BGer 1P.420/2003 |
BGer 1P.420/2003 vom 24.09.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.420/2003 /col
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Sentenza del 24 settembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, vicepresidente del Tribunal federale, e Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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X.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Vicepresidente del Tribunale penale del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
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6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso di diritto pubblico contro il decreto emanato
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il 16 giugno 2003 dalla Vicepresidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 14 novembre 2001 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha pronunciato nei confronti di X.________ un decreto di non luogo a procedere per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della circolazione stradale e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; il magistrato aveva ritenuto l'interessata incapace di valutare adeguatamente le situazioni e di reagire consapevolmente. Egli ha successivamente chiesto al Presidente del Tribunale penale cantonale di esaminare l'eventuale adozione di misure ai sensi dell'art. 43 CP. Dopo ulteriori atti procedurali che non occorre qui evocare, la Vicepresidente del Tribunale penale cantonale, con decreto del 16 giugno 2003, ha sottoposto X.________ a perizia psichiatrica, chiedendo al perito di valutare l'opportunità di misure secondo l'art. 43 CP.
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B.
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X.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo decreto, postulandone l'annullamento; chiede inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo. La ricorrente fa essenzialmente valere una violazione della libertà personale e contesta in particolare l'adempimento delle condizioni per sottoporla a una simile misura.
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C.
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Il Procuratore generale postula la reiezione del ricorso mentre la Vicepresidente del Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1 a e rinvii).
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1.1 Secondo l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale. Se il gravame è fondato sulla violazione del diritto federale, è ammissibile, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, unicamente il ricorso per cassazione. Il Tribunale federale ha già precisato che quando il giudice ometta o rifiuti di ordinare l'esame dell'interessato laddove il diritto penale federale prescrive una perizia (cfr. in particolare gli art. 13, 42, 43, 44 e 100 CP), è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, ciò che esclude la possibilità di proporre un ricorso di diritto pubblico (DTF 103 Ia 55 consid. 1a; cfr. anche DTF 106 IV 97 consid. 2b, 105 IV 161 consid. 2, 96 I 71 seg.).
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1.2 Mediante la decisione impugnata la Vicepresidente del Tribunale penale cantonale ha ordinato l'allestimento di una perizia psichiatrica sulla ricorrente, in vista dell'adozione di eventuali misure ai sensi dell'art. 43 CP. In tal caso, essendo prospettabili possibili trattamenti sulla base di quest'ultima disposizione, l'esigenza di una perizia sullo stato mentale della ricorrente è imposta dal diritto penale federale (art. 43 n. 1 cpv. 3 CP; DTF 116 IV 101 consid. 1b). La ricorrente, censurando una pretesa violazione della libertà personale, fa sostanzialmente valere l'assenza dei presupposti per ordinare misure secondo la citata norma: ma, in tali circostanze, le contestazioni contro l'ordine di eseguire la perizia devono essere sollevate con un ricorso per cassazione, che la ricorrente non ha tuttavia presentato. Nell'ambito di questo rimedio può essere fatta valere anche l'accennata violazione del principio "ne bis in idem", che pure attiene al diritto penale materiale federale (DTF 125 II 402 consid. 1b, 120 IV 10 consid. 2b e rinvii).
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1.3 La ricorrente, avvocata iscritta nel registro cantonale, ha espressamente proposto un ricorso di diritto pubblico nonostante risultasse dalla giurisprudenza pubblicata l'ammissibilità del ricorso per cassazione: in queste circostanze, una conversione d'ufficio del rimedio giuridico esperito non può entrare in considerazione (DTF 120 II 270; cfr. anche DTF 128 III 76 consid. 1d pag. 81/82). La Vicepresidente del Tribunale penale cantonale non ha comunque ancora ordinato nessuna misura nei confronti della ricorrente, ma ha statuito unicamente sull'assunzione di una perizia: la decisione impugnata, di natura incidentale, riguarda quindi solo l'ammissione di un mezzo di prova e non risolve in modo definitivo una questione di diritto federale determinante per l'esito finale della causa, sicché un ricorso per cassazione sarebbe potuto essere inammissibile (DTF 128 IV 34 consid. 1a, 123 IV 252 consid. 1 e rinvii, 103 IV 59 consid. 2, 102 IV 35 consid. 1).
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1.4 Riguardo alle contestazioni di per sé proponibili con un ricorso di diritto pubblico, la ricorrente si limita ad accennare a una pretesa violazione dell'art. 348 CPP/TI, che regola le competenze in materia di misure secondo l'art. 43 CP, nonché ad asseriti ritardi del Procuratore generale nella conduzione del procedimento. Essa non fa tuttavia valere, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, l'eventuale arbitraria applicazione del diritto cantonale di procedura o la specifica violazione di garanzie procedurali (DTF 128 III 76 consid. 1d e rinvii; cfr., in generale sulle esigenze di motivazione, DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
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2.
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Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Vicepresidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 settembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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