BGer 1P.221/2004
 
BGer 1P.221/2004 vom 27.05.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.221/2004 /bom
Sentenza del 27 maggio 2004
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
B.________,
C.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
nomina di un perito,
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
2 marzo 2004 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito del rinnovamento della misurazione catastale nel Comune di Bellinzona, A.________, B.________ e C.________ - proprietari di un fondo nel relativo territorio comunale - hanno presentato un reclamo contro le risultanze concernenti la loro particella. Ritenuti falliti per la mancata comparsa dei reclamanti gli esperimenti di conciliazione dinanzi alla Commissione fondiaria comunale, il Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, per delega del Consiglio di Stato, ha nominato, con decisione del 5 novembre 2003, un perito incaricato di statuire sul reclamo. La risoluzione dipartimentale imponeva esplicitamente al perito di sentire i ricorrenti e le controparti; stabiliva inoltre in fr. 350.-- al giorno, oltre a un'indennità di fr. 30.--, la rimunerazione delle prestazioni peritali, ponendole, a norma di legge, a carico esclusivo dei proprietari in caso di soccombenza e, a giudizio del perito, a carico dei proprietari e del Comune in caso di accoglimento parziale o totale del ricorso.
B.
I proprietari in questione hanno impugnato la risoluzione di nomina del perito dinanzi al Consiglio di Stato che, con decisione del 2 marzo 2004, ha dichiarato irricevibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedi-mento non costituiva una decisione, ma un semplice atto amministra- tivo che non toccava i diritti o gli obblighi dei ricorrenti e che non pote-va quindi essere oggetto di impugnativa.
C.
A.________, B.________ e C.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla e di essere convocati dinanzi alla Commissione fondiaria comunale. Fanno valere una violazione degli art. 8, 29 e 30 Cost. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. I ricorrenti chiedono inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo.
D.
Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia non si è invece espresso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1 e rinvii).
1.2 La decisione impugnata, che riguarda la nomina del perito competente a statuire sui reclami presentati contro il rinnovamento catastale, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza notificate separatamente dal merito. La decisione impugnata riguarda infatti, in ultima analisi, la composizione dell'Autorità cantonale chiamata a pronunciarsi sul reclamo (cfr. DTF 126 I 207 consid. 1b).
1.3 Contro la decisione impugnata, la legge non prevede in concreto il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPamm, art. 4 cpv. 4 della legge cantonale concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, del 25 giugno 1928). La condizione dell'esaurimento delle istanze cantonali è pertanto adempiuta (art. 86 cpv. 1 OG).
1.4 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). Ove i ricorrenti chiedono più dell'annullamento della decisione impugnata, segnatamente la convocazione dinanzi alla Commissione fondiaria comunale, il loro gravame è inammissibile. D'altra parte, la questione della pretesa convocazione difettosa dinanzi a tale Commissione non è stata esaminata nel giudizio impugnato e non è quindi oggetto del litigio: le censure sollevate al proposito dai ricorrenti esulano dalla lite e non devono essere qui esaminate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1 e rinvii).
2.
2.1 Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la risoluzione di nomina del perito non concerne la costituzione, la modifica o l'annullamento di un diritto o di un obbligo del singolo amministrato e non costituisce quindi una decisione impugnabile: ha di conseguenza dichiarato irricevibile il ricorso dei ricorrenti.
2.2 Risulta tuttavia dalla decisione impugnata e dai riferimenti indicati, che nel diritto cantonale ticinese la nozione di decisione è simile a quella dell'art. 5 PA e comprende i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperi dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti o obblighi, oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 9/10).
Ora, in concreto, con la risoluzione del 5 novembre 2003, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha nominato il perito incaricato di statuire sul reclamo dei ricorrenti, gli ha imposto di sentire le parti ed ha fissato i principi della sua rimunerazione, stabilendo inoltre che le spese sarebbero state parzialmente a carico dei ricorrenti anche in caso di accoglimento del loro ricorso. La nomina di un perito comporta del resto il diritto per le parti di chiederne la ricusazione quando non dovessero essere adempiuti i requisiti d'indipendenza ed imparzialità (DTF 126 III 249 consid. 3c, 125 II 541 consid. 4a e rinvii; Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 81). La risoluzione dipartimentale dispone quindi la specifica nomina di una determinata persona chiamata a statuire su una fattispecie che tocca gli interessi dei ricorrenti e stabilisce la rimunerazione delle prestazioni peritali, ponendola possibilmente, almeno parzialmente, a loro carico. Contrariamente all'opinione del Governo, essa non comporta quindi unicamente semplici conseguenze fattuali ed organizzative per i ricorrenti, ma si ripercuote in misura non insignificante sulla loro situazione processuale, determinando effetti giuridici nei loro confronti. Nelle esposte condizioni, negando al provvedimento litigioso il carattere di decisione, il Consiglio di Stato ha pertanto emanato un giudizio manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
2.3 Certo, nel loro gravame al Consiglio di Stato, i ricorrenti non hanno fatto valere motivi di ricusa nei confronti del perito, ma hanno lamentato essenzialmente l'irregolare convocazione dinanzi alla Commissione fondiaria comunale. La nomina del perito è tuttavia la conseguenza della mancata comparsa dei ricorrenti al tentativo di conciliazione in quella sede. In tali circostanze, ritenuto che la decisione dipartimentale è stata ritenuta a torto quale semplice atto materiale, la causa deve essere rinviata alla precedente istanza perché, dandosene i presupposti, si pronunci sulle censure sollevate dai ricorrenti.
3.
Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese processuali (art. 156 cpv. 1 OG). Ai ricorrenti, non patrocinati da un avvocato, non si assegnano ripetibili della sede federale.
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, per conoscenza, all'avv. X.________.
Losanna, 27 maggio 2004
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: