BGer I 400/2003 |
BGer I 400/2003 vom 09.08.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 0}
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I 400/03
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Sentenza del 9 agosto 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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A._________ ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, Via Motta 12, 6901 Lugano,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 29 aprile 2003)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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per giudizio del 29 aprile 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame interposto da A.________ avverso la decisione 29 ottobre 2002 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino accordante al marito Fausto Arena una rendita intera d'invalidità di fr. 1'868.- oltre alla completiva per sé stessa di fr. 560.-, pagatale "in misura di un quarto della rendita d'invalidità per la moglie",
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rilevando che il ricorso, volto ad ottenere la corresponsione di una mezza rendita al posto della rendita completiva, avrebbe in realtà dovuto essere rivolto contro il provvedimento 9 dicembre 2002 - notificato al patrocinatore dell'interessata, avv. Marco Probst, insieme all'atto del 29 ottobre 2002 - dell'Ufficio AI del Canton Berna, che, oltre a valutare il grado d'invalidità e a determinare la rendita dell'assicurata, precisava che la rendita "suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto della rendita d'invalidità", il primo giudice ha ritenuto il gravame sprovvisto del necessario interesse degno di protezione,
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A.________ si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,
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avendo per oggetto una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
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mediante ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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entro il termine fissato, l'insorgente ha formulato, tramite il suo patrocinatore, una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
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ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 3 giugno 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un nuovo termine di 14 giorni per conformarsi all'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003,
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l'insorgente non ha a tutt'oggi versato l'importo richiesto,
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richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003 e confermata con il decreto 3 giugno 2004,
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Berner Arbeitgeber e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 agosto 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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