BGer 1P.217/2003
 
BGer 1P.217/2003 vom 13.08.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.217/2003 /col
Sentenza del 13 agosto 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
e presidente del Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
L.________ AG,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Elena Neuroni,
via Nassa 21, 6901 Lugano,
contro
K.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Thomas Christen,
Haus Thurgauerhof, Postfach 552, 4410 Liestal,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9, 29 e 30 Cost., art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II (procedimento penale; rifiuto di assumere complementi istruttori),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 4 marzo 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 21 aprile 1999 la L.________ AG ha denunciato a Zugo gli amministratori della N.________ AG per aver fatto uso commerciale di una garanzia (eccepita di falso), sottoscritta da K.________ per conto della società, di cui non avrebbe avuto diritto di firma; la denunciante avrebbe così fornito merce a terzi senza averne assicurato il pagamento. Con decreto del 24 agosto 1999 il Giudice istruttore di Zugo ha negato l'esistenza di una truffa perché la sottoscrizione della garanzia era avvenuta circa un mese dopo quella del contratto e perché i poteri di rappresentanza della società erano facilmente accertabili con una verifica nel registro di commercio; ha poi trasmesso per competenza gli atti al Ministero pubblico di Lugano, riguardo al reato di falsità in documenti.
B.
Il 17 dicembre 1999 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ordinato l'arresto di K.________ e avviato l'istruzione formale. In seguito al primo deposito degli atti il PP ha interrogato Z.________ ma ha respinto gli altri mezzi di prova proposti dalla denunciante. Il 25 ottobre 2002 il PP ha ordinato un nuovo limitato deposito degli atti, dopo di che la querelante ha chiesto l'assunzione di altri tre testimoni, l'allestimento di una perizia calligrafica e un ulteriore interrogatorio dell'accusato. Il 18 novembre 2002 il PP ha respinto la richiesta di assunzione dei testi, ritenendola irrilevante, mentre ha rinviato il giudizio sulle altre offerte di prova. La denunciante ha quindi presentato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) chiedendo di dar seguito a tutte le prove proposte. Con decisione del 4 marzo 2003 il GIAR ha respinto, in quanto ricevibile, il reclamo.
C.
La denunciante impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Fa valere una violazione degli art. 4 vCost., 29 e 30 Cost. (diniego di giustizia e violazione del diritto di essere sentito e di ottenere una decisione motivata) e degli art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
1.2 Con l'impugnato giudizio il GIAR conferma la decisione del PP di non assumere le prove proposte dalla ricorrente, ad eccezione della perizia calligrafica e della riaudizione dell'accusato, su cui il PP non si era ancora espresso. Questa decisione, fondata sull'art. 196 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce, come rilevato dalla stessa ricorrente, una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI): essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del denunciato e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).
1.3 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). La menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
1.4 La ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di tre testimoni e fa valere che il rifiuto di esperirle violerebbe in particolare il suo diritto di essere sentito e i suoi diritti a un equo processo.
1.4.1 In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg., causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507, n. 11).
1.4.2 Le censure esposte nel ricorso non possono essere accolte, indipendentemente dal fatto che l'applicazione illimitata dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU nella fase istruttoria è dubbia (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 483 e 526). La ricorrente potrà far valere i suoi diritti, segnatamente quelli relativi ai diritti di parte garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29 e 30 Cost.) e al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), nell'ambito del processo penale e, se del caso, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. Del resto, la denunciante non può avvalersi dei diritti spettanti all'accusato (art. 32 Cost., art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II). Anche i postulati, e rifiutati, interrogatori, potranno essere effettuati, semmai, dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI).
1.5 Secondo la ricorrente, che richiama una sentenza del Tribunale federale del 26 aprile 2000 (causa 1P.175/2000), la possibilità che documenti idonei a servire quali mezzi di prova possano essere distrutti o alterati nelle more dell'istruzione può configurare un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG; essa adduce che ciò dovrebbe valere, analogamente, per rinvii ingiustificati di audizioni, visto che la deposizione resa a distanza di anni avrebbe minor efficacia dinanzi al giudice, esponendolo a un difficile esercizio di valutazione delle prove. Ora, la menzionata sentenza concerneva la richiesta di sequestro di un incarto relativo all'elaborazione di un brevetto e quindi una fattispecie diversa; peraltro, nemmeno in quella causa è stata ritenuta l'esistenza di un danno irreparabile (consid. 2d). D'altra parte la ricorrente non dimostra, né rende verosimile, la sussistenza nella fattispecie di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: le ipotesi da lei addotte riguardo all'asserita maggiore difficoltà del giudice a valutare le prove non sono manifestamente sufficienti né determinanti per ravvisare un danno irreparabile nel rifiuto di assumerle nell'attuale stadio della procedura. Essa potrà richiedere i postulati complementi di prova in sede di dibattimento e, se del caso, far valere successivamente un'asserita violazione del diritto di essere sentita o di un equo processo nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 3 OG; DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1, 98 Ia 326 consid. 3, 96 I 462; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1).
1.6 I pregiudizi addotti dalla ricorrente non sono irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a essa favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2); né il GIAR le ha negato la qualità di parte civile nel procedimento penale (DTF 128 I 215). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b). Né le considerazioni del GIAR sull'irrilevanza delle postulate audizioni anticipa, come parrebbe ritenere la ricorrente, l'esame della colpevolezza del denunciato, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale essa potrà avvalersi dei suoi diritti di parte (cfr. causa 1P.156/2003, sentenza del 2 aprile 2003, consid. 1.5; DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1).
Certo, la ricorrente rileva che in caso d'emanazione di un decreto di abbandono non sarebbe possibile per lei ottenere una decisione favorevole, essendo poco probabile che, di fronte a un decreto di abbandono emanato sulla base di un'inchiesta incompleta, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino accolga un atto di accusa privato; aggiunge che contro un siffatto rifiuto della Corte cantonale un ricorso di diritto pubblico avrebbe pochissime possibilità di essere accolto. Queste ipotesi sul futuro svolgimento della procedura non sono tuttavia decisive.
2.
2.1 La ricorrente fa valere un interesse manifesto a far completare le asserite carenze istruttorie, visto che ha avviato una causa civile contro la società, a suo dire pseudo rappresentata, tendente al pagamento di 854'437.50 $ US sulla base della lettera di garanzia, eccepita di falso nell'ambito del processo civile. Un eventuale abbandono del procedimento penale sarebbe quindi suscettibile di vanificare le sue pretese nei confronti dell'altra società. Ora, la ricorrente misconosce che la pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato e ch'essa, quale denunciante cui manca, per il reato invocato, la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non può prevalersi in un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.); essa non può pertanto rimproverare alle autorità cantonali di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare (anticipatamente) le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o, come in concreto, al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost., invocato dalla ricorrente (cfr. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). Del resto, scopo dell'istruzione penale non è quello di fornire le prove per un processo civile, risparmiando tempo e spese alla parte attrice.
2.2 La ricorrente fa valere un diniego di giustizia formale e la violazione del diritto a un equo processo, segnatamente della facoltà di proporre mezzi di prova, ravvisandola nell'asserita omissione del GIAR a espletare un'istruttoria sufficiente e nella decisione da lui emanata, a suo dire insufficientemente circostanziata (art. 29 e 30 Cost., art. 6 CEDU e 14 Patto ONU II); quest'ultima censura è, come si è visto, inammissibile, il suo esame non potendo essere disgiunto dal merito della vertenza. Del resto, la decisione impugnata non disattende l'obbligo di motivazione, desumibile dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c), visto che il GIAR si è espresso sugli elementi decisivi per il giudizio, rilevando che la parte civile non aveva sufficientemente dimostrato la pertinenza e la rilevanza delle postulate testimonianze, visto che si era limitata a sostenere astrattamente ch'esse servirebbero a "sostanziare l'impianto accusatorio"; ha rilevato altresì che la presenza di una firma non poteva fornire indicazioni sulla disponibilità di effettivi poteri di rappresentanza o di un loro abuso. Egli ha ritenuto inoltre che faceva difetto il requisito della novità delle prove proposte, trattandosi di una ripetizione di quanto sommariamente descritto dal teste già escusso.
L'asserita lesione dei diritti costituzionali della ricorrente, in particolare del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG). L'accenno della ricorrente alla revisione dell'OG e alla legittimazione ricorsuale (art. 83) non induce a modificare l'attuale, invalsa prassi.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Losanna, 13 agosto 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: