BGer 4C.403/2001 |
BGer 4C.403/2001 vom 05.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.403/2001 /bom
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Sentenza del 5 settembre 2002
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I Corte civile
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Giudici federali Walter, presidente della Corte e
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presidente del Tribunale federale,
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Rottenberg Liatowitsch e Zappelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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A.________,
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attore,
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patrocinato dall'avv. Alessandro Guglielmetti, via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio,
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contro
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B.________ SA,
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convenuta,
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patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà, via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio,
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contratto d'appalto; responsabilità per i difetti dell'opera,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 9 novembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Tra il 1991 e il 1993 la ditta A.________ ha eseguito lavori di sanitario, riscaldamento ed irrigazione nell'immobile appartenente alla B.________ S.A. ad Arzo. Lamentando la difettosità e l'inadeguatezza dell'impianto di riscaldamento - che ha fatto smantellare e rifare da un'altra ditta - la B.________ S.A. ha rifiutato di pagare la fattura finale nella sua integralità (fr. 633'709.65). Donde la presente causa.
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Con sentenza del 25 ottobre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto le petizioni introdotte da A.________, volte ad incassare il saldo della fattura, fr. 169'709.65, e accolto l'azione riconvenzionale presentata dalla B.________ S.A. limitatamente a fr. 115'327.--.
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L'appello interposto da A.________ contro questo giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 9 novembre 2001.
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2.
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Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, A.________ postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, le sue petizioni; in via subordinata chiede che la causa venga rinviata all'autorità ticinese per l'assunzione di una nuova prova peritale e nuova decisione.
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Con risposta del 26 aprile 2002 la B.________ S.A. propone l'integrale reiezione del gravame in quanto ammissibile.
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3.
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Nel loro giudizio i giudici ticinesi hanno in primo luogo respinto la richiesta volta ad ottenere, in sede di appello, l'assunzione di una nuova perizia di parte rispettivamente l'audizione del perito in qualità di teste, mezzi di prova che il primo giudice aveva rifiutato nell'ambito di un'istanza di assunzione suppletoria di prove, per motivi d'ordine. L'art. 322 lett. b CPC/TI concede infatti al giudice d'appello la facoltà di assumere le prove non ammesse in prima sede solo quando le stesse siano state respinte non già per motivi d'ordine - come appunto nel caso in esame - ma perché ritenute inutili ai fini del giudizio.
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Tenuto conto del parere positivo espresso dal perito giudiziario circa l'attendibilità delle perizie agli atti - vale a dire quella di parte prodotta dalla convenuta e quella a futura memoria - la Corte cantonale, riferendosi ad esse, ha accertato la difettosità dell'impianto di riscaldamento, riconducibile all'errata concezione dello stesso e non, come asseverato dall'attore, ad un problema di regolazione del software.
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La Corte cantonale ha infine disatteso anche la tesi attorea secondo la quale, a seguito dello smantellamento dell'impianto di riscaldamento, l'onere della prova circa l'utilità e il valore degli interventi eseguiti dall'attore sarebbe stato ribaltato sulla convenuta. Nulla impediva infatti all'attore di assicurarsi i necessari mezzi di prova già prima dello smantellamento.
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Donde l'integrale reiezione dell'appello, del tutto infondato.
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4.
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Dato il tenore dell'impugnativa, prima di esaminare gli argomenti ivi esposti, occorre preliminarmente formulare alcune considerazioni di natura formale.
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4.1 In primo luogo va rammentato che il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono per contro essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 126 III 161 consid. 2b, 370 consid. 5).
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4.2 Nell'allegato ricorsuale devono venir indicate quali sono le norme del diritto federale violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Anche se la menzione esplicita di tale norme non è indispensabile, il ricorrente è tenuto a formulare i suoi argomenti in modo ch'esse possano venire determinate chiaramente; egli deve dunque prendere posizione sulle motivazioni della decisione impugnata in maniera tale da far emergere le ragioni che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). Quest'esigenza non è soddisfatta quando il gravame contiene unicamente disquisizioni giuridiche astratte, prive di connessione manifesta o percettibile con i motivi alla base della sentenza criticata (DTF 121 III 397 consid. 2a).
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4.3 Se la motivazione del ricorso adempie i requisiti appena esposti, il Tribunale federale procede all'esame dell'applicazione del diritto federale. Ai fini del suo giudizio esso si basa sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non è ammissibile il riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii).
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4.4 Il mancato rispetto di questi principi comporta l'irricevibilità totale o parziale del gravame.
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5.
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In concreto, il gravame si avvera interamente inammissibile.
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5.1 L'attore apre il suo ricorso esponendo diffusamente la propria versione dei fatti. Invano. Trattandosi di circostanze nuove rispettivamente diverse da quelle riportate nel giudizio cantonale, esse non possono infatti venir tenute in considerazione. L'attore dimentica che - a prescindere dalle eccezioni citate al consid. 4.3, comunque nemmeno allegate - nel quadro della giurisdizione per riforma il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata.
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5.2 Nella prima parte dedicata al "diritto", intitolata "Fedefacenza della prova a futura memoria", l'attore contesta il valore probatorio delle perizie versate agli atti. Sennonché, così facendo, egli formula una censura improponibile nel quadro del ricorso per riforma, siccome rivolta contro l'apprezzamento delle prove (cfr. consid. 4.3).
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Nulla muta il richiamo all'art. 8 CC, che regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, la conseguenza dell'assenza di ogni prova. Questa norma stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa; in concreto spettava dunque all'attore il compito di dimostrare il benfondato della sua pretesa, volta all'incasso del saldo dell'onorario.
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Pur asserendo che l'onere della prova incombeva alla convenuta, l'attore non si avvede del fatto che, lamentando - nel contempo - la violazione della stessa norma per il rifiuto, da parte dell'autorità cantonale, di concedergli l'assunzione dei mezzi di prova idonei a dimostrare le sue allegazioni, egli riconosce, in sostanza, che l'onere della prova era a suo carico. In ogni caso, dimentica che una simile censura presuppone che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale (DTF 114 II 289 consid. 2a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 4.4.1 ad art. 43 OG e n. 2.3 ad art. 64 OG), ciò che in concreto - stando agli accertamenti contenuti nella sentenza cantonale - non è accaduto. In realtà, nonostante l'accenno al diritto federale, l'attore intende, ancora una volta, criticare le conclusioni dei giudici ticinesi circa la difettosità dell'opera. Sennonché l'art. 8 CC non trova applicazione quando l'apprezzamento delle prove convince i giudici dell'esposizione dei fatti e che un fatto - in concreto il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento - è accertato, poiché la questione dell'onere della prova diviene allora senza oggetto (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223 con rinvii; cfr. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II pag. 41).
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5.3 Nella seconda parte dedicata al diritto, intitolata "Appalto - Diritto di rescissione", l'attore rimprovera ai giudici ticinesi la violazione dell'art. 368 CO, giusta il quale, se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto da riuscire inservibile per il committente, egli può ricusarla (art. 368 cpv. 1 CO). Posto che in concreto la presenza di tali difetti non è stata dimostrata e che l'impianto funzionava, la Corte cantonale - secondo l'attore - non poteva concedere alla convenuta la facoltà di ricusare l'opera e rescindere il contratto. Né tantomeno poteva tutelare la decisione di smantellare l'impianto di riscaldamento, che ha impedito all'attore di dimostrare il valore delle prestazioni da lui eseguite.
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Anche questa censura si avvera irricevibile. Ancora una volta l'attore fonda le sue tesi sull'assenza di difetti dell'impianto di riscaldamento, dimenticando che questa circostanza è contraddetta dagli accertamenti di fatto contenuti nella giudizio criticato, che - per le ragioni già esposte - vincolano il Tribunale federale nel quadro della giurisdizione per riforma; ancora una volta egli critica - inammissibilmente - le risultanze peritali. Per quanto riguarda, infine, il diritto egli si riferisce alla normativa concernente la ricusa dell'opera, mentre dovrebbe - semmai - parlare di riduzione della mercede a causa dei difetti - accertati - dell'opera; giovi infatti ricordare che la convenuta ha versato fr. 464'000.--, rifiutando solo il pagamento del saldo di fr. 169'709.65, a causa dei difetti riscontrati nell'impianto di riscaldamento.
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5.4 Inammissibile è infine pure l'argomentazione esposta nel capitolo intitolato "Danno subito e onere della prova". L'attore ripropone infatti la tesi secondo la quale la convenuta non avrebbe dimostrato l'esistenza di difetti talmente gravi da rendere l'impianto di riscaldamento inservibile, laddove la Corte cantonale ha accertato l'esatto contrario.
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Alla stessa conclusione si deve giungere per l'argomento secondo il quale, smantellando l'impianto, la convenuta avrebbe impedito all'attore di dimostrare il valore delle prestazioni svolte, avendo l'autorità ticinese accertato ch'egli avrebbe potuto assicurarsi i necessari mezzi di prova prima di tale evento.
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6.
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In conclusione dunque il ricorso va dichiarato interamente irricevibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 settembre 2002
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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