BGer 2A.717/2004 |
BGer 2A.717/2004 vom 22.12.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.717/2004 /biz
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Sentenza del 22 dicembre 2004
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Hungerbühler, Müller,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.________,
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istante, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
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contro
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Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Riccardo Rondi, Presidente, Piazza Grande 12, 6600 Locarno,
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Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
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di appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione della sentenza del Tribunale federale
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2A.18/2004 del 13 agosto 2004.
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Fatti:
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A.
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Il 25 settembre 2003 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino ha inflitto all'avv. A.________ una multa disciplinare di fr. 500.--, confermata il 25 novembre seguente dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese. Con sentenza del 13 agosto 2004 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il gravame interposto dal multato contro detta pronuncia (sentenza 2A.18/2004). In sostanza, al medesimo è stato addebitato di non aver presentato il dettaglio dell'onorario e delle spese esposti in una nota professionale. In relazione allo stesso mandato a cui si riferiva tale nota, questa Corte ha però ritenuto necessari nuovi accertamenti riguardo ai rimproveri di aver indebitamente resistito alla richiesta di restituzione dei documenti al cliente dopo la cessazione dell'incarico e di avergli fatturato il tempo impiegato a tale fine. Il giudizio impugnato è stato perciò annullato e la causa rinviata all'autorità cantonale perché completasse l'istruttoria e rivalutasse di conseguenza la sanzione disciplinare.
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B.
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Con istanza del 9 dicembre 2004 l'avv. A.________, richiamandosi all'art. 136 lett. d OG, chiede la revisione della sentenza del Tribunale federale, sostanzialmente nel senso che vengano annullate le decisioni delle istanze cantonali. Egli censura, su vari aspetti, l'inesattezza degli accertamenti operati.
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Non sono state chieste osservazioni sull'istanza.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 136 lett. d OG, la revisione d'una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti. Malgrado il tenore della norma, in realtà l'adempimento di uno dei motivi di revisione indicati agli art. 136 e 137 OG rappresenta un problema di merito. Affinché la domanda sia ammissibile basta in effetti che il richiedente invochi uno di questi motivi e che siano soddisfatti i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1).
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2.
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2.1 Mentre l'art. 141 OG stabilisce i termini per la presentazione di un'istanza di revisione - in concreto pacificamente tempestiva (art. 141 cpv. 1 lett. a OG) dato che la motivazione della sentenza è stata intimata il 10 novembre 2004 - l'art. 140 OG concerne la motivazione. La norma prescrive, tra l'altro, che la domanda deve specificare il motivo invocato, adducendo i mezzi di prova. Le esigenze poste sono rigorose. Non è sufficiente richiamarsi ad un motivo di revisione; occorre per contro illustrare perché e in che misura esso risulterebbe adempiuto (Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, pag. 249 e segg., n. 8.28).
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2.2 Analogamente al precedente ricorso di diritto amministrativo, l'atto introdotto dall'interessato appare di difficile lettura e comprensione. Malgrado nell'intestazione venga indicato l'art. 136 lett. d OG, dall'istanza non emerge in modo chiaro e preciso in relazione a quali documenti il Tribunale federale avrebbe commesso una svista, né in che misura i relativi fatti sarebbero rilevanti. L'istante non sviluppa le proprie estese argomentazioni rapportandosi in modo puntuale ai requisiti dell'art. 136 lett. d OG (cfr. consid. 3), ma censura pressoché sistematicamente ed in maniera generica, come se si trattasse di un normale ricorso, le conclusioni dell'avversato giudizio a lui sfavorevole. Egli pretende insomma una sorta di riesame della sentenza del Tribunale federale, disattendendo in tal modo, già dal profilo formale, la particolare natura del rimedio straordinario della revisione e le esigenze di motivazione che ne derivano. Ad ogni modo, indipendentemente dalla sua ammissibilità in virtù dell'art. 140 OG, l'istanza risulta comunque infondata per l'insussistenza del motivo di revisione menzionato.
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3.
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3.1 La nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto o ricopiato erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano, evidente (DTF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 5.4 ad art. 136). Per converso, il concetto di svista non concerne né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti. Non vi è dunque svista quando il giudice non ritiene concludente un determinato mezzo di prova o se gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte (DTF 122 II 17 consid. 3; 96 I 279 consid. 3; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 83 e segg., in part. pag. 91 e seg.). I fatti che il giudice non ha inavvertitamente preso in conto devono inoltre essere rilevanti, ossia suscettibili di sovvertire l'esito del giudizio di merito in favore dell'istante (DTF 122 II 17 consid. 3; 96 I 279 consid. 3; Rolando Forni, op. cit., pag. 94).
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4.
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4.1 In un primo punto del proprio allegato, l'istante contesta gli accertamenti su presunte ingiuste limitazioni dei diritti della difesa. A questo proposito, nel ricorso di diritto amministrativo egli ha criticato in maniera intelligibile soltanto il fatto che non gli sarebbe stato permesso di fotocopiare gli atti. Secondo questa Corte, dall'incarto non risultava tuttavia né che egli avesse espressamente formulato richieste in tal senso né, tantomeno, che tale facoltà gli fosse stata negata. Questa conclusione sarebbe errata, secondo l'istante, perché in sede cantonale avrebbe chiesto non solo di poter consultare, ma anche di poter prendere con sé gli atti; una simile richiesta comprenderebbe implicitamente, secondo la regola in maiora minus, anche quella di fare delle fotocopie. Ora, una tale tesi non permette certo di ravvisare gli estremi di una svista, già perché un'omissione palese non può con ogni evidenza venir dedotta da una richiesta dichiaratamente implicita. Quest'ultima appare peraltro distinta ed invero non sottintesa nelle domande che l'istante avrebbe espressamente formulato.
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4.2 In secondo luogo, l'interessato contesta che nella notifica dell'apertura del procedimento disciplinare e nella decisione di prima istanza gli fosse stato rimproverato il mancato invio dell'elenco dettagliato delle prestazioni fatturate. All'interpretazione di questi atti ritenuta nel giudizio dedotto in revisione, egli contrappone il proprio punto di vista, pretendendo che a tali documenti vada attribuito un significato diverso. Le critiche concernono dunque esclusivamente la valutazione delle prove a cui è pervenuto il Tribunale federale. Come osservato, simili censure esulano tuttavia chiaramente dal contesto del rimedio proposto. Nemmeno laddove ribadisce di aver fornito la distinta delle prestazioni, l'istante invoca realmente un motivo di revisione. Egli non sostiene infatti che il Tribunale federale abbia ignorato qualche documento o che l'abbia mal letto per una grossolana disattenzione. Egli non può peraltro rimproverare a questa Corte di non aver tenuto conto dei mezzi di prova prodotti per la prima volta con il ricorso di diritto amministrativo: la revisione non può infatti servire a sanare dei precedenti errori processuali delle parti (Elisabeth Escher, op. cit., n. 8.17).
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4.3 L'istante censura infine le conclusioni relative alla data della revoca del mandato da parte del cliente. Pure su questo aspetto egli non pretende comunque che il Tribunale federale abbia omesso di considerare determinati atti, prodotti in maniera adeguata e tempestiva. Nuovamente, egli mette invece in dubbio l'apprezzamento giuridico e fattuale del medesimo complesso di elementi probatori su cui si è basata questa Corte. Anche da questo profilo, egli misconosce dunque la portata della nozione di svista e l'eccezionalità dei presupposti che permettono una revisione. Del resto, non è dato di vedere - né l'interessato minimamente indica - in che misura la cessazione del mandato alcune settimane dopo il momento accertato nel giudizio dedotto in revisione permetterebbe di sovvertirne l'esito.
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5.
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Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'istanza di revisione, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinta, siccome manifestamente infondata. Essa può essere evasa secondo la procedura prevista dall'art. 143 cpv. 1 OG. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 143 cpv. 1 OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di revisione è respinta.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'istante.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice dell'istante, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
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Losanna, 22 dicembre 2004
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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