BGer C 83/2002 |
BGer C 83/2002 vom 12.03.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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C 83/02
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Sentenza del 12 marzo 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
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Parti
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Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, ricorrente,
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contro
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M.________, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 20 febbraio 2002)
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Fatti:
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A.
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Mediante decisione del 27 marzo 2001 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (UCL) ha sospeso per la durata di 31 giorni a partire dal 21 febbraio 2001 il diritto all'indennità di disoccupazione di M.________, nata nel 1969, dal 1° ottobre 2000 alla ricerca di un'attività a tempo pieno quale cameriera non qualificata, ausiliaria di pulizia o giardiniera, per avere rifiutato, al termine di un colloquio di assunzione avvenuto il 20 febbraio 2001, un'offerta di lavoro quale cameriera ai piani/lingerista a tempo pieno presso l'Hotel Z.________ di L.________. Rifiuto che l'assicurata aveva motivato con l'asserita insufficiente rimunerazione dell'attività proposta oltre che con il fatto che era in attesa di una risposta da parte del Centro X.________, dove si era spontaneamente candidata per un posto al 50% quale ausiliaria di pulizia.
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B.
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M.________ ha deferito il provvedimento amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Rilevando - dopo che l'assicurata aveva espressamente dichiarato, nei confronti del vicecancelliere del Tribunale cantonale, di non più percepire, da tale data, alcuna prestazione assicurativa - che la nuova occupazione presso il Centro X.________, iniziata il 1° aprile 2001, avrebbe posto fine allo stato di disoccupazione e che pertanto l'accettazione dell'attività assegnata dall'amministrazione presso l'Hotel Z.________ avrebbe compromesso la rioccupazione dell'assicurata nella sua professione, la Corte cantonale, per pronuncia del 20 febbraio 2002, ha ritenuto giustificato il rifiuto di M.________ e ne ha accolto il gravame.
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C.
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Producendo una dichiarazione, datata 28 novembre 2001, del consulente dell'Ufficio regionale di collocamento di Locarno (URC) e controfirmata per conferma dall'assicurata medesima, dalla quale emerge che dal 9 novembre 2001 M.________ è nuovamente iscritta alla disoccupazione, l'UCL interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale, la conferma della decisione querelata del 27 marzo 2001.
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M.________ e il Segretariato di Stato dell'economia non si sono determinati, mentre il Tribunale cantonale si è limitato a richiamare l'attenzione su alcuni atti all'inserto.
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Diritto:
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1.
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1.1 Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione i primi giudici abbiano ritenuto inadeguata l'attività assegnata all'assicurata presso l'Hotel Z.________ di L.________ per il fatto che essa attività avrebbe potuto compromettere la rioccupazione di M.________ nella propria professione.
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1.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia in esame, rammentando in particolare che l'assicurato, pena la sospensione, per un massimo di 60 giorni, dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LADI; art. 45 cpv. 2 e 3 OADI), è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 in relazione con l'art. 16 LADI) e a intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI), atteso che l'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
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1.3 Giova infine soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Malgrado abbia accertato che il lavoro assegnato ufficialmente dall'URC a M.________ presso l'Hotel Z.________ rientrasse nelle attività ricercate dall'assicurata, non fosse troppo distante dal suo domicilio e il salario offerto di fr. 2'550.- rispettasse i minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, e abbia inoltre dato atto del fatto che, al momento dell'assegnazione, l'assicurata non avesse ancora avuto la certezza di essere assunta dal Centro X.________ (sulla rilevanza di tale aspetto cfr. sentenza del 7 marzo 2002 in re A., C 132/01, consid. 1b), la conferma essendole stata comunicata non prima del 26 febbraio 2001, la Corte cantonale ha ciò nondimeno annullato la decisione sospensiva non ritenendo essere adempiute tutte le condizioni di adeguatezza di cui all'art. 16 cpv. 2 LADI. In particolare, dopo avere rilevato che con l'inizio, al 1° aprile 2001, dell'attività presso il Centro X.________, M.________ avrebbe posto fine alla sua situazione di disoccupata, avendo ella dichiarato di non più percepire, da tale data, alcuna prestazione assicurativa, i primi giudici hanno concluso che un'eventuale accettazione dell'occupazione presso la predetta struttura alberghiera avrebbe compromesso la rioccupazione dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. d LADI).
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2.2 Per parte sua, l'UCL contesta l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI al caso di specie ed evidenzia l'inattendibilità delle considerazioni della pronuncia querelata non fosse altro per il fatto che, contrariamente a quanto ivi ritenuto, il 9 novembre 2001 l'assicurata si è nuovamente iscritta alla disoccupazione "per completare il tempo lavorativo mancante". Sostenendo la tesi opposta a quella che ha determinato l'autorità giudiziaria cantonale, l'Ufficio ricorrente fa notare che se l'assicurata avesse accettato il posto di lavoro assegnato dall'URC, peraltro rientrante nella categoria delle attività precedentemente svolte, ciò le avrebbe permesso non solo di porre fine alla disoccupazione con un mese di anticipo, ma anche di farlo in modo completo e definitivo, trattandosi di un impiego a tempo pieno e di durata indeterminata. In tali condizioni, l'UCL ribadisce il concetto di rifiuto ingiustificato di un'occupazione adeguata e pertanto la necessità di sanzionare l'assicurata.
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3.
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3.1 Giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli.
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Ora, indipendentemente dal fatto che la presente fattispecie possa o meno essere fatta rientrare nel campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, ciò che contesta l'UCL (cfr. per un'analisi del tema: Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 36 e 37 ad art. 16, per il quale la norma riveste rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente specializzate, le quali, vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa), appare evidente che i requisiti materiali posti da tale disposto non sarebbero comunque adempiuti in concreto.
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Infatti, già solo per l'affinità delle occupazioni a confronto (cameriera senza qualifica, ausiliaria di pulizia o giardiniera), che peraltro nemmeno si differenziano (sostanzialmente) da quelle svolte presso il Centro X.________, mal si comprende come il lavoro presso l'Hotel Z.________ avrebbe potuto considerevolmente compromettere la rioccupazione dell'assicurata nell'attività da essa precedentemente esercitata e ricercata. Né si vede come si sarebbe potuta ammettere l'eventualità di una rioccupazione in tempi ragionevoli dal momento che M.________ si trovava oramai al suo quarto termine quadro di riscossione ed era da oltre quattro mesi (allorché il limite massimo viene generalmente fissato in 1-2 mesi: Gerhards, op. cit., no. 34 ad art. 16) alla ricerca di un'attività.
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3.2 La valutazione della precedente istanza è infine contraddetta pure dai nuovi atti di causa che l'Ufficio ricorrente ha prodotto in questa sede e dai quali emerge, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici a dipendenza delle dichiarazioni rese dall'assicurata, che il lavoro presso il Centro X.________ non ha posto fine alla disoccupazione di M.________, quest'ultima essendosi nuovamente annunciata, in data 9 novembre 2001, all'assicurazione contro la disoccupazione alla ricerca di un lavoro al 50% per completare il grado parziale di occupazione esistente.
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3.3 Per quanto precede, deve essere accolta la tesi ricorsuale secondo cui l'accettazione del lavoro assegnato dall'URC non solo non avrebbe compromesso la rioccupazione dell'assicurata nella precedente attività, ma, al contrario, avrebbe permesso di concludere in modo definitivo - trattandosi di un impiego al 100% e non al 50% come quello offerto dal Centro X.________ - e con un mese di anticipo - già a partire dal 1° marzo invece che dal 1° aprile 2001 - lo stato di disoccupazione di M.________.
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4.
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In tali condizioni, dovendosi ritenere l'occupazione assegnata dall'amministrazione presso l'Hotel Z.________ di L.________ adeguata e il rifiuto dell'assicurata ingiustificato, a ragione l'UCL ha considerato il comportamento di quest'ultima gravemente colposo (art. 45 cpv. 3 OADI; DLA 1999 no. 33 pag. 196 consid. 3a) e l'ha sospesa per la durata di 31 giorni - corrispondente al periodo minimo stabilito per i casi di colpa grave (art. 45 cpv. 2 lett. c OADI) - dal diritto alle indennità di disoccupazione. Il ricorso di diritto amministrativo dimostrandosi pertanto fondato, la pronuncia cantonale deve essere annullata, mentre merita di essere confermata la decisione amministrativa del 27 marzo 2001.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale impugnato del 20 febbraio 2002 essendo annullato.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
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Lucerna, 12 marzo 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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