BGer 7B.176/2004 |
BGer 7B.176/2004 vom 23.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.176/2004 /viz
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Sentenza del 23 settembre 2004
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Escher, presidente,
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Meyer, Hohl,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________, ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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avviso d'incanto,
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ricorso LEF contro la decisione emanata il 17 agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
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di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 28 maggio 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino contro A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emanato l'avviso dell'incanto, previsto il 6 luglio 2004, dei crediti del debitore nei confronti di B.________, pignorati il 6 giugno 2003. Sia l'escusso che il terzo debitore hanno negato che i crediti pignorati esistano.
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2.
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Con sentenza 17 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dall'escusso contro l'avviso d'incanto. L'autorità di vigilanza ha indicato che una contestazione sull'esistenza o sull'ammontare di un credito non ostacola né il suo pignoramento né la sua realizzazione; la questione inerente all'esistenza della pretesa dovrà - eventualmente - essere risolta in una causa incoata dall'aggiudicatario verso il presunto terzo debitore.
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3.
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Con ricorso 24 agosto 2004 A.________ sostiene che dalla sentenza impugnata non risulta che l'Ufficio aveva già una volta emanato un avviso d'incanto, che è poi stato annullato, perché dal verbale di audizione dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona emergerebbe l'inesistenza del credito nei confronti di B.________. Afferma che, alla luce di tale prova, non sono dati i presupposti per indire un nuovo incanto.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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4.
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Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
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In concreto il ricorso non soddisfa le summenzionate esigenze di motivazione, atteso che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la - pertinente (v. DTF 109 III 11 consid. 2) - motivazione della sentenza impugnata, in cui viene spiegato che la contestazione dell'esistenza di un credito pignorato non ne impedisce la realizzazione.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione al ricorrente, alla controparte (Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione e condoni, 6501 Bellinzona), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 23 settembre 2004
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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