BGer C 58/2002 |
BGer C 58/2002 vom 01.05.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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C 58/02
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Sentenza del 1° maggio 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere
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Parti
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T.________ Sagl, ricorrente,
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contro
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Ufficio del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 20 febbraio 2002)
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Fatti:
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A.
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Lo studio d'ingegneria T.________ Sagl di L._________ il 17 luglio 2001 ha preannunciato lavoro ridotto per l'unico dipendente, M.________, dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, adducendo quale motivo la mancanza di mandati professionali fino alla fine del 2001.
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L'Ufficio cantonale del lavoro, mediante decisione 9 agosto 2001, si è opposto al pagamento della chiesta indennità per lavoro ridotto dal momento che non era riscontrabile un sensibile calo della cifra d'affari, oltre al fatto, segnatamente, che M.________ doveva essere considerato come persona in grado di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni della società.
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B.
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Chiamato a statuire su ricorso della società, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 20 febbraio 2002, ha tutelato la decisione amministrativa. Secondo i primi giudici, il dipendente per il quale l'insorgente aveva richiesto le indennità in questione era escluso da questo diritto per le ragioni di ordine personale rilevate dall'amministrazione. Poteva pertanto rimanere irrisolto il tema di sapere se le indennità andavano rifiutate anche perché la perdita di lavoro preannunciata rientrava nel normale rischio aziendale.
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C.
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La T.________ Sagl interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto. Ammette che M.________, nella sua qualità di socio, poteva e può senz'altro influenzare l'andamento dello studio, ma sicuramente non in modo negativo da non ricevere mandati professionali.
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Mentre l'Ufficio cantonale del lavoro propone la reiezione del gravame, il Segretariato di Stato dell'economia rinuncia a determinarsi al riguardo.
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Diritto:
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1.
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1.1 Nell'impugnato giudizio, la precedente istanza ha già correttamente indicato le disposizioni legali che disciplinano l'indennità per lavoro ridotto versata, adempiute le ulteriori condizioni, a lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso (art. 31 LADI). In particolare, è stato segnatamente rilevato come l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI precluda questo diritto a persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda. Pure compiutamente i giudici cantonali hanno ricordato quale sia l'ordinamento giurisprudenziale applicabile in concreto. A detta esposizione può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione.
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1.2 Questa Corte può limitarsi a ribadire che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo dell'azienda ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, deve essere esaminato di quali poteri egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna. Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità per lavoro ridotto anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 ALV no. 101 pag. 310 consid. 5 e pag. 311 consid. 6; sentenza inedita 28 ottobre 1994 in re C., C 125/94).
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1.3 Giova infine soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Litigioso in concreto è innanzitutto il tema di sapere se M.________, figurante nel periodo determinante quale unico dipendente e iscritto a registro di commercio come socio senza diritto di firma della T.________ Sagl, sia da considerare come appartenente alla cerchia delle persone che il menzionato art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude dalle prestazioni per lavoro ridotto.
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2.2 Il Tribunale cantonale ha risposto affermativamente al quesito, ritenendo, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 1 consid. 3b e riferimenti), che l'interessato fosse stato e sia tuttora nelle condizioni di influire in modo determinante sulle decisioni del datore di lavoro.
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Queste conclusioni devono essere condivise, né sono d'altronde contestate. Anzi, la ricorrente ammette espressamente, nel proprio gravame, che M.________ poteva e può a tutt'oggi influenzare l'andamento della ditta, di cui detiene pure il 50% del capitale sociale. Inoltre, non va dimenticato che anche se non disponeva, nel periodo in oggetto, di diritto di firma, egli ha sottoscritto tutti gli atti presentati dalla società ricorrente, in particolare i documenti inerenti alla domanda di riconoscimento delle prestazioni in lite, nonché il gravame di prima istanza e la lettera accompagnatoria ai mezzi di prova prodotti in sede cantonale. In sostanza, M.________ non era, a tale epoca, un semplice impiegato, ma esercitava indubbiamente poteri tali da consentirgli di partecipare in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b).
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2.3 Discende da quanto precede che a ragione l'autorità giudiziaria cantonale ha negato alla T.________ Sagl il diritto alle prestazioni per lavoro ridotto in virtù dei motivi personali di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Come sempre giustamente rilevato dai giudici di prime cure, può in queste condizioni rimanere irrisolta la questione di sapere se le indennità litigiose andavano rifiutate anche per il motivo che la perdita di lavoro preannunciata era dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (v. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa disoccupazione SEI, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
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Lucerna, 1° maggio 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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