BGer 2P.72/2004
 
BGer 2P.72/2004 vom 10.01.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.72/2004 /biz
Sentenza del 10 gennaio 2005
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente, rappresentato dalla lic. iur. Irina Foglia,
contro
Comune di Breganzona, ora Comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, via della Posta 8,
6901 Lugano,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 8, 9 e 49 Cost. (contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque),
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
10 febbraio 2004 del Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 dicembre 1998 il Consiglio comunale di Breganzona ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e il relativo piano di finanziamento e di attuazione delle opere nonché ha autorizzato il prelievo di contributi di costruzione nella misura del 60% del costo dell'opera. L'atto è stato approvato dal Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, il 10 novembre 1999. Dopo di che il Municipio ha dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque, in virtù degli art. 96 e segg. della legge ticinese del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA). Esso ha quindi pubblicato, durante il periodo dal 28 agosto al 28 settembre 2000, il prospetto dei contributi, inviando nel contempo ad ogni singolo proprietario interessato un estratto del medesimo.
B.
A.________ è proprietario della particella non edificata n. xxx. Per questo fondo il Municipio di Breganzona ha stabilito l'ammontare del contributo provvisorio a fr. 8'224.50. Il reclamo presentato contro questa decisione è stato respinto con decisione del 7 agosto 2001. La decisione è quindi stata confermata su ricorso dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino con sentenza del 10 febbraio 2004.
C.
Il 10 marzo 2004 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce, in sostanza, la violazione degli art. 8, 9 e 49 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ticinese si è riconfermato nei motivi della sentenza impugnata e ne ha domandato la conferma, mentre il Municipio di Breganzona ha dichiarato sottoscrivere a quanto addotto dalla Corte cantonale nella propria decisione.
D.
Con decreto presidenziale del 14 aprile 2004 è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
E.
Con decreto legislativo dell'8 ottobre 2003, entrato in vigore all'atto della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino il 5 dicembre 2003 (art. 16 del decreto), è stata decretata l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008 (art. 1 del decreto), le quali hanno avuto luogo nell'aprile 2004.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
2.
2.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 104 cpv. 1 LALIA) impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione di norme costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La legittimazione del proprietario ricorrente, colpito in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è, quindi, di principio, ammissibile.
2.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve soddisfare rigorosamente determinati requisiti di forma: oltre alla designazione del decreto o della decisione impugnata (lett. a), esso deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono violati, specificando in che cosa consista tale violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate dal ricorrente, a condizione che esse siano sufficientemente sostanziate (DTF129 III 626 consid. 4; 117 Ia 412 consid. 1c e rispettivi rinvii). È alla luce di questi principi che dev'essere vagliata la presente impugnativa.
3.
Oggetto del contendere sono dei contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Nel proprio ricorso, redatto in tedesco, il ricorrente parla di "Erstellungsgebühren". Al riguardo è d'uopo precisare che in concreto non si tratta di tasse in senso giuridico, segnatamente di tasse di allacciamento, bensì di contributi, rispettivamente di contributi di miglioria (oneri preferenziali) mediante i quali il proprietario fondiario deve compensare il vantaggio - cioè la possibilità di collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature - che deriva per lui dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti all'imposizione sono i fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (art. 97 LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera, cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera, cfr. art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA). Gli stessi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune una ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del Codice delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).
Come emerge dalla sentenza impugnata oggetto di disamina è un contributo provvisorio il quale è percepito prima della conclusione delle opere di canalizzazione per consentirne il finanziamento e che viene calcolato sulla base del costo preventivo ed in proporzione al valore ufficiale di stima, ritenuto che la somma del singolo contributo non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.
4.
4.1 La presente causa si riferisce in primo luogo alla pretesa prescrizione del contributo posto a carico del ricorrente con riferimento a talune opere. Esaminando tale questione, il Tribunale di espropriazione ha osservato che sebbene la LALIA, a differenza della legge ticinese sui contributi di miglioria, del 24 aprile 1990 (LCM; cfr. art. 16), non contemplasse alcuna norma circa la prescrizione o la perenzione del diritto d'imposizione, ciò non configurava una lacuna. Il contributo per la costruzione di opere di canalizzazione e depurazione delle acque era percepito infatti non in funzione di un intervento specifico quale potrebbe essere un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiavano il contribuente. Secondo i giudici cantonali, tenuto conto del protrarsi nel tempo dei lavori, non era immaginabile assegnare al Comune un margine preciso per procedere all'imposizione. Un simile provvedimento, sfornito di base logica e giuridica, mancava di un qualsiasi punto di riferimento che potesse assurgere a base insindacabile e soprattutto paritaria per la decorrenza di un termine. Inoltre, qualora si adottasse il criterio della data di esecuzione di un singolo intervento, dando la preferenza all'uno o all'altro di essi, andrebbero disattesi i principi cardinali del sistema di calcolo dei contributi, ciò in aperta violazione della LALIA medesima, la quale testualmente all'art. 96 cpv. 6 sanciva l'inapplicabilità della LCM. I giudici cantonali hanno poi osservato che non erano d'aiuto i disposti sull'esigibilità del contributo o sulla prescrizione delle singole rate (art. 106 cpv. 1 e 108 LALIA) poiché, oltre ad esulare dall'istituto giuridico del diritto d'imposizione, essi disciplinavano soltanto la fase procedurale d'incasso di un contributo già definitivamente accertato e cresciuto in giudicato, presupposti in concreto manifestamente non adempiuti. Allo stesso modo hanno considerato che la riscossione di contributi provvisori a tappe successive e a seconda dell'esecuzione e della messa in funzione degli impianti era una semplice facoltà di competenza del Municipio e sfuggiva pertanto al loro esame. Infine, richiamandosi all'art. 133 cpv. 4 LALIA (in virtù del quale un Comune può a determinate condizioni imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31 dicembre 1968) la Corte cantonale ha osservato che sebbene tra gli anni 1978 e 1984 fossero già stati riscossi contributi di costruzione per una tratta delle canalizzazioni (zona Nava-Visano-Cremignone), tale circostanza era stata debitamente considerata poiché gli importi pagati erano stati dedotti nella procedura in oggetto.
4.2 A parere del ricorrente negare la prescrizione configurerebbe arbitrio. Rileva che le pretese di diritto pubblico possono essere sottoposte alla prescrizione, quale principio generale di diritto, anche in assenza di una base legale. In simili circostanze, il giudice si attiene alla disciplina che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. In concreto dovrebbe pertanto in particolare trovare applicazione la LCM, la quale prevede un termine di due anni. In ogni caso, il termine di prescrizione dovrebbe essere determinato in conformità ai principi generali, ossia in analogia a quelli stabiliti dal diritto privato per l'istituto della prescrizione, cioè un termine di 5, rispettivamente 10 anni. Anche se riconosce che la LALIA non contiene nessuna disposizione in proposito, il ricorrente considera tuttavia che non se ne può dedurre che lo Stato possa aspettare decenni prima di far valere le proprie pretese. A suo avviso, tale modo di procedere disattenderebbe il principio della sicurezza del diritto e condurrebbe a risultati insostenibili. Rimprovera poi alla Corte cantonale di tutelare il comportamento abusivo e contrario al principio della buona fede del Comune. Al riguardo osserva che la costruzione della rete locale delle fognature è iniziata negli anni 70 ed è sempre stata finanziata con mezzi pubblici, senza che mai fosse manifestata l'intenzione di procedere all'imposizione. Sarebbe quindi del tutto arbitrario esigere ora, più di 23 anni dopo che i primi lavori siano stati ultimati, il pagamento di contributi, la cui esattezza e fondatezza non potrebbe più essere controllata. Censura sia il fatto che il Comune non ha prelevato regolarmente contributi, come invece lo imporrebbe la legge, sia il fatto che quando si è reso conto - dopo 23 anni - che aveva l'obbligo di prelevare contributi, esso ha tenuto conto di tutti i lavori effettuati e non solo delle opere in corso o appena finite. Lamenta una cattiva gestione finanziaria, la quale non potrebbe andare a discapito dei cittadini ed afferma che incomberebbe al Comune sopportare le conseguenze derivanti dalla sua negligenza, in particolare dal fatto di non avere mai intrapreso nulla per interrompere la prescrizione. Sostiene poi che le autorità cantonali non potrebbero appellarsi all'art. 133 cpv. 4 LALIA per negare l'applicazione della prescrizione, trattandosi di una norma intertemporale che disciplinerebbe l'applicazione retroattiva della legge e che nulla avrebbe a vedere con la prescrizione.
4.3 Per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile. Il Tribunale federale si scosta da quella scelta dalle istanze cantonali soltanto se la stessa appare manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se viola in modo evidente una norma o un principio giuridico incontestato o se contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia ed equità. Il Tribunale federale annulla il giudizio impugnato quando lo stesso risulta insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 e rispettivi rinvii). Ciò non è il caso nella fattispecie concreta.
4.4 La conclusione - illustrata in precedenza - alla quale è giunto il Tribunale di espropriazione non può infatti essere ritenuta destituita di fondamento e, quindi, arbitraria. Come esposto nel giudizio querelato, sebbene la LALIA disciplini la prescrizione delle singole rate di contributo (art. 108) e del diritto per il Comune di chiedere l'iscrizione della propria ipoteca legale a garanzia del pagamento (art. 107 cpv. 4), essa non prevede invece un termine entro il quale i costi sostenuti dal Comune per le spese di urbanizzazione eseguite dovrebbero essere compensati mediante contributi, rispettivamente non regolamenta fino a che momento può essere fatto risalire l'indennizzo. Ciò a differenza della LCM, la quale invece prevede espressamente la perenzione del diritto d'imposizione, se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro due anni dalla messa in esercizio dell'opera (art. 16). Come rilevato a giusto titolo dai giudici cantonali, la LALIA medesima esclude espressamente l'applicazione della LCM al prelievo di contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6) - benché questi abbiano ugualmente delle caratteristiche inerenti ai contributi di miglioria - e, quindi, del termine di perenzione di due anni ivi fissato. Tale esclusione è confortata dai materiali legislativi relativi all'adozione della LALIA, da cui risulta in particolare che se in un primo tempo è stato proposto di applicare la LCM (nella versione in vigore all'epoca, il cui tenore corrisponde comunque per quanto qui interessa a quello attuale) ai contributi di costruzione per opere di canalizzazione (cfr. Messaggio del 22 maggio 1974 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e delle relative ordinanze di esecuzione, punto X), la proposta, ampiamente dibattuta, è stata poi definitivamente respinta (cfr. Rapporto del 13 marzo 1975 della Commissione speciale per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 ottobre 1971 e le relative ordinanze di esecuzione, punto 14; cfr. anche il Messaggio del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, Sommario punto 1.1, ove viene espressamente ribadito che la LALIA disciplina il prelevamento dei contributi in modo autonomo ed esauriente, l'applicazione della LCM essendo espressamente esclusa). Ne discende che l'opinione della Corte cantonale secondo cui il termine previsto dalla LCM non può applicarsi alla presente fattispecie non appare manifestamente insostenibile e va quindi condivisa. La costruzione e la messa in funzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle acque è un'opera che si estende su di un periodo di tempo molto lungo (rispettivamente che non è mai totalmente ultimata). È quindi del tutto sostenibile ritenere che le regole che ne disciplinano il finanziamento (attuato in parte mediante i contributi dei proprietari interessati) siano differenti da quelle applicabili alla riscossione di contributi di miglioria esatti per la realizzazione di una singola opera pubblica, portata a termine entro scadenze prevedibili, quale ad esempio una strada o un marciapiede. Anche se, come addotto dal ricorrente, è certamente possibile prelevare i contributi di costruzione dovuti dai proprietari per un singolo tratto delle canalizzazioni, rispettivamente per il comprensorio corrispondente, al fine di potere immediatamente coprire le spese prodottesi, ciò non vuol ancor dire che viene di conseguenza esclusa la facoltà per l'ente pubblico - come invece ritenuto nel giudizio querelato - di procedere alla ripartizione, secondo una chiave determinata, della spesa complessiva derivante dall'insieme della rete delle fognature su tutti i proprietari inclusi nel piano generale di smaltimento delle acque (cfr. Werner Spring/Rudolf Stüdeli, Die Finanzierung kommunaler Abwasseranlagen: Grundlagen, Empfehlungen, Erläuterungen, Zurigo-Berna 1985, pag. 36). In concreto il ricorrente non dimostra, perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG, in che e perché la normativa cantonale determinante impedirebbe di procedere all'esazione in tal modo, rispettivamente imporrebbe di prelevare separatamente i contributi dovuti per ogni singolo tratto delle canalizzazioni. Ne deriva che la soluzione (che corrisponde peraltro al tenore della normativa cantonale) sostenuta dalla Corte cantonale, secondo cui i contributi per la costruzione di opere di canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente per tutte le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque, poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente, e che quindi non è applicabile al loro prelievo un termine di prescrizione che inizierebbe a decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle canalizzazioni, appare fondata su motivi oggettivi e resiste pertanto alla censura d'arbitrio. Al riguardo va osservato che la LALIA autorizza i comuni ad imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni approvato dall'autorità competente, sempreché non abbiano già provveduto all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4). È quindi stato comunque posto un limite temporale alla retroattività del sistema di prelievo di contributi disciplinato dalla legge. La questione di sapere fino a che momento un comune, dopo l'entrata in vigore della legge cantonale, può aspettare prima di prelevare i contributi provvisori o definitivi per coprire le proprie spese legate alla rete delle fognature può rimanere irrisolta. In concreto, premesso che - come già rilevato in precedenza - oggetto di giudizio non sono tasse di allacciamento bensì contributi preferenziali, occorre precisare che, dal profilo della prescrizione, vi è una differenza tra gli stessi e ciò sebbene, in via di principio, entrambi siano concepiti come dei tributi unici. La tassa d'allacciamento è la controprestazione unica del proprietario del fondo per il diritto che egli ottiene di utilizzare le relative infrastrutture ed è dovuta non appena è stato effettuato il raccordo ed è possibile usufruire dell'impianto. In altre parole, il comune non può aspettare indefinitamente prima di riscuoterla, la medesima essendo sottoposta alla regola generale della prescrizione, rispettivamente al divieto di retroattività riguardo all'introduzione posteriore dell'obbligo contributivo (sentenza inedita 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3, pubblicata in: ZBL 2004 pag. 263). Per quanto concerne i contributi di costruzione, la situazione è alquanto diversa dato che, a seconda della soluzione legislativa scelta, gli stessi possono essere esatti prima che il fondo sia edificato ed allacciato, eventualmente ancora prima della costruzione dell'impianto pubblico di canalizzazione e di depurazione delle acque oppure soltanto molto tempo dopo la costruzione e la messa in funzione del medesimo. Orbene, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia su di un finanziamento globale della rete delle fognature, considerata come un'opera unica, molto tempo può passare tra la costruzione e la messa in funzione dei singoli tratti di canalizzazione dell'impianto e il momento in cui i contributi dovuti da ogni proprietario sono fissati. Se la riscossione dei contributi non è effettuata in più tappe, cronologicamente vicine nel tempo, è quindi possibile che i contributi richiesti inglobano anche costi che sono dovuti da molto tempo e contro i quali non può essere fatta valere la prescrizione. Tale modo di procedere non implica nemmeno - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - un'inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti i proprietari sanno che i comuni, dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare contributi al fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non possono quindi pretendere ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a versare i citati contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente pubblico. Premesse queste considerazioni e per i motivi illustrati in precedenza, non è inficiata d'arbitrio l'opinione della Corte cantonale, secondo cui l'esazione di contributi per le spese sostenute (la maggior parte negli ultimi venti anni) per i lavori inerenti alla rete comunale delle fognature non viene sottoposta a prescrizione. Su quest'argomento il ricorso, infondato, va respinto.
4.5 Visto quanto precede gli argomenti formulati dal ricorrente nel proprio gravame sulla durata del termine di prescrizione applicabile (2, 5, al massimo 10 anni), sul momento in cui avrebbe incominciato a decorrere nonché sulla mancata interruzione della sua decorrenza da parte del Comune appaiono di conseguenza privi di pertinenza e vanno pertanto respinti.
4.6 Secondo il ricorrente, se si condivide l'opinione della Corte cantonale secondo cui i lavori concernenti la rete comunale delle fognature vanno considerati nel loro complesso trattandosi di un'opera unica, in tal caso i contributi non potrebbero allora essere esatti prima che detta opera sia ultimata. Egli intravede, quindi, una contraddizione interna - che configura arbitrio - nel fatto di sostenere, da un lato, che la prescrizione dell'obbligo contributivo non inizia a decorrere già dal compimento di ogni singolo tratto delle canalizzazioni e, dall'altro, di permettere al Comune di prelevare già ora dei contributi per lavori che verranno portati a termine non prima del 2010-15. La critica è inconferente. Al riguardo ci si può limitare a ricordare che la LALIA prevede espressamente la facoltà di prelevare contributi per lavori non ancora iniziati, rispettivamente per opere non ancora ultimate, sulla base del costo preventivo dell'opera (cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA). La questione di sapere se eventuali limiti temporali debbono essere osservati anche in questa evenienza non va ulteriormente approfondita, dato che nel gravame non viene addotto (art. 90 OG) che il ricorrente sia già stato chiamato, in modo arbitrario o in violazione della legge, a versare contributi per spese di urbanizzazione future.
5.
5.1 Appellandosi agli art. 8 e 9 Cost. il ricorrente censura la violazione del principio dell'equivalenza, siccome vi sarebbe una manifesta sproporzione tra l'ammontare del tributo posto a suo carico e l'utilizzazione da parte sua dell'impianto comunale. Osservando che il suo fondo non è edificato, afferma di non utilizzare del tutto le canalizzazioni, in quanto detta particella non produrrebbe acque di scarico ai sensi dell'art. 4 lett. e della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), ma solo acqua meteorica, la quale non è considerata inquinante, ciò che dovrebbe pertanto portare - come è peraltro già il caso in altri Cantoni - ad una riduzione dell'ammontare del relativo contributo. Aggiunge poi che non essendo questo terreno servito dagli impianti comunali, la maggior parte dell'acqua meteorica s'infiltrerebbe nel suolo e solo una piccola parte della stessa, peraltro pulita, finirebbe nelle pubbliche canalizzazioni. Richiamandosi ad una perizia allestita dalle autorità zurighesi sulla quantità delle acque meteoriche che in media affluisce nelle pubbliche canalizzazioni, il ricorrente asserisce che per ossequiare il principio dell'equivalenza egli non dovrebbe versare più del 15% del contributo richiestogli. A suo avviso, si dovrebbe quindi tener conto della situazione effettiva per commisurare il contributo, poiché altrimenti lo stesso non si troverebbe in un rapporto ragionevole con l'uso effettivo della rete delle fognature. Una soluzione come quella disciplinata dalla normativa ticinese che non prevede eccezioni o una riduzione dei contributi in casi di rigore violerebbe di conseguenza il principio di causalità. Così come la sentenza querelata, con cui è stata negata una riduzione del contributo litigioso.
5.2 I giudici cantonali, da parte loro, hanno osservato che era ininfluente la circostanza che il fondo fosse o non fosse edificato poiché, da un lato, il contributo andava determinato in base al valore di stima senza distinzioni di sorta per edifici abitativi, industriali o artigianali oppure semplici superfici prative e, dall'altro, le canalizzazioni non servivano soltanto agli scarichi della fognatura (acque luride) bensì erano finalizzate anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) - che pure potevano provenire da semplici superfici prative - per cui dovevano essere calibrate di conseguenza.
5.3 Il principio dell'equivalenza esige che fra l'ammontare del singolo contributo ed il valore economico della prestazione concreta stia una certa correlazione e sussista dunque un rapporto perlomeno ragionevole. Il valore della prestazione si determina sia con riferimento al vantaggio derivante all'interessato, sia con riferimento al suo costo complessivo (cfr. DTF 126 I 180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Ciò premesso, va osservato che ancora una volta il ricorrente parte dall'erronea supposizione che la prestazione litigiosa sia una tassa: le censure verranno pertanto vagliate unicamente nella misura in cui si può considerare che sono rivolte anche contro oneri preferenziali. Il ricorrente intravede una violazione del principio della causalità nel fatto che la sua parcella non è edificata e non vengono quindi utilizzate le canalizzazioni pubbliche. La critica è infondata. Trattandosi in concreto di contributi di costruzione (oneri preferenziali) e non di tasse di allacciamento, va rammentato che gli stessi possono essere prelevati, in via di principio, già al momento in cui il proprietario ha la possibilità di allacciare il suo fondo alle infrastrutture, come emerge peraltro chiaramente dal tenore dell'art. 97 LALIA. Alla stessa maniera risulta infondata la censura secondo cui l'aggravio contributivo non corrisponde all'uso effettivo delle canalizzazioni. In effetti, come rilevato a giusto titolo nel giudizio contestato, l'ente pubblico non può limitarsi a costruire una canalizzazione a seconda delle sollecitazioni che in un dato momento provengono dalle proprietà allacciate o che possono essere allacciate, bensì deve tener conto delle possibilità oggettive di utilizzazione delle infrastrutture, ciò che influisce necessariamente sui costi di costruzione e quindi sull'ammontare del contributo a carico del proprietario. Orbene in concreto il ricorrente non adduce - perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG - che il contributo contestato sia, da questo profilo, inficiato d'arbitrio. Allo stesso modo egli non spiega in maniera precisa e sufficientemente dettagliata perché e in che misura la questione delle acque meteoriche sarebbe stata considerata in maniera insostenibile. Attraverso le proprie doglianze egli si limita in realtà ad esporre il proprio parere, senza dimostrare in modo del tutto preciso perché il computo concreto del contributo sarebbe arbitrario, ossia manifestamente insostenibile. Al riguardo la censura sfugge ad un esame di merito (art. 9O OG).
6.
6.1 Il ricorrente censura la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.). Osserva che le spese concernenti le opere effettuate per il risanamento del laghetto di X.________ dal Comune in seno al Consorzio depurazione delle acque residuali sono state computate con quelle relative alla costruzione della rete comunale delle fognature. Trattandosi di spese di risanamento le stesse dovrebbero, conformemente al principio del perturbatore sancito dall'art. 54 LPAc a loro applicabile, andare a carico di chi le ha causate. Orbene il suo terreno non è situato nel relativo bacino imbrifero e non essendo edificato non produrrebbe acqua di scarico. Afferma poi che computare dette spese in quelle derivanti dalla costruzione delle canalizzazioni comunali che vengono compensate con contributi di costruzione disattenderebbe anche il principio di causalità sancito dagli art. 3a e 60a LPAc. A suo avviso, fargli sopportare parte delle spese derivanti dal risanamento del citato laghetto disattenderebbe quindi il principio del perturbatore sgorgante dal principio della proporzionalità e concretizzato dall'art. 54 LPAc. Ciò porterebbe ad una violazione degli art. 8 e 9 Cost. così come dell'art. 49 Cost. combinato con l'art. 54 LPAc.
6.2 Su questo punto l'allegato ricorsuale disattende manifestamente i surriferiti requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 OG. Attraverso le censure appena esposte il ricorrente solleva infatti degli argomenti di natura perlopiù appellatoria, con i quali si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza tuttavia riuscire a spiegare in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe lesivo dei diritti costituzionali da lui invocati. In particolare egli non dimostra, da un lato, che tra i provvedimenti adottati a favore del risanamento del summenzionato laghetto e quelli per una regolare eliminazione delle acque di rifiuto non vi è una sufficiente ed oggettiva relazione e, dall'altro, che il fatto di prendere in considerazione le spese sostenute per il risanamento del laghetto ha influenzato in maniera notevole la commisurazione dei contributi a carico dei proprietari fondiari. Non essendo compito del Tribunale federale - nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico - di ricercare esso medesimo in base agli atti di causa gli elementi determinanti ai fini del giudizio, il semplice rinvio alla circostanza che il fondo di proprietà del ricorrente non è situato nel bacino imbrifero del laghetto così come l'argomento secondo cui detto fondo non è edificato e non produce acque luride non sono atti a dimostrare che il giudizio querelato è inficiato d'arbitrio. In proposito le censure, in quanto ammissibili, vanno respinte.
6.3 Il ricorrente adduce infine che il sistema scelto per calcolare i contributi di costruzione, il quale non terrebbe conto del carico inquinante effettivo, disattenderebbe il principio di causalità sancito dall'art. 60a LPAc. La critica non può venire condivisa. Per natura il citato principio si applica in primo lungo nei confronti delle tasse di utilizzazione periodiche (cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, pubblicata in: URP 2004 pag. 197, consid. 3.1, e sentenza 2P.78/2003 del 1° settembre 2003, consid. 3.6). Trattandosi in concreto di contributi di costruzione unici, si può e si deve, al fine di ossequiarne lo scopo, poter prendere in considerazione le possibilità di utilizzazione future, quindi, del probabile carico inquinante ivi connesso, ciò che rispetta il citato principio.
7.
7.1 In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.
7.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Al Comune resistente, il quale non si è fatto assistere da un avvocato, e ad autorità vincenti non vanno accordate ripetibili per la sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai rappresentanti delle parti e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Losanna, 10 gennaio 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: