BGer H 257/2003
 
BGer H 257/2003 vom 11.01.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 257/03
Sentenza dell'11 gennaio 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere
Parti
G.________SA, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 22 luglio 2003)
Fatti:
A.
Nell'ambito del controllo dei conteggi salariali relativi al periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, eseguito in data 29 novembre 2002, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa) ha accertato che la G.________SA, con sede a S.________, attiva segnatamente nel settore dell'organizzazione di viaggi turistici (con torpedoni e taxi) e trasporto merci, aveva corrisposto salari per fr. 123'940.-, su cui non erano stati prelevati contributi AVS/AI/IPG /AD e AF.
L'amministrazione, con tassazione d'ufficio del 20 dicembre 2002, sostituita da un nuovo provvedimento emanato il 30 dicembre successivo (che ha elevato l'importo richiesto a fr. 21'317.70 in considerazione degli interessi di mora), ha preteso dalla ditta il pagamento di contributi paritetici non saldati e interessi di mora per complessivi fr. 21'291.45.
B.
Contro il provvedimento amministrativo, la società è insorta con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento. A motivazione della propria domanda ha addotto che V.________ e P.________ andavano considerati esercitanti attività lucrativa indipendente, in quanto titolari di una ditta di trasporti, mentre gli importi forfettari di fr. 97'895.-, riguardanti gli autisti dipendenti, andavano qualificati quali indennità di trasferta e per spese generali, non essendo in alcun modo stati versati a rimborso dei costi di percorrenza dal luogo di domicilio a quello di lavoro.
Con giudizio del 22 luglio 2003 la Corte cantonale ha respinto il gravame.
C.
La G.________SA interpone ora ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento della querelata pronunzia. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Cassa postula la reiezione dell'impugnativa, mentre P.________ e V.________, interpellati in qualità di cointeressati, come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).
1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
2.
Oggetto del contendere in sede federale è, da un lato, la questione se V.________ vada ritenuto lavoratore dipendente della G.________SA, come stabilito dalla Cassa e confermato dal Tribunale cantonale; dall'altro se l'importo di fr. 97'895.-, ripreso dall'amministrazione a titolo di salario, vada invece considerato quale rimborso per spese di trasferta. Non più (espressamente) censurata in questa sede è invece la qualifica di dipendente di P.________, per la posizione del quale sono peraltro richiamabili, per analogia, le considerazioni seguenti concernenti V.________.
2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua rimunerazione negli anni 1998-2001) che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
2.2
2.2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
2.2.2 Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti e la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto che vincola la persona interessata al datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
Di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico che è a carico del datore di lavoro. Vi è infatti attività dipendente se sono dati gli elementi tipici del contratto di lavoro, in particolare se l'assicurato lavora a tempo, se dipende economicamente dal datore di lavoro e se durante il tempo di lavoro è inserito nell'azienda e praticamente non può eseguire altre attività. Indizi a favore di questo tipo di rapporto sono l'esistenza di un determinato piano di lavoro, la necessità di rendere conto sullo stato dei compiti svolti, così come la dipendenza dall'infrastruttura esistente sul posto di lavoro (DTF 122 V 172 consid. 3c).
Un'attività indipendente è invece caratterizzata da investimenti rilevanti e dall'utilizzo di uffici e personale propri. Il rischio aziendale specifico consiste nel fatto che, indipendentemente dal successo dell'attività, insorgono delle spese che devono essere sostenute dall'assicurato stesso (DTF 122 V 172 consid. 3c).
2.2.3 Questi principi non implicano tuttavia, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà in genere determinata dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato, rispetto ad altri che supportano soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).
2.2.4 Per quanto concerne infine i lavoratori del settore dei trasporti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che il proprietario di un automezzo pesante che, dal punto di vista organizzativo, non dipende manifestamente da un mandante, esercita attività indipendente (RCC 1983 pag. 427).
Per contro, gli autisti di aziende che mettono a disposizione un servizio di trasporto rapido di pacchi e persone, sono di regola considerati dipendenti, nella misura in cui si trovano in un rapporto di subordinazione e meglio se l'organizzazione del lavoro è assicurata dalla ditta e l'autista deve garantirne l'esecuzione. Elementi caratteristici di un rapporto di subordinazione sono pure il fatto che la ditta determina la durata del lavoro, che i contratti con i clienti sono conclusi dalla società, che gli autisti non hanno diritto di incassare i pagamenti di questi ultimi e devono essere in grado di eseguire in qualsiasi momento i mandati in tempo utile senza poter rifiutare. D'altra parte, un rischio economico di rilievo non è dato per il solo fatto che l'autista non disponga di un reddito fisso e dipenda economicamente dalla natura e dal numero di mandati affidatigli (RCC 1992 pag. 175 consid. 4b; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], no. 146 segg. all'art. 5 LAVS).
Questo Tribunale ha ad esempio riconosciuto la qualifica di dipendente a un autista che guidava un automezzo pesante di sua proprietà esclusivamente per conto di una sola azienda e riceveva direttive da quest'ultima, sebbene sopportasse un certo rischio economico e fosse stato considerato lavoratore indipendente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (RCC 1979 pag. 346).
3.
3.1 Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale, dopo aver proceduto ad alcuni accertamenti ed avere in particolare sottoposto alcuni quesiti all'autista interessato, ha concluso che, nel 2001, V.________ andava considerato quale lavoratore dipendente della G.________SA.
Dal canto suo, la ricorrente censura principalmente il fatto che il Tribunale di prime cure non avrebbe tenuto conto dei documenti da lei trasmessi a comprova dell'attività indipendente svolta dal nominato autista, omettendo in particolare di considerare le fatture emesse su carta intestata dell'omonima ditta. Secondo l'insorgente, inoltre, nel 2002 V.________ avrebbe eseguito trasporti per conto della G.________SA con un autocarro di sua proprietà.
3.2 Alla luce degli accertamenti esperiti dai primi giudici sulla qualifica di dipendente di V.________, il giudizio cantonale va senz'altro confermato. In effetti, nel caso concreto, predominano gli elementi della subordinazione per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, l'impiego del tempo e il rischio economico. Inoltre le censure sollevate dalla ditta ricorrente risultano infondate.
3.2.1 Così, il Tribunale di prima istanza ha accertato che nel 2001 V.________ non aveva formalmente concluso alcun contratto scritto con la ditta per cui lavorava, conduceva un torpedone di proprietà di quest'ultima, non aveva effettuato alcun investimento e lavorava unicamente per questa società. Dalle emergenze istruttorie è quindi risultato che egli era sì stato titolare di una ditta di trasporti, ma unicamente fino al 2000 e quindi prima di iniziare a lavorare per la ricorrente. Egli aveva inoltre partecipato, in qualità di socio, ad una società a garanzia limitata, che però era fallita nel 2000. L'interessato ha pure affermato che l'organizzazione del lavoro era determinata dalla ditta (in particolare riguardo alla destinazione e agli orari), la quale rimborsava ogni spesa (egli veniva così pagato a ore e riceveva il rimborso spese, ad esempio per i pasti). Di conseguenza non doveva sopportare alcun rischio economico; infine la fatturazione veniva effettuata direttamente alla G.________SA, non ai clienti.
3.2.2 In tali circostanze il solo fatto che V.________ abbia emesso, nel 2001, delle fatture in cui si dichiarava indipendente, che (ancora) nel 2002 sia stato indicato come tale anche nelle ricevute di pagamento e avrebbe effettuato dei viaggi con un torpedone di sua proprietà (il fatto non è tuttavia dimostrato), non modifica l'esito della presente valutazione. In effetti, come già evidenziato, la denominazione formale dei rapporti contrattuali tra le parti non è di per sé sufficiente per ammettere lo statuto di indipendente (DTF 122 V 171 consid. 3a). Va infatti tenuto conto della situazione economica effettiva che, nel presente caso, come già accennato, indica chiaramente l'esistenza di un rapporto di dipendenza e l'assenza di rischio economico.
Pure irrilevante è il fatto che egli si sia servito della carta intestata della sua ditta, che è peraltro stata formalmente radiata il 29 maggio 2000 in seguito a cessata attività. In effetti, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui la persona interessata svolga diverse attività contemporaneamente, va comunque determinato lo statuto per ogni singola attività (DTF 122 V 172 consid. 3b). Non è quindi da escludere che egli abbia svolto anche attività indipendente oppure abbia semplicemente utilizzato la carta da lettera precedentemente stampata quando lavorava in proprio.
3.2.3 Inoltre, dai documenti trasmessi in questa sede emerge che l'autista ha lavorato molte ore per la ricorrente: durante il mese di ottobre praticamente al 100% (20 giorni per nove ore), in altri periodi al 50% ed oltre. Questa evenienza rappresenta un ulteriore indizio in favore della qualifica di V.________ quale lavoratore dipendente. D'altro canto anche se, come detto, Vinelli non lavorava a tempo pieno per la ricorrente, è senz'altro possibile che egli abbia svolto attività lucrativa (in proprio o meno) per terzi, ciò che non modifica tuttavia la qualifica di dipendente nella fattispecie esaminata.
3.2.4 L'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente, parzialmente già in atti e in quanto tale non suscettibile di configurare un elemento di fatto o di prova nuovo inammissibile (art. 105 cpv. 2 OG), riguarda il 2002 e si rivela irrilevante ai fini del presente giudizio esulando dall'oggetto del contendere.
3.2.5 Infine, neppure la vendita di un « semi rimorchio » avvenuta nel 2002 da parte di Vinelli ha alcuna rilevanza, se non a favore della tesi secondo cui egli non lavorava in proprio (o solo in parte), in quanto l'automezzo è stato venduto proprio alla G.________SA.
3.3 In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso di diritto amministrativo, essendo su questo tema infondato, va respinto.
4.
4.1 In secondo luogo va esaminato se l'importo di fr. 97'895.-, ripreso dalla Cassa quale salario, vada considerato tale oppure qualificato di rimborso spese per trasferte e rappresentanza, come preteso dalla ricorrente.
L'amministrazione ha infatti unicamente ammesso le spese per pasti e natel, mentre ha ritenuto che gli ulteriori costi risarciti in via forfettaria configurassero indennità - non rimborsabili - per lo spostamento dal luogo di domicilio a quello di lavoro.
4.2 Per l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Rilevante affinché un reddito vada considerato salario è la relazione con l'attività lavorativa svolta dall'interessato. Fanno segnatamente parte del salario, per definizione, tutti gli importi percepiti dal dipendente il cui versamento è economicamente legato al contratto di lavoro; vanno considerati quindi redditi da attività dipendente, sottoposti all'obbligo contributivo, non solo i salari versati per un lavoro svolto, ma di principio anche tutte le indennità e le prestazioni in relazione qualsiasi con il rapporto di lavoro, nella misura in cui esse non sono esenti da contribuzione in virtù di un'espressa disposizione legale (DTF 124 V 101 consid. 2, 123 V 6 consid. 1, 243 consid. 2a; VSI 2001 pag. 218 consid. 4a e la giurisprudenza ivi citata).
L'art. 7 OAVS elenca inoltre gli elementi che compongono il salario determinante per quanto non costituiscano rimborsi spese, mentre gli articoli 8 segg. OAVS regolano le eccezioni.
4.3 Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell'ambito della propria attività.
Per il capoverso 2 non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
Secondo il capoverso 3 infine le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.
4.3.1 In proposito l'amministrazione federale ha precisato che in determinate circostanze anche i costi per pasti e spostamenti possono costituire spese e non salario. Ciò è ad esempio il caso per quei lavoratori il cui luogo di lavoro muta frequentemente. Per quanto riguarda il riconoscimento delle spese, la disposizione permette pertanto una certa flessibilità (VSI 1996 pag. 292). Sono ad esempio, tra l'altro, considerate spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (Direttive dell'UFAS sul salario determinante [DSD], cifra marg. 3003; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pagg. 164-166).
4.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, le spese sopportate dal lavoratore in relazione al proprio usuale mantenimento vanno di principio considerate quale utilizzo nomale del salario. Si può infatti ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale costringe il salariato a effettuare spese supplementari (STFA 1965 pag. 233; VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).
Datore di lavoro o lavoratore devono dimostrare i costi rimborsati, in quanto va tenuto conto soltanto delle spese effettive. Alla luce del principio inquisitorio la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l'esistenza di spese generali dimostrata, l'importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op.cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfettario (DSD cifre marg. 3005 e 3011).
Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa, musicisti (Käser, op.cit., pag. 166).
5.
Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha confermato integralmente la ripresa di salari effettuata dall'amministrazione in quanto la ditta non avrebbe comprovato la corrispondenza dell'importo con delle spese per trasferte effettivamente sostenute.
La società ricorrente sostiene per contro che non si tratta in alcun modo di indennità per spostamenti dal luogo di domicilio a quello di lavoro, come indicato dall'amministrazione, bensì di vere e proprie spese di trasferta, ritenuto altresì che il rimborso tramite importi forfettari è stato introdotto in quanto gli autisti non sono sottoposti a orari regolari, soggiacciono a imprevisti, e si vedono spesso costretti a utilizzare il servizio taxi per recarsi dall'apposita autorimessa per torpedoni fino all'albergo dove alloggiano.
Con particolare riferimento al dipendente T.________ la ditta ha poi rilevato che egli si occupa dell'acquisizione e dell'organizzazione dei viaggi, dovendo di conseguenza regolarmente effettuare ricognizioni sul posto, negoziare con alberghi e guide, partecipare a riunioni per definire le modalità di prenotazione e quindi evidentemente sostenere spese supplementari di trasferta e rappresentanza che vanno rimborsate. A conferma dell'errata valutazione secondo cui il rimborso delle spese concernerebbe le trasferte dal luogo di domicilio a quello di lavoro, la società insorgente fa infine notare come un simile indennizzo non farebbe minimamente senso per l'autista L.________, essendo egli domiciliato a S.________.
6.
In casu, secondo questa Corte, vista l'attività svolta dalla ditta ricorrente, consistente - come già precisato - nell'organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci, dev'essere senz'altro considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, già unicamente tenuto conto della generale esperienza della vita, che gli autisti devono sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario e quindi rimborsabili. È infatti fatto notorio che un autista, soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante ecc., ciò che comporta evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una certa frequenza (cfr. in proposito Käser, op. cit. pag. 163 seg.).
In tali circostanze un rimborso spese è pertanto senz'altro di principio giustificato e non soltanto per quanto riguarda pasti e spese per telefonate, come indicato dall'amministrazione.
Alla stessa conclusione si deve giungere a maggior ragione per quanto riguarda T.________ che si occupa di acquisire clientela e di verificare i luoghi di villeggiatura. Anch'egli dovendo svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, è costretto a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (Käser, op. cit. pag. 165).
Visto quanto sopra, gli importi rifusi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per la maggior parte autisti, non possono senz'altro essere unicamente considerati indennità per il tragitto casa-lavoro, come sostenuto dall'amministrazione, quest'ultima conclusione potendo tutt'al più valere per il personale "fisso", come ad esempio le segretarie.
Nel caso concreto è pertanto stabilita l'esistenza, di principio, di spese generali rimborsabili, consistenti in spese per trasferte e di rappresentanza.
7.
7.1 Cassa e Tribunale di prime cure sostengono tuttavia che non è stato dimostrato che gli importi risarciti, versati in forma di forfait, corrispondano alle spese effettivamente insorte.
7.1.1 L'affermazione non è corretta. In realtà dagli atti non risulta che in sede amministrativa o in sede giudiziaria la G.________SA sia stata sollecitata a trasmettere documentazione atta a dimostrare l'entità dei costi di trasferta e rappresentanza effettivamente sopportati dai suoi dipendenti. Le tavole processuali riferiscono al contrario che la Cassa si sarebbe fondata unicamente sulle affermazioni di una contabile e di un azionista (peraltro non versate agli atti) secondo cui gli importi rifusi sarebbero da considerare spese di spostamento tra luogo di lavoro e domicilio, senza tuttavia procedere a ulteriori accertamenti.
Il Tribunale di prime cure si è dal canto suo limitato ad asserire, anch'esso senza sostanziare l'affermazione, che, trattandosi di cifre tonde, era lecito supporre che i rimborsi venissero concessi senza presentazione alcuna di documenti giustificativi. Senza procedere a ulteriori verifiche ha quindi concluso che l'entità delle spese non era stata dimostrata.
7.1.2 In proposito va rilevato che gli accertamenti dei tribunali concernenti la prova o la verosimiglianza delle spese generali come pure le valutazioni circa l'ammontare di tali spese - in quanto verifiche di fatto - possono essere corretti dal Tribunale federale delle assicurazioni solo se sono manifestamente inesatti o incompleti o se violano norme essenziali di procedura, giusta l'art. 105 cpv. 2 OG. Una correzione è anche possibile se la prima istanza ha erroneamente espresso un apprezzamento o una valutazione eccessiva ai sensi dell'art. 104 lett. a OG (VSI 1994 pag. 172 consid. 3c e riferimenti ivi citati).
7.1.3 Nel caso concreto, avendo omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di lavoro, la Corte cantonale ha accertato i fatti in maniera manifestamente incompleta. Non è infatti dato di sapere se il datore di lavoro sia o meno in possesso di giustificativi attestanti le spese risarcite. Già solo per questi motivi il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente accolto e l'incarto rinviato alla Cassa affinché dia la possibilità alla G.________SA di dimostrare l'entità delle spese.
7.2 Ma vi è più. In effetti nel caso concreto, trattandosi di un rimborso spese mediante importi forfettari, di cui - a suo dire - non era stata provata l'entità, la Cassa avrebbe dovuto esaminare in via preliminare se, a causa di circostanze speciali, la prova non era possibile in modo inoppugnabile e quindi la valutazione delle spese incombeva proprio all'amministrazione (RCC 1990 pag. 41).
In effetti per autisti che si occupano regolarmente di viaggi turistici e trasporto merci appare senz'altro difficile e soprattutto particolarmente dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio (consistenti in vitto, alloggio, telefono, taxi, imprevisti), soprattutto se i viaggi all'estero o comunque sulla lunga distanza vengono effettuati frequentemente e si suddividono in tappe. La situazione non si scosta del resto di molto da quella di artisti, fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente e nel qual caso il rimborso forfettario è ammesso (Käser, op. cit. pag. 165).
Pure particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente.
7.3 In simili circostanze, secondo questa Corte la Cassa avrebbe dovuto fissare personalmente l'ammontare delle spese di trasferta e rappresentanza, alfine di fissare poi l'importo del salario che andava eventualmente ripreso (si vedano in proposito le sentenze inedite del 25 marzo 1998 in re T e P., H 146/96, dell'11 settembre 1997 in re E., H 216/96, in cui l'amministrazione ha valutato i costi riducendo parzialmente l'importo forfettario fissato dal datore di lavoro).
Ne consegue che sia l'amministrazione che la Corte cantonale, limitandosi a sostenere che l'entità delle spese non era stata dimostrata, hanno violato il diritto federale.
8.
Visto quanto sopra il ricorso di diritto amministrativo dev'essere parzialmente accolto, mentre il giudizio cantonale e la decisione amministrativa vanno parzialmente annullati. L'incarto viene quindi retrocesso alla Cassa affinché stabilisca l'importo delle spese di trasferta e rappresentanza versate dalla ricorrente e alla luce delle nuove risultanze proceda all'eventuale ripresa di salario e quindi, tramite decisione formale, alla fissazione dei contributi paritetici non versati.
L'amministrazione chiederà dapprima alla datrice di lavoro di produrre eventuali documenti giustificativi atti a sostanziare i costi e, nel caso ciò non fosse possibile, fisserà personalmente l'importo delle spese di trasferta e rappresentanza.
9.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), motivo per cui esse vengono ripartite a metà fra le parti.
La società ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso (cfr. DTF 110 V 82).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto; il giudizio cantonale del 22 luglio 2003 e la decisione amministrativa del 30 dicembre 2002, nella misura in cui si riferiscono a contributi di diritto federale, sono parzialmente annullati nel senso che l'incarto è rinviato alla Cassa affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'600.-, sono poste a carico delle parti nella misura di fr. 800.- ciascuna. Le spese a carico della ricorrente saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima, mentre l'importo eccedente (fr. 800.-) le verrà retrocesso.
3.
Non si assegnano indennità di parte.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a V.________, Sementina, e a P.________, S.________.
Lucerna, 11 gennaio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: