BGer 1P.78/2003 |
BGer 1P.78/2003 vom 07.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.78/2003 /viz
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Sentenza del 7 marzo 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb e Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________, attualmente detenuto presso il penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Fornara,
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viale Stazione 32, 6500 Bellinzona,
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contro
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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proroga del carcere preventivo,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ è stato arrestato il 26 giugno 2002 siccome sospettato di avere commesso atti sessuali con una nipote, nata nel 1988. Contro di lui il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso l'accusa per ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, e infrazione alla legge sugli stupefacenti; l'accusa è stata in seguito estesa ai reati di ripetuta violenza carnale e ripetuta contravvenzione alla legge sugli stupefacenti.
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Un'istanza di libertà provvisoria del 14 ottobre 2002 è stata respinta il 21 ottobre 2002 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Un ricorso dell'accusato contro questa decisione è stato respinto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con giudizio del 22 novembre 2002.
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B.
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Il 5 dicembre 2002 il PP ha presentato un'istanza di proroga del carcere preventivo al GIAR, il quale l'ha accolta con decisione del 13 dicembre 2002, prorogando la detenzione fino al 26 marzo 2003 compreso. Il GIAR ha ritenuto sufficienti gli indizi di colpevolezza e il pericolo di collusione e rinviato sostanzialmente alle motivazioni esposte nella precedente decisione sulla domanda di libertà provvisoria, in mancanza di nuovi elementi idonei a rimetterla in discussione; ha infine considerato il provvedimento ancora rispettoso del principio della proporzionalità.
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C.
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Con sentenza del 15 gennaio 2003 la CRP ha respinto un ricorso del detenuto; essa ha essenzialmente rilevato che le censure sollevate erano già state esaminate nel giudizio del 22 novembre 2002, cui si poteva rinviare; ha in particolare ribadito l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, di necessità istruttorie e di pericoli di collusione.
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D.
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A.________ impugna dinanzi al Tribunale federale il giudizio della CRP chiedendo di annullarlo e di ordinare la sua immediata scarcerazione. Fa valere una violazione degli art. 9, 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 Cost., e dell'art. 5 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP chiede di respingere il ricorso. L'accusato ha presentato il 5 marzo 2003 le sue osservazioni alla risposta del PP.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
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1.1 Il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 OG (cfr. art. 103 cpv. 1 lett. b e 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Pure ammissibile, nonostante la natura cassatoria del rimedio, è la richiesta di scarcerazione (DTF 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa, 119 Ia 28 consid. 1, 116 Ia 143 consid. 5c). La legittimazione del ricorrente, privato della libertà, è data (art. 88 OG).
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1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esau-riente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
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In quanto il ricorrente non si confronta, secondo la dovuta precisione, con le argomentazioni contenute nel giudizio impugnato, ma critica genericamente la conduzione dell'inchiesta, segnatamente per il mancato accesso agli atti, le sue censure esulano dalla presente procedura, riguardante il quesito della privazione della libertà personale, e sono quindi inammissibili. Né il ricorrente spiega, con una motivazione puntuale, in che misura sarebbero violate le singole disposizioni costituzionali invocate. Non occorre d'altra parte esaminare il quesito della proporzionalità del provvedimento litigioso, non esplicitamente contestato dal ricorrente.
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1.3 Il ricorso di diritto pubblico non comporta una semplice continua-zione del procedimento cantonale, ma è un rimedio di diritto indipendente e straordinario che apre una nuova procedura, volta a far esaminare se la decisione dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 118 III 37 consid. 2a e riferimenti). Nell'ambito di questa procedura non si possono quindi di massima addurre nuove prove o nuove allegazioni di fatto e di diritto (DTF 128 I 354 consid. 6c, 124 I 208 consid. 4b pag. 212; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 segg.). Nella misura in cui il ricorrente fonda le sue critiche su atti istruttori successivi all'emanazione del giudizio impugnato, le censure ricorsuali non possono quindi essere considerate. Qualora dopo l'emanazione della criticata sentenza siano emersi nuovi, decisivi aspetti, l'accusato può in ogni momento formulare un'istanza di libertà provvisoria (cfr. art. 107 segg. CPP/TI).
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2.
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2.1 Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 125 I 361 consid. 4a); questa è data in concreto dagli art. 95 segg. CPP/TI. La legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3); il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto alla libertà personale, in quanto esse contribuiscono a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4, 114 Ia 281 consid. 3). La privazione della libertà dev'essere infine giustificata da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c). Giusta l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio, e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 3a, 268 consid. 2d, 117 Ia 72 consid. 1).
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L'arresto e la carcerazione di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. In particolare, la proroga del carcere preventivo è regolata dall'art. 103 CPP/TI e presuppone il perdurare di motivi che giustificano l'arresto (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP/TI, Lugano 1997, pag. 388). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che queste norme devono essere interpretate ed applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche se sono dati indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, esigenza desumibile pure dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se è quindi sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (sentenza P.1382/87 del 16 novembre 1987 consid. 3, apparsa in RDAT 1988 n. 24). Fra questi motivi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga, quando vi sia ragione di dubitare che, malgrado la prestazione di garanzie e l'adozione di misure di controllo, il prevenuto si sottragga verosimilmente al processo o all'esecuzione della sentenza (DTF 115 Ia 293 consid. 5 e rinvii).
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2.2 Il ricorrente non critica esplicitamente il fatto che la CRP ha rile-vato che le censure dinanzi ad essa sollevate erano state esaminate nell'ambito del precedente giudizio, del 22 novembre 2002, invero non impugnato, al quale ha di principio rinviato. Egli contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e sostiene essenzialmente che la Corte cantonale li avrebbe fondati unicamente sulle dichiarazioni della vittima, che non sarebbe credibile e avrebbe anzi dimostrato una tendenza a mentire. Il ricorrente nega poi l'esistenza di indizi che per-mettano di considerarlo persona violenta e intimidatoria e fa valere che la natura degli atti imputatigli presupponeva la volontà della vittima.
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Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale non ha considerato solo le deposizioni della vittima, ma ha tenuto conto anche degli altri atti dell'inchiesta - relativi a fatti, tempi, luoghi e persone interessate - e concluso che quelle deposizioni erano confermate da ulteriori accertamenti. Riguardo al particolare del "terzo testicolo", la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio accertando che l'affer-mazione della vittima era avvalorata dalla deposizione del medico legale e dalla sua relazione; d'altra parte la tesi del ricorrente a tale proposito, sulla quale egli insiste particolarmente anche in questa sede, non risultava suffragata dagli accertamenti allora agli atti, segnatamente dalle deposizioni testimoniali da lui invocate nel ricorso e considerate in modo non arbitrario dalla CRP nel giudizio impugnato (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). In modo non manifestamente insostenibile, la Corte cantonale ha inoltre accertato che la pretesa tendenza della vittima a mentire non riguardava direttamente i fatti oggetto dell'inchiesta sicché, senza incorrere nell'arbitrio, essa non ha dato a questo elemento un peso decisivo. Né giova al ricorrente la circostanza che non sarebbero sin qui emersi indizi idonei a farlo ritenere violento e che gli atti incriminati non potevano essere imposti con la forza alla vittima: i reati di ripetuti atti sessuali con fanciullo e con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, pure prospettati dal PP, non presuppongono in effetti una resistenza della vittima.
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La CRP poteva quindi, nell'ambito del potere d'esame che le competeva, ritenere senza arbitrio la sussistenza di gravi indizi di reato; spetterà poi al giudice del merito valutare compiutamente le prove a carico e a discarico del ricorrente.
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2.3 Il ricorrente critica il giudizio impugnato anche laddove ammette un pericolo di collusione giustificante la proroga della carcerazione preventiva. Egli sostiene essenzialmente che le prove sarebbero già state raccolte e fa valere che il provvedimento litigioso assumerebbe ora una funzione di pressione nei suoi confronti, allo scopo di indurlo a confessare anche i fatti contestati.
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2.3.1 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità; dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 128 I 149 consid. 2.1, 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 499 segg. n. 2344 segg., in particolare n. 2349 segg.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 303 n. 13).
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2.3.2 La Corte cantonale ha ritenuto la proroga della carcerazione preventiva giustificata per il pericolo di collusione e le necessità istruttorie. Ha rilevato che una perizia sulla credibilità della vittima era in corso e da essa dipendeva l'esecuzione di altri atti istruttori. La scarcerazione del ricorrente poteva quindi comprometterne l'esito, visto soprattutto il suo atteggiamento negatorio. Né potevano essere dimenticate le pressioni già esercitate sulla vittima dai familiari dell'accusato. Certo, risulta che la perizia è stata nel frattempo presentata e che il PP ha citato i periti per la sua delucidazione orale. Tuttavia, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'inchiesta non è ancora stata chiusa e ha recentemente riguardato aspetti determinanti, gli accertamenti sulla credibilità della vittima potendo infatti assumere, in un procedimento come quello in discussione, particolare rilevanza. Tali circostanze non permettono d'altra parte di escludere un'eventuale completazione dell'istruzione formale. In considerazione di quanto esposto, e tenuto conto del genere di reati in esame, dello stretto rapporto tra l'accusato e la vittima, della giovane età di quest'ultima - più facilmente influenzabile rispetto a un adulto - e delle tensioni familiari già manifestatesi, il rischio di collusione non può in concreto essere considerato soltanto astratto e teorico, sicché anche sotto questi profili il giudizio impugnato non viola la costituzione (cfr. DTF 128 I 149 consid. 3.4).
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Vista la durata della carcerazione e l'avanzamento delle indagini, compatibilmente con il rispetto delle norme procedurali, il PP dovrà comunque procedere celermente all'assunzione delle ulteriori prove.
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3.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 marzo 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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