BGer 1P.601/2002
 
BGer 1P.601/2002 vom 19.12.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.601/2002 /col
Sentenza del 19 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.
X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, studio legale Ferrari Partner, via Nassa 36-38, casella postale 2638,
6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
richiesta di assunzione del procedimento penale da parte dell'Italia,
ricorso di diritto pubblico del 22 novembre 2002 contro la decisione del 22 ottobre 2002 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino
Fatti:
A.
Interpol Roma ha chiesto, con messaggi del 29 giugno e del 23 luglio 2002, l'arresto provvisorio ai fini estradizionali del cittadino italiano X.________, residente nel Cantone Ticino. Con nota diplomatica del 5 settembre 2002 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto alla Svizzera l'estradizione di X.________. La domanda si fonda su un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 maggio 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza per i reati di associazione a delinquere e truffa.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), dopo aver accertato che contro l'interessato era stato avviato un procedimento penale nel Cantone Ticino per gli stessi fatti citati nella domanda italiana, ha chiesto, il 13 settembre 2002, al Ministero pubblico del Cantone Ticino di esprimersi in merito. Con lettera del 2 ottobre 2002 all'UFG il Procuratore pubblico ticinese (PP) ha rilevato che i fatti sono analoghi a quelli perseguiti all'estero e ha invitato l'UFG a trasmettere all'Autorità italiana la richiesta di assumere il perseguimento penale. Il 4 ottobre 2002 l'UFG ha emesso un mandato di arresto ai fini estradizionali nei confronti dell'interessato: quest'ultimo, liberato contro cauzione, si è opposto all'estradizione.
B.
Contro lo scritto del PP X.________ si è aggravato dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) il quale, con giudizio del 22 ottobre 2002, ha rilevato che, per le domande di assunzione del procedimento penale è competente l'UFG e che la lettera del PP non costituirebbe pertanto una decisione suscettibile di reclamo; quest'ultimo è stato quindi dichiarato irricevibile.
C.
X.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. In via preliminare chiede di concedere effetto sospensivo al ricorso, di sospendere l'esecuzione della domanda del PP e di ordinare all'UFG di non emanare nessuna decisione neppure per ciò che concerne la domanda di estradizione. Al ricorso è stato concesso effetto sospensivo in via supercautelare.
D.
Il GIAR rinvia alla propria decisione, il PP chiede di confermarla mentre l'UFG propone di non esaminare nel merito il ricorso poiché privo di oggetto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta mediante altro rimedio al Tribunale federale o a un'altra autorità federale (art. 84 cpv. 2 OG). L'art. 25 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), dispone che il ricorso di diritto amministrativo contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. La giurisprudenza ne ha dedotto, "e contrario", che il ricorrente che si oppone alla presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla Svizzera a uno Stato estero, deve agire per il tramite di un ricorso di diritto pubblico (causa 1P.513/2000 dell'11 settembre 2000 consid. 1a; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 292).
1.3 La decisione d'irricevibilità qui impugnata concerne la delega del perseguimento penale e si fonda sulla AIMP, per cui il ricorso di diritto amministrativo sarebbe, di massima, ammissibile (DTF 127 II 264 consid. 1a, 123 II 231 consid. 2 in fine). Il ricorrente incentra tuttavia il gravame sull'asserita interpretazione arbitraria dell'art. 280 CPP/TI e non sulla violazione della AIMP: qualora avesse invocato anche questa legge e le censure di violazione arbitraria di norme procedurali cantonali fossero strettamente connesse con il diritto federale (art. 80i cpv. 2 AIMP; Zimmermann, op. cit., n. 293), si sarebbe posto il quesito di un'eventuale conversione del ricorso di diritto pubblico in un ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 I 198 consid. 2a e rinvii, 125 II 10 consid. 2a-b). La questione non dev'essere esaminata oltre, visto che dal profilo di entrambi i rimedi la decisione del GIAR sarebbe giustificata.
2.
2.1 Il ricorrente richiama l'art. 4 cpv. 1 della legge ticinese di applicazione della AIMP, del 16 maggio 1988, secondo cui, salvo disposizione diversa delle leggi federali o della legge medesima, contro le decisioni è dato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) e l'art. 16, secondo cui la richiesta a uno Stato estero di assumere il procedimento penale spetta al PP. Egli deduce quindi che il GIAR, accertata la sua incompetenza, per non incorrere in un formalismo eccessivo e in un diniego di giustizia formale, avrebbe dovuto trasmettere d'ufficio il gravame alla CRP. La critica è speciosa. Il ricorrente, patrocinato da un legale, non ha infatti adito la CRP, nonostante fosse manifesto che si trattava di un caso di applicazione della AIMP. L'omissione non è dovuta a una svista: in effetti, un eventuale ricorso alla CRP sarebbe stato inammissibile, visto che lo scritto del PP, indipendentemente dalla questione di sapere se costituisca o meno una decisione impugnabile, non comporta manifestamente, quale atto incidentale, alcun danno immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP.
2.2 Come rilevato nella decisione del GIAR, per le domande di assunzione del perseguimento penale è competente l'UFG, che opera a richiesta dell'autorità cantonale (art. 30 cpv. 2 AIMP in relazione con l'art. 88 AIMP); contro questa decisione - finale - la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera può presentare un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 25 cpv. 2 AIMP). Ora, visto che lo scritto del PP si fondava sulla AIMP, in particolare sull'art. 88 concernente la delega del perseguimento penale all'estero, e che la competenza del PP a formulare tale richiesta derivava dall'art. 16 della legge cantonale di applicazione, per il ricorrente, patrocinato da un legale, era manifesto che l'Autorità di ricorso competente era, se del caso, la CRP. In siffatte circostanze è contrario pertanto al principio della buona fede processuale non aver inoltrato un ricorso alla Corte cantonale, votato all'insuccesso per gli esposti motivi, e rimproverare poi al GIAR di non aver trasmesso il reclamo sottopostogli alla CRP.
3.
3.1 Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata, a suo dire errata nella motivazione e nel risultato, violerebbe il suo diritto di essere sentito e sarebbe costitutiva di un diniego di giustizia.
3.2 Il GIAR ha ritenuto che la procedura sulla domanda di assunzione di un procedimento penale da parte di uno Stato estero è retta dalla AIMP, che attribuisce la competenza decisionale all'UFG (art. 30 cpv. 2 AIMP), riservato il ricorso di diritto amministrativo (art. 25 cpv. 2 AIMP). Ha considerato quindi che la domanda del PP non costituiva un provvedimento o un'omissione nel contesto dell'istruzione formale e non rappresentava una decisione suscettibile di reclamo secondo l'art. 280 CPP/TI, poiché esulava dalle competenze del PP.
3.2.1 Il ricorrente rileva che secondo l'art. 280 cpv. 1 CPP/TI contro tutti i provvedimenti e le omissioni del PP è ammesso il reclamo al GIAR, salvo contraria disposizione della legge e sostiene che nel termine di "provvedimento" rientrerebbe anche la domanda del PP: fa valere altresì che né il CPP/TI né la AIMP escluderebbero la competenza del GIAR. Il ricorrente richiama al riguardo la sentenza DTF 118 Ib 269, dove è stato rilevato che il diritto federale non impone ai Cantoni di prevedere in tale ambito una procedura decisionale: in quel caso la Camera d'accusa ginevrina aveva dichiarato irricevibile un gravame poiché la richiesta del Procuratore generale di proporre all'UFG la delega del perseguimento penale non era enumerata tra le decisioni suscettibili di ricorso (consid. 2b). Il ricorrente ne deduce, "e contrario", che nel Cantone Ticino l'art. 280 CPP/TI garantirebbe un reclamo al GIAR anche nella fattispecie litigiosa. L'assunto non regge poiché, come si è visto, se del caso era dato ricorso alla CRP.
3.2.2 Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il diritto federale non impone che la domanda tendente all'assunzione del procedimento penale da parte di uno Stato estero debba essere preceduta da una decisione cantonale impugnabile, visto ch'essa dev'essere introdotta mediante una decisione, secondo l'art. 5 PA, dell'UFG, impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (DTF 112 Ib 137 consid. 2b e 3b, 118 Ib 269 consid. 2); per converso, la richiesta del PP all'UFG non costituisce una decisione ma una semplice proposta, o presa di posizione, tranne il caso in cui un trattato permetta all'autorità cantonale di trasmettere direttamente una domanda di delega allo Stato richiesto, ipotesi non realizzata in concreto (cause 1A.117/2000 del 26 aprile 2000, consid. 1a, 1A.57/1994 del 1° luglio 1994, consid. 2, e 1A.133/1992 del 7 agosto 1992, consid. 1; Zimmermann, op. cit., n. 502). La protezione giuridica del ricorrente è del resto garantita dalla facoltà di un eventuale ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'UFG. Gli accenni alla procedura di estradizione, che esula dall'oggetto del litigio e sulla quale l'UFG non si è ancora pronunciato (art. 55 cpv. 1 e 2 AIMP), sono inammissibili.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale di giustizia (B 97418/02).
Losanna, 19 dicembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: