BGer U 403/2001
 
BGer U 403/2001 vom 14.10.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 403/01
Sentenza del 14 ottobre 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
B.________, ricorrente,
contro
Zurigo, Compagnia di Assicurazione, 8000 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 6 novembre 2001)
Fatti:
A.
B.________, nato nel 1966, agente della Polizia cantonale e come tale assicurato contro gli infortuni presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Zurigo Assicurazioni), in data 24 ottobre 2000, nel corso di un'azione di arresto, ha proceduto allo sfondamento della porta di entrata dell'abitazione nella quale bisognava intervenire, avvertendo subito un forte dolore nella regione del rachide lombare non appena questa, dopo 5-6 spallate, veniva abbattuta. Gli accertamenti medici che ne sono seguiti hanno posto la diagnosi di "ernia discale lussata posteriormente con radiculopatia S1", i cui esiti hanno reso necessario un suo ricovero dapprima presso l'Ospedale X.________ e quindi, dal 3 novembre al 7 dicembre 2000 presso la Clinica Y.________, determinando una incapacità lavorativa dell'interessato.
Preso atto della dichiarazione di infortunio, la Zurigo Assicurazioni, mediante decisione del 7 dicembre 2000, ha rifiutato di assumere il caso, osservando che non erano adempiute le condizioni legali per ammettere l'esistenza di un infortunio. L'opposizione interposta dall'assicurato nonché dal suo assicuratore contro le malattie, SWICA Organizzazione Sanitaria (SWICA), è stata respinta con atto del 5 gennaio 2001.
B.
B.________ e la SWICA sono insorti avverso il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, confermando la posizione dell'assicuratore infortuni, per pronuncia 6 novembre 2001, ha respinto i gravami.
C.
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la tesi dell'infortunio.
La Zurigo Assicurazioni, patrocinata dall'avv. Mattia Ferrari, propone la reiezione del gravame, mentre la SWICA e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'evento annunciato dall'interessato costituisca un infortunio ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni e se, di conseguenza, la Zurigo Assicurazioni sia tenuta ad assumere il caso e a versare le prestazioni di legge.
2.
Nei considerandi del querelato giudizio è stato compiutamente esposto che, ai sensi dell'art. 9 OAINF, per infortunio giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario, e che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiane o usuali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a e riferimenti; RAMI 2001 no. U 437 pag. 343 consid. 4a). Irrilevante risulta, per contro, che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze.
Dottrina e giurisprudenza ammettono l'esistenza di un fattore straordinario anche se una lesione si verifica in seguito ad un movimento scoordinato (RAMI 1999 no. U 333 pag. 199 consid. 3c/aa e no. U 345 pag. 422 consid. 2b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 176 seg.) oppure - tenuto conto della costituzione fisica e delle abitudini, professionali o extra-professionali, dell'interessato - ad uno sforzo eccessivo, segnatamente a uno spostamento o al sollevamento di un carico (DTF 116 V 139 consid. 3b; RAMI 1994 no. U 180 pag. 38 consid. 2). La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. D'altro canto, per potere ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 no. U 165 pag. 59 consid. 3b; sentenza inedita del 18 ottobre 1999 in re F., U 276/98).
Giova inoltre rammentare che il requisito della repentinità non esige necessariamente che l'azione lesiva si verifichi istantaneamente, tuttavia essa deve essere improvvisa e prodursi una sola volta (STFA 1943 pag. 69), non potendo per contro essere ripetuta o continuata (Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo, editore Alfred Koller, pag. 209).
Pertinenti sono infine le considerazioni della pronuncia querelata nella misura in cui rammentano che tocca all'assicurato - rispettivamente a chi intende dedurre diritti da tale circostanza - rendere verosimile, in un caso di specie, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio (DTF 116 V 139 consid. 4a e b, 147 consid. 2b, 114 V 306 consid. 5d).
3.
I primi giudici hanno fondato il proprio giudizio sul convincimento che l'episodio in esame, che ha interessato un agente di polizia dotato - prima dell'evento, per sua stessa ammissione - di un'eccellente forma fisica nonché di un'istruzione particolare, avendo egli in passato lavorato anche nei corpi speciali, non è stato segnato da alcun fattore straordinario, quest'ultimo non potendo semplicemente essere ravvisato nella circostanza che l'interessato ha dovuto effettuare 5-6 spallate per abbattere l'ostacolo.
4.
Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla valutazione dei primi giudici, il cui operato merita di essere pienamente tutelato.
4.1 Come risulta dagli accertamenti esperiti dalla precedente istanza, rimasti sostanzialmente incontestati, le operazioni di sfondamento di porte sono abbastanza frequenti per un agente della polizia cantonale. Così, anche il ricorrente, in sede di istruttoria, ha ammesso che gli era già capitato diverse volte di procedere a tale genere di intervento. Per contro, dalle tavole processuali, segnatamente dal rapporto 14 novembre 2000 redatto alla presenza dell'ispettore sinistri della Zurigo, come pure dall'audizione della teste G.________, commissario di polizia che aveva impartito l'ordine di demolizione, non è emerso che la porta in questione presentasse caratteristiche speciali ed imprevedibili tali da rendere straordinaria l'azione di sfondamento. Né si può dedurre la straordinarietà dell'evento dalla circostanza che si sono rese necessarie 5-6 spallate, ritenuto che ci si può legittimamente attendere che una porta di normale struttura non necessariamente debba cedere alla prima o alla seconda spallata. A ciò si aggiunge che, nell'ambito di tale operazione, non è stato registrato nulla di inabituale o di non programmato - come una scivolata, un movimento di riflesso per evitare una caduta oppure un movimento scoordinato (cfr. RAMI 1999 no. U 333 pag. 199 consid. 3c/aa e no. U 345 pag. 422 consid. 2b) -, come potrebbe invece verificarsi in circostanze particolari, ad esempio udendo un rumore di sparo d'arma da fuoco all'interno del locale in cui si deve entrare con particolare urgenza.
4.2 Per quanto precede, si può concludere che l'abbattimento della porta in esame non ha costituito un fatto straordinario, né tanto meno imprevedibile, trattandosi di un'azione abbastanza frequente e, quindi, certamente non inusuale. In siffatte condizioni, non si può parlare di uno sforzo manifestamente eccessivo per l'assicurato, cognito dei rischi connessi alla sua professione (DTF 116 V 138 consid. 3; RDAT 1994 II 94 pag. 189).
Nulla modifica a tal riguardo l'argomento ricorsuale, addotto per la prima volta in questa sede, secondo cui, proprio perché l'interessato avrebbe avuto un'istruzione particolareggiata, qualcosa di inusuale o di straordinario deve essersi avverato, dal momento che si è prodotta la lesione in oggetto. Contrariamente a quanto rilevato da questa Corte nella fattispecie esaminata in RAMI 1992 no. U 156 pag. 258, nel cui ambito l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, pertanto, di un infortunio, era stata ammessa per una ginnasta (allenata) che aveva mancato una ricezione in seguito a un tuffo carpiato e si era procurata una lesione della caviglia, poiché, manifestamente, l'esercizio non era stato condotto in maniera corretta, nella presente vertenza nulla lascia concludere in tal senso. Essa deve pertanto essere valutata al pari dell'ernia del disco diagnosticata al pompiere che, malgrado sia solito compiere tale operazione da molti anni e non abbia eseguito un movimento scoordinato, né profuso uno sforzo eccessivo, riporta un colpo alla nuca in seguito all'utilizzo della pertica di scivolamento durante un intervento (sentenza inedita del 7 aprile 1995 in re S., U 238/94). Anche in quella evenienza il Tribunale federale delle assicurazioni ha negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario, esattamente come aveva ad esempio fatto in precedenza nel caso di un aiuto infermiere che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento dalla tavola operatoria al letto di un paziente del peso di 100-120 chilogrammi (DTF 116 V 136 segg.; il carattere infortunistico è invece stato riconosciuto all'infermiera che, per evitare una caduta imprevista a un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal letto alla carrozzella, è riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente mediante uno sforzo eccessivo, a seguito del quale ha accusato un trauma dovuto a lussazione: RAMI 1994 no. 185 pag. 79), oppure nel caso di un costruttore di pianoforti in seguito al sollevamento di un peso di 150 chilogrammi (DTF 116 V 139; STFA 1943 pag. 69 segg; Maurer, op. cit., pag. 178; il fattore straordinario è invece stato riconosciuto ad una lesione intervenuta in seguito alla messa in movimento fortuita di un pianoforte a coda: RAMI 1991 no. U 122 pag. 143) oppure, infine, di un assicurato che, durante il trasporto di un radiatore in ghisa di circa 100 chilogrammi ha riportato uno strappo rispettivamente una sublussazione dell'articolazione sternoclavicolare (sentenza del 12 aprile 2000 in re N., U 110/99).
4.3 Né sono suscettibili di sovvertire questo convincimento le dichiarazioni della dott.ssa D.________, primario della citata Clinica Y.________, che ha qualificato l'ernia discale diagnosticata essere di natura post-traumatica. Come ha già avuto modo di rammentare più volte questa Corte, il concetto medico di trauma non è identico a quello di infortunio, comprendendo esso anche eventi, ai quali fa difetto il carattere della straordinarietà e/o della repentinità (cfr. sentenza del 21 agosto 2001 in re W., U 26/00, consid. 1c; Bühler, op. cit., pag. 266, nota 375, e pag. 268; Maurer, op. cit., pag. 175 seg.). Inoltre, sia rilevato a titolo abbondanziale, l'esperienza medica insegna che le ernie discali si inseriscono praticamente tutte in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali d'origine degenerativa, di modo che solo eccezionalmente possono essere ricondotte a un infortunio quale causa propriamente detta di un tale danno (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190, no. U 379 pag. 193 consid. 2a; cfr. Debrunner/ Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden in der schweizerischen sozialen Unfallversicherung, Berna 1990, pag. 54 segg.; Mollowitz, Der Unfallmann, 11a ed., Berlino 1993, pag. 164 segg.).
4.4 In esito alle suesposte considerazioni, si deve ritenere che a giusta ragione la Corte cantonale ha negato all'episodio in esame la qualifica di infortunio.
Facendo già difetto il requisito della straordinarietà, non mette più conto di esaminare se sono adempiute le ulteriori condizioni, in particolare se all'evento possa essere riconosciuto il carattere della repentinità oppure se essa vada negata per il fatto che l'azione lesiva - gli urti alla porta - sia stata ripetuta (in questo senso vedasi la sentenza del 21 agosto 2001 in re W., U 26/00, nel cui caso questa Corte ha negato il carattere di repentinità ai colpi, protrattasi per diversi minuti, di gong e di tamburo che hanno originato disturbi dell'udito).
Né l'evento può, come giustamente ricordato dai primi giudici, essere qualificato quale lesione parificabile ai postumi d'infortunio, ritenuto che l'ernia del disco non risulta dall'elenco esaustivo di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (DTF 116 V 145 consid. 4a, 147 consid. 2b e riferimenti; sentenza del 12 aprile 2000 in re N., U 110/99, consid. 4; Maurer, op. cit., pag. 202).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla SWICA Organizzazione Sanitaria e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: