BGer 4C.195/2004 |
BGer 4C.195/2004 vom 07.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.195/2004 /bom
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Sentenza del 7 settembre 2004
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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convenuto e ricorrente,
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patrocinato dall'avv. dott. Carla Speziali,
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contro
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B.________ SA,
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attrice e opponente,
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patrocinata dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,
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Oggetto
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responsabilità del lavoratore; incapacità di discernimento; risarcimento del danno,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata l'8 aprile 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ ha lavorato alle dipendenze della B.________ S.A. quale assistente di volo - incaricato della preparazione al suolo degli elicotteri - dalla primavera 1988 al 12 giugno 1989, quando è stato licenziato in tronco.
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La disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato va ricondotta agli avvenimenti del 28 maggio 1989. Quella domenica, verso le 12.30, A.________ si è impossessato di un elicottero stazionato presso l'aerodromo di X.________ e, alzatosi in volo, si è diretto verso Y.________. Dopo circa 20 minuti, mentre tentava la manovra di atterraggio, si è schiantato in un campo di cavolfiori. L'elicottero ha subito un danno totale. A.________ è stato ricoverato prima in ospedale e poi in una clinica psichiatrica, durante alcuni mesi.
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Il procedimento penale avviato nei suoi confronti si è concluso il 3 maggio 1990 con un decreto di abbandono per impunibilità dell'agente, viste le risultanze della perizia psichiatrica esperita dal dottor C.________.
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Dal 1° maggio 1990 egli è al beneficio di una rendita intera d'invalidità.
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B.
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Il 1° dicembre 1995 B.________ ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona onde ottenere la condanna dell'ex dipendente al pagamento di fr. 165'625.20.--, somma poi aumentata a fr. 194'083.--, a titolo di risarcimento per il danno patito. La petizione è stata accolta limitatamente a fr. 31'352.--, oltre interessi, il 21 gennaio 2003.
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Il Pretore ha ravveduto nel comportamento di A.________ una violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2 CO) e di osservanza delle direttive e delle istruzioni (art. 321d CO). Abusando del libero accesso ai capannoni - di cui beneficiava in quanto dipendente dell'attrice - e mettendosi ai comandi dell'elicottero egli ha infatti infranto le direttive per l'uso degli elicotteri emanate dalla datrice di lavoro, ch'era tenuto a rispettare anche se si trattava di un giorno festivo. Il suo agire è risultato ancor più grave alla luce del fatto ch'era sprovvisto dell'apposita licenza e privo della necessaria formazione. Donde il riconoscimento, di principio, della sua responsabilità (art. 321e CO).
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Sennonché è stato provato che al momento dei fatti A.________ si trovava in uno stato di temporanea incapacità di discernimento. Si è quindi posta la questione della sua responsabilità ex art. 54 cpv. 2 CO, che il Pretore ha però escluso, lo stato d'incapacità non essendo riconducibile ad una colpa. Ciononostante il giudice ha concluso per la condanna al risarcimento parziale del danno in forza dell'art. 54 cpv. 1 CO.
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C.
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Adita da entrambe le parti, l'8 aprile 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado.
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D.
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Postulando la modifica della predetta sentenza nel senso della reiezione integrale della pretesa risarcitoria avanzata dall'ex datrice di lavoro, A.________ (convenuto) è insorto dinanzi al Tribunale federale il 18 maggio 2004 con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 54, 97 segg. e 321e CO nonché dell'art. 4 CC.
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Nella risposta 6 luglio 2004 B.________ S.A. (attrice) ha proposto il rigetto dell'impugnativa.
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Diritto:
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1.
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Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) dalla parte soccombente contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma appare ricevibile.
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2.
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Dinanzi al Tribunale federale il convenuto non contesta più di aver violato i propri obblighi contrattuali. Egli è però dell'avviso che nessuna responsabilità possa essergli addebitata, difettando il requisito della colpa, indispensabile per l'applicazione dell'art. 321e CO.
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2.1 Giusta l'art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro.
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La misura della diligenza che incombe al lavoratore va determinata in base alla natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quale il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO).
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L'art. 321e CO ripropone in sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 CO (cfr. fra tutti Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 3082-3087), la quale presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali nonché dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, 8a ed., Zurigo 2003, n. 2808). Tocca al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali e richiami dottrinali). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento - stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 344 consid. 6b pag. 349).
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2.2 In concreto il Tribunale d'appello, come già il Pretore, ha ammesso la sussistenza delle condizioni suscettibili di giustificare una responsabilità del convenuto ex art. 321e CO. Ambedue le istanze cantonali, sulla scorta delle varie perizie psichiatriche agli atti, hanno poi riconosciuto al convenuto la possibilità di prevalersi di un'incapacità di discernimento al momento dei fatti. Per questo motivo la sua responsabilità non è stata giudicata sulla base dell'art. 321e CO bensì dell'art. 54 CO.
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Ciò significa che, contrariamente a quanto lasciato intendere nel ricorso, la Corte cantonale non ha applicato l'art. 321e CO nonostante l'impossibilità di imputare al convenuto la colpa di quanto accaduto domenica 28 maggio 1989. Giovi ripeterlo, i giudici ticinesi, pur riconoscendo che il danno è stato causato dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte del convenuto non l'hanno condannato al risarcimento in virtù dell'art. 321e CO bensì - tenuto conto dell'incapacità di discernimento in cui egli versava al momento agli atti - dell'art. 54 cpv. 1 CO. La censura concernente la violazione dell'art. 321e CO si avvera dunque inconsistente.
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3.
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Pur consapevole di una decisione in senso contrario del Tribunale federale, il convenuto contesta l'applicabilità dell'art. 54 CO in materia contrattuale. A suo modo di vedere un'applicazione troppo estesa della citata norma condurrebbe ad un insostenibile svuotamento della protezione data dal nostro sistema giuridico alle persone incapaci di intendere e di volere.
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3.1 Nel 1976 il Tribunale federale, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha stabilito che il rinvio alle disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti contenuto nell'art. 99 cpv. 3 CO include anche l'art. 54 CO. Questa norma sancisce infatti una responsabilità fondata sull'equità: la persona incapace di discernimento è tenuta a rispondere del pericolo che il suo stato costituisce per gli altri. Non potendosi affermare che il rischio che una persona incapace di discernimento cagioni un danno in ambito contrattuale sia inferiore a quello esistente in ambito extracontrattuale, la tutela della parte lesa si giustifica in ambedue i casi, se e nella misura in cui ciò è equo (DTF 102 II 226 consid. 2b pag. 230).
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Anche se è vero che la fattispecie allora sottoposta al Tribunale federale differisce da quella attuale, il principio enunciato nella sentenza appena citata mantiene la sua validità. A prescindere dalla contestazione generale esposta in ingresso al presente considerando, il convenuto non adduce d'altronde alcun argomento suscettibile di mettere in discussione questa giurisprudenza.
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3.2 Anche la dottrina ha (perlopiù) aderito a questa decisione (cfr. fra tutti Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2746 lett. c e 2814; Wiegand in: Basler Kommentar, n. 23 ad art. 99 CO e, sempre nella medesima opera, Schnyder, n. 2 ad art. 54; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Friborgo 1986, n. 503).
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L'argomentazione del convenuto si rifà invero alla critica sollevata da Honsell (Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3a ed., Zurigo 2000, §16 n. 7), il quale effettivamente esprime il timore di veder elusa la protezione delle persone incapaci di discernimento mediante l'estensione dell'applicazione dell'art. 54 CO. A torto. L'art. 54 cpv. 1 CO non stabilisce infatti una regola generale bensì concede al giudice la facoltà, per motivi di equità, di condannare una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno.
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È al giudice che incombe di decidere, di caso in caso, se e in che misura la persona incapace di discernimento debba effettivamente rispondere del danno causato (Schnyder, op. cit., n. 7 ad art. 54 CO).
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3.3 Anche le ulteriori censure sollevate dal convenuto contro l'applicabilità della citata norma alla fattispecie vanno disattese.
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3.3.1 Si appalesa d'acchito volta all'insuccesso la tesi secondo la quale ammettere una responsabilità causale fondata sull'equità risulterebbe in contrasto con il divieto di pattuire una responsabilità senza colpa dei lavoratori (cfr. art. 362 CO; Tercier, op. cit., n. 3082).
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Il caso in esame non riguarda, infatti, la pattuizione di una responsabilità del lavoratore che prescinde dalla colpa bensì un episodio specifico e ben delimitato, nel quale la responsabilità del lavoratore è stata ammessa nonostante l'assenza di colpa in applicazione dell'art. 54 CO.
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3.3.2 Il convenuto non ha miglior fortuna laddove asserisce che riconoscere una responsabilità causale equivarrebbe a sanare il mancato ossequio del termine di prescrizione annuale (art. 60 CO).
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Trattandosi di una responsabilità di natura contrattuale il termine di prescrizione è infatti quello decennale dell'art. 127 CO, il rinvio contemplato dall'art. 99 cpv. 3 CO non includendo l'art. 60 CO (Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2746 lett. a).
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3.3.3 Risulta per contro irricevibile l'argomento secondo cui anche ammettendo una responsabilità contrattuale la stessa sarebbe perenta, non avendo il datore annunciato la propria pretesa di risarcimento prima della fine del rapporto contrattuale.
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Su questo tema la sentenza impugnata è silente. L'attrice spiega l'assenza di accertamenti e considerazioni al riguardo rilevando che l'eccezione, sollevata dal convenuto negli allegati introduttivi e confutata dal Pretore, non è più stata fatta valere in appello. Essa deve pertanto essere considerata nuova e, di conseguenza, dichiarata inammissibile nel quadro del presente gravame (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). A ragione.
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Non risulta infatti che il Tribunale d'appello sia stato chiamato ad esaminare tale questione.
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Il convenuto non solo non afferma il contrario ma dichiara di esprimersi su questo tema "a titolo abbondanziale". Per completezza si può comunque osservare che il Pretore ha reputato dimostrato che, al momento della rescissione del contratto, l'attrice aveva comunicato al convenuto di ritenerlo responsabile del danno cagionato.
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3.4 Va infine rigettata la censura - formulata in maniera del tutto generica - per cui l'introduzione della petizione sei anni dopo l'incidente costituirebbe un abuso di diritto.
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Il fatto di tardare a far valere le proprie pretese, entro i termini di prescrizione legali, risulta infatti abusivo solo in casi particolari (cfr. DTF 127 III 357 consid. 4c/bb pag. 364 con rinvii) che in concreto il convenuto non adduce. In particolare egli non allega quali circostanze l'avrebbero indotto a credere in buona fede che l'attrice intendesse rinunciare a far valere le proprie pretese risarcitorie.
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3.5 In conclusione, nulla osta all'applicabilità dell'art. 54 CO nella fattispecie.
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4.
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Nell'eventualità in cui venisse ammessa l'applicabilità dell'art. 54 cpv. 1 CO, il convenuto critica l'applicazione di questa norma nella sentenza impugnata. In particolare, data la sua precaria situazione economica, egli contesta la decisione di imporgli la rifusione di un terzo del danno patito dall'attrice.
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4.1 Una volta stabilito che i requisiti per l'applicazione dell'art. 54 cpv. 1 CO - danno, comportamento illecito (rispettivamente violazione del contratto), nesso di causalità nonché incapacità di discernimento - sono adempiuti, il giudice deve decidere, di caso in caso, se ed in quale misura la persona incapace di discernimento è tenuta a riparare il pregiudizio cagionato (Schnyder, op. cit., n. 4 segg. ad art. 54 CO). In altre parole, la decisione sul risarcimento ed il suo ammontare è lasciata al giudice, che decide secondo equità (art. 4 CC; cfr. Werro, op. cit., n. 571).
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4.1.1 A questo riguardo occorre rammentare che, pur disponendo in linea di principio di un potere d'esame illimitato, in simili casi il Tribunale federale interviene solo quando il giudice di merito cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia quando si scosta senza motivo dai principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando si basa su criteri giuridicamente irrilevanti, tralascia importanti aspetti, rispettivamente effettua una ponderazione manifestamente errata delle circostanze del caso. Inoltre, una decisione fondata sull'apprezzamento verrà annullata qualora risulti palesemente iniqua (DTF 129 III 715 consid. 4.4 pag. 725 con rinvii).
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4.1.2 Chiamato a pronunciarsi sull'opportunità di imporre all'inabile un risarcimento pecuniario e sulla sua entità, il giudice si trova confrontato con l'esigenza di riparare il pregiudizio subito dalla parte danneggiata, da un lato, e, dall'altro, con quella di non penalizzare eccessivamente l'autore, il quale - pur essendo all'origine del danno - è lui stesso vittima del proprio stato. In questo senso si può affermare che nel diritto della responsabilità l'equità ha una funzione sociale (cfr. Werro, op. cit., n. 577 e 579). Il giudice procede allora ad una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti (Werro, op. cit., n. 586) al momento della sentenza (Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 54 CO) per poi decretare una ripartizione equa del danno tra la vittima e l'autore incapace (cfr. anche DTF 122 III 262 consid. 2a/aa pag. 266 seg.).
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Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, la condanna della persona incapace non presuppone ch'essa si trovi in una situazione finanziariamente migliore di quella del danneggiato; è per contro indispensabile che l'autore del danno disponga dei mezzi finanziari necessari al risarcimento (Werro, op. cit., n. 600). L'obbligo di pagamento non deve infatti condurre alla sua rovina (Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 54 CO).
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4.1.3 L'accertamento quantitativo delle rispettive situazioni finanziarie delle parti - diversamente dai criteri giuridici che reggono la determinazione delle risorse a loro disposizione - attiene ai fatti ed è pertanto insindacabile nell'ambito di un ricorso per riforma.
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Infatti, nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati). Questi principi sono applicabili anche alla risposta (art. 59 cpv. 3 OG).
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4.2 Come anticipato, il convenuto rimprovera ai giudici ticinesi di aver oltrepassato i limiti del potere d'apprezzamento concesso dalla legge imponendogli la rifusione di fr. 31'352.--.
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A suo modo di vedere l'autorità cantonale non avrebbe tenuto nella debita considerazione il fatto che, dopo il noto incidente, egli non è più stato in grado di riprendere un'attività lavorativa (prova ne sia il fatto che beneficia di una rendita d'invalidità intera), che la sua salute psichica è stata ulteriormente pregiudicata dalle procedure giudiziarie e che la sua sostanza immobiliare è oberata dai debiti. Alla sua situazione precaria si contrappone quella consolidata dell'attrice, la cui attività non ha risentito dell'incidente. Egli evidenzia inoltre l'avvenuto rimborso del valore dell'elicottero andato distrutto, precisando che tale apparecchio, risalente al 1975, avrebbe dovuto in ogni caso essere sostituito a breve termine, sicché per finire - lascia intendere il convenuto - il sinistro avrebbe addirittura procurato all'attrice un certo vantaggio.
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4.3 Le circostanze esposte nel ricorso trovano solo parzialmente riscontro nella pronuncia impugnata. Il convenuto tace alcuni accertamenti effettuati dalle autorità cantonali in merito alla sua situazione finanziaria e ne propone - inammissibilmente - dei nuovi con riferimento a quella della controparte.
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Per quanto concerne in particolare la situazione dell'attrice, è stata appurata l'esistenza di un pregiudizio di fr. 94'056.--, pari alla differenza fra i danni accertati (fr. 659'056.--) e il risarcimento assicurativo (fr. 565'000.--). La tesi secondo la quale l'elicottero avrebbe dovuto in ogni caso venire cambiato di lì a poco non risulta essere mai stata proposta dinanzi alle autorità giudiziarie ticinesi, sicché essa non può essere tenuta in nessuna considerazione. Per il resto, anche se la situazione economica dell'attrice non è stata accertata con precisione, non si vede - a priori - per quale ragione essa dovrebbe sopportare da sola le conseguenze dell'incapacità di discernimento temporanea del convenuto.
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Decisivo è lo stato patrimoniale del convenuto. Stando a quanto accertato in sede cantonale, dalla notifica di tassazione del 24 giugno 2002 è emerso un reddito imponibile di fr. 36'910.--, immobili per fr. 387'000.--, titoli e numerari per fr. 182'216.-- e debiti privati per fr. 839'547.--. Ai fini del giudizio le autorità cantonali hanno preso in considerazione la disponibilità finanziaria garantita al convenuto dal reddito del lavoro presso la D.________ SA (fr. 10'000.-- annui), non menzionato nel ricorso, di cui il convenuto è pure azionista unico, dalle rendite d'invalidità, dalla sostanza mobiliare (fr. 182'216.--, comprensiva delle 100 azioni D.________ SA) - che nel gravame non viene evocata - e dalla sostanza immobiliare. Con riferimento a quest'ultima risorsa, anche dinanzi al Tribunale federale il convenuto assevera che la sostanza immobiliare sarebbe fortemente ipotecata. Sennonché il Tribunale d'appello ha rifiutato di tener conto di questa affermazione, non avendo egli dimostrato l'impossibilità di trovare un ulteriore finanziamento. Trattandosi di una questione attinente la valutazione delle prove essa sfugge all'esame del Tribunale federale.
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La determinazione delle risorse a disposizione del convenuto appare corretta - né egli assevera il contrario - e gli importi accertati in sede cantonale vincolano il Tribunale federale. Ora, se alla luce dei dati sopra riferiti appare verosimile che la condanna del convenuto al pagamento di fr. 31'352.-- sia per lui gravosa, non si può per contro affermare ch'essa conduca alla sua rovina. La conclusione dei giudici ticinesi, per i quali la situazione finanziaria del convenuto gli consente di risarcire almeno in parte il danno subito dall'attrice, non può essere definita manifestamente iniqua.
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Anche su questo punto l'impugnativa si avvera pertanto infondata.
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5.
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Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso per riforma, nella misura in cui ammissibile.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 settembre 2004
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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