzienti o meglio che il loro
|
consenso appaia viziato.
|
bb) La nozione di tratta di esseri umani dell'art.
|
196 CP deve essere interpretata alla luce di quanto prece-
|
de. Siffatta interpretazione s'impone anche tenuto conto
|
delle circostanze economiche e sociali attuali (DTF 105 Ib
|
49 consid. 5a). La tratta di esseri umani è divenuta per un
|
numero sempre maggiore di persone una fonte di lucro di
|
forte attrattiva. Il fenomeno è favorito altresì dalla glo-
|
balizzazione e dalle tecnologie moderne. Il commercio di
|
donne provenienti da paesi lontani, quand'anche apparente-
|
mente consenzienti, per dedicarsi alla prostituzione assume
|
sfaccettature sempre più complesse e raffinate. In partico-
|
lare, proliferano organizzazioni specializzate che si occu-
|
pano delle varie fasi indispensabili all'arruolamento e al
|
piazzamento di prostitute in vari locali, di regola di loro
|
proprietà. Ostacolare perseguendo penalmente i responsabi-
|
li la proliferazione di un simile traffico, quand'anche con
|
modalità diverse, era già la preoccupazione essenziale del
|
legislatore all'inizio del XX secolo (DTF 96 IV 118 consid.
|
2a). In virtù dell'interpretazione sviluppata nella DTF 96
|
IV 118, i responsabili di queste organizzazioni, ben strut-
|
turate e capaci di portare a buon fine l'intero processo di
|
tratta dal reclutamento sul posto fino all'ingaggio, non
|
sarebbero punibili ai sensi dell'art. 196 CP. Sarebbero
|
invece perseguibili coloro che, non potendo usufruire di
|
una vasta rete organizzativa, si limitassero a fornire pro-
|
stituite a vari locali del nostro paese. Siffatto risulta-
|
to, il cui carattere iniquo è manifesto, non poteva essere
|
voluto dalla DTF 96 IV 118, la quale, è bene ribadirlo, si
|
fondava sull'interpretazione storica e teleologica dell'
|
art. 202 vche s'inscriveva in un'epoca ben diversa da
|
quella attuale.
|
cc) Discende da quanto precede che la nozione di
|
tratta di esseri umani di cui all'art. 196 CP deve essere
|
estesa anche al caso di chi, come nella fattispecie, arruo-
|
la all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità,
|
organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia, affin-
|
ché si prostituiscano, nel proprio postribolo, indifferen-
|
temente che egli agisca con l'aiuto di un intermediario
|
prezzolato o direttamente. Di primo acchito, l'attività dei
|
resistenti adempie indistintamente tali presupposti e come
|
tale deve essere perseguita. Incomberà all'autorità canto-
|
nale di esaminare la questione tenendo conto delle conside-
|
razioni che precedono.
|
7.- a) Per quanto concerne la pretesa violazione
|
dell'art. 305bis CP, è d'uopo ribadire che il reato di
|
riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'auto-
|
rità penale del provento di un crimine. Qualsiasi atto
|
suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il
|
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costitui-
|
sce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59
|
consid. 2, 242 consid. 1e). Ciò non necessita di operazioni
|
finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come
|
l'occultazione del bottino, possono essere adeguati (DTF
|
122 IV 211 consid. 3b/aa). Tutti i valori patrimoniali pro-
|
venienti da un crimine possono costituire oggetto di rici-
|
claggio (DTF 119 IV 242 consid. 1b). Il reato di riciclag-
|
gio è un reato di esposizione a pericolo astratto; il com-
|
portamento è punibile a questo titolo anche se l'atto vani-
|
ficatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
|
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). È compito della giuri-
|
sprudenza di sviluppare una casistica di atti vanificatori
|
tipici (FF 1989 II 859). Fino ad oggi l'atto di riciclaggio
|
è stato riconosciuto nei casi in cui i valori patrimoniali
|
sono stati occultati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 122 IV 211
|
consid. 2b; 119 IV 59 consid. 2e), investiti (DTF 119 IV
|
242 consid. 1d) e cambiati con banconote di taglio diffe-
|
rente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Al contrario, non è un
|
atto di riciclaggio il semplice versamento su un conto ban-
|
cario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo pos-
|
sesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del
|
Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid.
|
2d/aa). Il reato di cui all'art. 305bis CP può essere adem-
|
piuto anche, come nella fattispecie, nei confronti di chi
|
ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da
|
lui stesso perpetrato (DTF 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323
|
consid. 3; Martin Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für
|
das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken in Fest-
|
schrift für Günter Bemmann, Joachim Schulz/Thomas Vormbaum
|
ed., Baden-Baden 1997, pagg. 430-435).
|
b) Il giudice di merito ha qualificato di atto di
|
riciclaggio il denaro inviato all'estero ai familiari della
|
resistente. Tale comportamento di per se è oggettivamente
|
suscettibile di sottrarre il provento della tratta di esse-
|
ri umani all'amministrazione della giustizia, ossia d'impe-
|
dire di scoprire il legame esistente tra il crimine e i
|
valori patrimoniali che ne sono il prodotto (DTF 124 IV 274
|
consid. 2; 127 IV 20 consid. 3a; Bernard Corboz, Les prin-
|
cipales infractions, vol. II, Berna 1999, ad art. 305bis
|
CP, n. 25; Jürg-Beat Ackermann, Geldwäscherei [StGB Art.
|
305bis], in Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organi-
|
siertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n.
|
315 e segg.).
|
c) Il Ministero pubblico insorge contro l'ammonta-
|
re stabilito "prudenzialmente" a fr. 10'000.--. La CCRP,
|
avendo prosciolto dei resistenti del reato che presuppone
|
il riciclaggio ossia quello previsto all'art. 196 CP, non
|
ha esaminato la questione.
|
d) Tenuto conto dell'esito della presente causa e
|
del conseguente rinvio per quanto concerne l'applicazione
|
dell'art. 196 CP, la CCRP dovrà confrontarsi ex novo con
|
l'imputazione di riciclaggio di denaro. Non è quindi possi-
|
bile trattare il gravame del Ministero pubblico su questo
|
punto. Conviene comunque già fin d'ora ribadire alcuni ele-
|
menti essenziali di cui l'autorità cantonale dovrà tenere
|
conto.
|
e) Riferendosi alla giurisprudenza pubblicata in
|
DTF 122 IV 211, il giudice di merito ha ritenuto che i
|
trasferimenti all'estero del denaro guadagnato con la trat-
|
ta di esseri umani destinati a compensare gli intermediari
|
nonché gli invii degli anticipi per le spese di viaggio e
|
l'evidenza dei fondi alle prostitute erano indispensabili
|
per compiere o concludere la tratta e, pertanto, non costi-
|
tutivi di riciclaggio.
|
f) Tale conclusione, sostanzialmente criticata dal
|
Ministero pubblico, non è conforme al diritto federale.
|
Essa travisa in particolare la giurisprudenza pubblicata
|
nella DTF 122 IV 211 relativa al traffico di stupefacenti e
|
al suo finanziamento con denaro riciclato, ove è precisato
|
che il riciclaggio non deve essere qualificato di comporta-
|
mento necessario a tale traffico in quanto si riferisce a
|
una fattispecie distinta che concerne unicamente gli atti
|
suscettibili di ostacolare l'identificazione di valori pa-
|
trimoniali ottenuti con un crimine (DTF 122 IV 211 consid.
|
3). La disposizione sulla tratta degli esseri umani e la
|
disposizione sul riciclaggio hanno per fine la salvaguardia
|
di due beni giuridici distinti, rispettivamente, la prote-
|
zione delle donne e della loro libertà sessuale e la buona
|
amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 79 consid. 2e e
|
rinvii); pertanto, gli art. 196 e 305bis CP sono in concor-
|
so perfetto, si delimitano in modo chiaro, hanno scopi au-
|
tonomi e concernono fattispecie diverse (v. per analogia
|
DTF 127 IV 79 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 4e). Finan-
|
ziare la tratta di esseri umani con denaro illecito prove-
|
niente dalla tratta stessa o da altre attività illegali non
|
può quindi essere considerato come un atto accessorio ante-
|
cedente corepresso dall'art. 196 CP se lo scopo perseguito
|
è l'occultamento del provento di un crimine (v. per analo-
|
gia di motivi DTF 122 IV 211 consid. 4; sulla nozione v.
|
anche Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2a
|
ed., Berna 1995, pagg. 340-342). In altre parole, se l'at-
|
tività di finanziamento della tratta, per quanto possa ap-
|
parire indispensabile alla sua preparazione, adempie al
|
contempo i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art.
|
305bis CP, coloro che vi si dedicano sono punibili sulla
|
base degli art. 196 e 305bis CP, applicati in concorso. Ciò
|
vale per l'integralità dell'ammontare trasferito dai resi-
|
stenti all'estero senza dover distinguere tra i compensi
|
versati agli intermediari e i soldi anticipati alle ragazze
|
o i soldi inviati ai familiari della resistente. Non è tut-
|
tavia accertato se l'importo versato agli intermediari e
|
anticipato alle ragazze fosse effettivamente il provento
|
della tratta di esseri umani. Non sono altresì accertati,
|
allo stadio attuale, i presupposti soggettivi del reato di
|
riciclaggio. Difatti, affinché quest'ultimi siano adempiu-
|
ti, l'agente deve conoscere l'origine criminosa dei fondi e
|
essere consapevole che il suo atto potrà vanificare l'ac-
|
certamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei
|
valori patrimoniali; o quanto meno, in caso di dolo even-
|
tuale, egli deve ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le
|
conseguenze (FF 1989 II 860; DTF 119 IV 242 consid. 2; 122
|
IV 211 consid. 2e). Tali elementi non sono stati accertati
|
neanche per i fr. 10'000.-- considerati di sicura prove-
|
nienza illecita. Incomberà quindi all'autorità cantonale di
|
esaminare se il reato di riciclaggio può oggettivamente
|
concernere un ammontare superiore a quello stabilito in
|
precedenza - tenendo conto tra l'altro che la tratta ri-
|
guarda in tutto 87 giovani prostitute - e se i resistenti
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avevano la volontà, foss'anche per dolo eventuale, di ri-
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ciclare tali proventi.
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8.- Per quanto concerne la confisca, la CCRP non
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l'ha esaminata poiché erano cadute le accuse fondate sulla
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tratta di esseri umani. Dato l'esito della presente causa,
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essa dovrà riesaminare la questione in funzione dei consi-
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derandi che precedono. In sede cantonale, si dovrà quindi
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procedere a una stima della somma da confiscare - tenendo
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conto tra l'altro che la tratta concerne in tutto 87 giova-
|
ni prostitute - e eventualmente determinare se sono adem-
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piuti i presupposti per pronunciare un risarcimento compen-
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sativo conformemente all'art. 59 cpv. 2 CP (v. DTF 123 IV
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70 consid. 3; 122 IV 299 consid. 3).
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9.- a) Il Ministero pubblico critica infine la
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condanna dei resistenti per semplice contravvenzione all'
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art. 23 n. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 con-
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cernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS
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142.20) per avere impiegato stranieri non autorizzati a
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lavorare in Svizzera. L'entrata nonché il soggiorno sul
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suolo elvetico delle giovani donne provviste di visto da
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turista erano, a sua mente, illegali poiché esse avevano
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fin dall'inizio l'intenzione di esercitare un'attività lu-
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crativa. Non potevano quindi beneficiare dello "statuto di
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favore" di turiste e avrebbero dovuto avvertire le autorità
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conformemente all'art. 2 cpv. 1 seconda proposizione LDDS.
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Fornendo loro alloggio, i resistenti avrebbero favoreggiato
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in particolare la loro entrata e il loro soggiorno illega-
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li, adempiendo così i presupposti del reato di cui all'art.
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23 n. 1 cpv. 5.
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b) La questione litigiosa è circoscritta alle
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prostitute regolarmente annunciate alle autorità e rimaste
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in Svizzera per una durata non superiore a 3 mesi. È accer-
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tato che il loro soggiorno veniva regolarmente notificato,
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conformemente all'art. 2 cpv. 2 LDDS, ma si trattava di
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semplici notifiche di soggiorni turistici non comprensive
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dell'annuncio di un'attività lucrativa. È inoltre accertato
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che esse possedevano un visto da turista valido per entrare
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in Svizzera. Dati questi elementi, la CCRP ha ritenuto che
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le giovani donne si trovavano legalmente sul suolo elvetico
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per cui i resistenti erano punibili esclusivamente giusta
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l'art. 23 n. 4 LDDS per avere ingaggiato stranieri non au-
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torizzati a lavorare.
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c) In materia di sanzioni penali, l'art. 23 LDDS
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distingue tra i reati citati ai n. 1 e 2 e le contravven-
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zioni perseguite in virtù dei n. 4 e 6. Giusta l'art. 23 n.
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1 cpv. 5 LDDS è punito con la detenzione fino a 6 mesi, a
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cui può aggiungersi una multa fino a fr. 10'000.--, e con
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la sola multa nei casi poco gravi, chiunque faciliti od
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aiuti l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale
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di uno straniero in Svizzera. Secondo l'art. 23 n. 2 LDDS
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chi agisce a scopo d'indebito arricchimento è punito con la
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detenzione e con la multa fino a fr. 10'000.--. Conforme-
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mente all'art. 23 n. 4 LDDS, salvo nei casi di poca gravi-
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tà, chi intenzionalmente impiega stranieri, non autorizzati
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a lavorare in Svizzera, è punito per ogni straniero impie-
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gato illegalmente, con la multa fino a fr. 5'000.-- se ha
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agito intenzionalmente, o fino a fr. 3'000.-- se ha agito
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con negligenza; se l'agente ha agito a scopo di lucro, il
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giudice non è legato da questi massimi. Infine, l'art. 23
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n. 6 LDDS prevede la multa fino a fr. 2'000.-- per le "al-
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tre" infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranie-
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ri o ai provvedimenti delle autorità competenti.
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d) Secondo giurisprudenza costante, la semplice
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attività consistente nell'assunzione di uno straniero, che
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soggiorna legalmente in Svizzera, senza permesso è una
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contravvenzione (DTF 118 IV 262 consid. 1-4 e rinvii; sen-
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tenza non pubblicata della Corte di cassazione del Tribuna-
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le federale del 12 settembre 1982 nella causa E.M.; v.
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anche Valentin Roschacher, Die Strafbestimmung des Bundes-
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gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
|
vom 26 März 1931 (ANAG), Zurigo 1991, pagg. 113-114, nonché
|
Heinz Heller, Schwarzarbeit: Das Recht der Illegalen, unter
|
besonderer Beücksichtigung der Prostitution, Tesi Zurigo,
|
1999, pagg. 25-26).
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e) L'entrata o il soggiorno in Svizzera sono ille-
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gali ai sensi dell'art. 23 n. 1 LDDS in particolare se lo
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straniero oltrepassa il confine senza validi documenti di
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legittimazione e/o e risiede sul suolo elvetico senza i
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necessari permessi. Secondo l'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza
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di esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale con-
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cernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS; RS
|
142.201), uno straniero è entrato legalmente in Svizzera,
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se ha osservato le prescrizioni sul possesso di documenti
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di legittimazione, sul visto, sul controllo di confine,
|
ecc. e non ha contravvenuto ad un divieto personale come
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un'espulsione, un divieto e una restrizione di entrata (v.
|
anche art. 1 e 2 dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concer-
|
nente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS;
|
RS 142.211] e Roschacher, op. cit., pagg. 27-37).
|
f) Esercitare una professione senza la necessaria
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autorizzazione non basta di per sé per rendere illegale o
|
abusivo il soggiorno (Roschacher, op. cit., pag. 56-57 e
|
114-115). Scopo originario della LDDS non è la protezione
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del mercato contro il lavoro clandestino, bensì impedire
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l'entrata e il soggiorno di persone indesiderabili nonché
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un'eccessiva penetrazione di stranieri, lottando contro il
|
loro soggiorno illegale e evitando che, sprovvisti di per-
|
messo, si sottraggano al controllo delle autorità (v. anche
|
FF 1986 III 219; Roschacher, op. cit., pag. 114; Heinz
|
Heller, op. cit., pag. 9). Solo in seguito al proliferare
|
del lavoro clandestino, le disposizioni penali della LDDS
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sono state completate con l'inserimento dell'art. 23 n. 4 e
|
5 LDDS per tentare di dissuadere l'impiego di stranieri
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sprovvisti di permesso (FF 1986 II 219-220 e 225-226).
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g) Nella fattispecie, è accertato in modo insinda-
|
cabile (art. 273 cpv. 1 lett. b e 277bis cpv. 1 PP) che le
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giovani donne erano giunte in Svizzera in possesso di un
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visto per turisti e che ripartivano una volta trascorsi i 3
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mesi durante i quali potevano risiedere sul suolo elvetico
|
senza dover compiere ulteriori formalità (art. 2 cpv. 1
|
LDDS). Non risulta tra l'altro che i visti fossero stati
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emessi per una durata inferiore a 3 mesi o che non fossero
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validi. È indubbio che non hanno soggiornato e neanche sono
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entrate in Svizzera come turiste, poiché era loro intenzio-
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ne esercitare un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6
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dell'Ordinanza del 6 ottobre che limita l'effettivo
|
degli stranieri (OLS; RS 823.21; v. anche la definizione
|
proposta in Roschacher, op. cit., pag. 55, nota che
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qualifica il "turista" come colui che per un tempo determi-
|
nato visita la Svizzera per conoscerne le particolarità o
|
per riposarsi). Si pone quindi la questione se, come so-
|
stiene il Ministero pubblico, a causa di siffatta constata-
|
zione la loro entrata nonché il loro soggiorno fossero il-
|
legali, nel qual caso i resistenti alloggiandole sarebbero
|
effettivamente colpevoli del reato di cui all'art. 23 n. 1
|
cpv. 5 LDDS (DTF 118 IV 262 consid. 3a). La risposta è ne-
|
gativa per i motivi che seguono.
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h) Al momento di oltrepassare il confine svizzero
|
e durante il loro soggiorno, le giovani donne erano in pos-
|
sesso di un visto per turisti valido (v. art. 11 cpv. 1
|
lett. a OEnS). Pertanto, hanno oltrepassato il confine e
|
soggiornato legalmente in Svizzera. Poco importa se, even-
|
tualmente consigliate e aiutate dai resistenti, esse abbia-
|
no ottenuto in modo fraudolento tale autorizzazione, lo
|
scopo del loro soggiorno non essendo quello dichiarato. In
|
simili casi, è prevista unicamente la revoca senza formali-
|
tà del visto prima dello scadere del termine previsto (art.
|
15 cpv. 2 lett. b OEnS). Tale revoca - che non risulta es-
|
sere avvenuta per nessuna delle giovani donne -, è una fa-
|
coltà, non un obbligo (DTF 125 IV 148 consid. 2b in fine).
|
Pertanto il visto, quand'anche ottenuto con l'inganno, non
|
è nullo ab ovo; la sua validità e, quindi, la legalità
|
dell'entrata e del soggiorno perdurano fino al momento
|
della revoca (v. anche Roschacher, op. cit., pag. 117 sulla
|
revoca del permesso di dimora previsto all'art. 9 cpv. 2
|
LDDS). La pratica litigiosa era indubbiamente volta a in-
|
durre in errore l'amministrazione affinché le giovani donne
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potessero penetrare in Svizzera ed esercitare indisturbate
|
il mestiere di prostitute per 3 mesi. Tale comportamento è
|
chiaramente riprovevole ma in assenza di una disposizione
|
specifica (v. anche DTF 125 IV 148 consid. 2c e Roschacher,
|
op. cit., pag. 57), non può essere eretto come reato ai
|
sensi dell'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS.
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i) Pertanto, poiché le interessate si trovavano
|
legalmente sul suolo Svizzero, la condanna dei resistenti,
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non recidivi, per avere contravvenuto all'art. 23 n. 4 LDDS
|
non viola il diritto federale.
|
l) Il Ministero pubblico sostiene altresì che la
|
decisione impugnata sarebbe "contraria alla tutela dell'or-
|
dine pubblico". A sua mente, giovani donne a beneficio di
|
un visto da turista, quand'anche venissero scoperte, non
|
potrebbero essere arrestate né espulse. Inoltre l'emanazio-
|
ne di un decreto penale limitato ad una semplice multa non
|
avrebbe alcun effetto dissuasivo, con il rischio per il
|
territorio del cantone di diventare una facile terra di
|
conquista.
|
m) La decisione impugnata è conforme al diritto
|
federale e come tale va protetta. Indipendentemente dalla
|
loro fondatezza, le motivazioni di cui sopra, di portata
|
generale, esulano dalla competenza della Corte di cassazio-
|
ne il cui compito è quello di statuire su un caso concreto.
|
10.- Discende da quanto precede che il gravame de-
|
ve essere accolto e la sentenza annullata nella misura in
|
cui viene constatata la violazione dell'art. 196 CP, riba-
|
dendo che l'attività di tratta concerne l'insieme delle
|
ragazze contemplate nella sentenza del giudice di merito,
|
ossia 87 in tutto. L'autorità cantonale dovrà altresì rie-
|
saminare le questioni dell'imputazione di riciclaggio di
|
denaro e della confisca. Per il sovrappiù, il gravame è re-
|
spinto nella misura della sua ammissibilità.
|
Dato l'esito del ricorso, non viene prelevata alcu-
|
na tassa di giustizia né accordati ripetibili ai resistenti
|
(art. 278 PP).
|
Per questi motivi
|
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
|
p r o n u n c i a :
|
1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è
|
parzialmente accolto e la causa rinviata all'autorità can-
|
tonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
|
2. Non si riscuotono spese.
|
3. Non si accordano ripetibili.
|
4. Comunicazione al Ministero pubblico, alla Corte
|
di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino, ai
|
patrocinatori dei resistenti e al Ministero pubblico della
|
Confederazione.
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Losanna, 29 aprile 2002
|
In nome della Corte di cassazione penale
|
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
|
Il Presidente,
|
La Cancelliera,
|