BGer 5A.27/2004 |
BGer 5A.27/2004 vom 27.01.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A.27/2004 /viz
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Sentenza del 27 gennaio 2005
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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contro
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Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundeshaus West, 3003 Berna.
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Oggetto
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annullamento della naturalizzazione,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 22 giugno 2004 dal Dipartimento federale
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di giustizia e polizia.
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Fatti:
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A.
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Il 1° novembre 1988 A.________, nato nel 1966, è entrato illegalmente in Svizzera e ha chiesto l'asilo. Il 22 settembre 1989 il Delegato ai rifugiati ha respinto la domanda di asilo e il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con giudizio del 4 febbraio 1991. Il 18 febbraio 1991 A.________ ha sposato la cittadina svizzera T.________, nata nel 1960. Il 15 agosto 1994 è divenuto padre di E.________, nata da una relazione extraconiugale con G.________. L'11 novembre 1994 ha domandato la naturalizzazione agevolata. Dalla menzionata relazione extraconiugale è nato il 27 ottobre 1996 un secondo figlio, chiamato M.________. Il 25 novembre seguente A.________ ha firmato una dichiarazione in cui confermava "di vivere con la moglie svizzera in unione coniugale reale ed integra allo stesso indirizzo". Il 10 gennaio 1997 ha ottenuto la nazionalità svizzera e nel novembre 1997 è fallito il tentativo di conciliazione innanzi al Pretore del distretto di Lugano, che con sentenza del 5 ottobre 1998 ha sciolto per divorzio il matrimonio, rimasto senza prole, contratto con T.________. L'8 marzo 1999 A.________ ha sposato G.________, la quale si è trasferita in Ticino con i figli il 24 agosto 1999. Con decisione 9 febbraio 2001 l'Ufficio federale degli stranieri ha, in applicazione dell'art. 41 LCit., annullato la naturalizzazione agevolata.
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B.
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Con decisione 22 giugno 2004 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto un ricorso di A.________ contro l'ultima delle decisioni summenzionate. Alla luce dei descritti fatti l'autorità federale ha ritenuto dubbio che il ricorrente avesse effettivamente voluto fondare con la moglie svizzera un'unione coniugale nel senso dell'art. 27 LCit. e non avesse invece semplicemente inteso ottenere dapprima il permesso di dimora ed in seguito la naturalizzazione agevolata. In ogni caso, sempre a mente del Dipartimento, anche qualora in un determinato momento il ricorrente avesse realmente voluto creare un'unione coniugale, questa non sussisteva più quando egli ha sottoscritto la dichiarazione del 25 novembre 1996 in cui i coniugi confermavano la stabilità e l'attualità del loro legame. A.________ non avrebbe solo rilasciato dichiarazioni false, ma avrebbe pure occultato fatti essenziali, sottacendo deliberatamente di avere due figli nati in Turchia in pendenza di matrimonio da una relazione extraconiugale.
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C.
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Con ricorso di diritto amministrativo del 23 agosto 2004 A.________ postula, in via principale, l'annullamento della predetta decisione dipartimentale e, in via subordinata, chiede che gli sia dato accesso agli atti dell'incarto DFGP 89 7576 (concernente la procedura di asilo) per poter prendere posizione su di esso. Il ricorrente afferma che dalla documentazione raccolta non risulta alcun problema di coppia e che motivi di lavoro non gli avevano permesso di seguire nella Svizzera tedesca l'ex moglie, quando questa, gravemente malata, aveva lasciato il Ticino per stare vicina alla figlia andicappata di primo letto. Indica inoltre di aver deciso con la moglie di mentire al giudice civile sui loro rapporti unicamente per ottenere più in fretta il divorzio, ma che tali non corrette dichiarazioni non contenevano alcuna ammissione riferita alla procedura di naturalizzazione. Ritiene che la decisione di annullare la naturalizzazione sia perenta, avendo il Dipartimento statuito dopo che il termine di 5 anni previsto dall'art. 41 LCit. era trascorso, e reputa che la procedura di annullamento sia stata avviata e decisa in prima istanza da un Ufficio incompetente. Si duole pure di una violazione del diritto di essere sentito, perché l'incartamento sarebbe stato inviato al suo legale con ritardo e privo di alcuni documenti. Sostiene altresì che il Dipartimento non avrebbe analizzato tutta la sua situazione e non avrebbe considerato i mezzi di prova a lui favorevoli. Lamenta la durata eccessiva sia della procedura di naturalizzazione che di quella di annullamento e contesta di aver sottaciuto informazioni, rispettivamente di aver rilasciato false dichiarazioni. Termina il suo ricorso, sostenendo che la decisione impugnata violerebbe pure il principio della proporzionalità.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli sono sottoposti (DTF 130 II 65 consid. 1 con rinvii).
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1.1 L'impugnata decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di annullamento della naturalizzazione è suscettiva di un ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 98 lett. b OG, atteso che il motivo di esclusione previsto dall'art. 100 lett. c OG non entra in linea di conto, poiché trattasi in concreto di una naturalizzazione agevolata e non ordinaria (sentenza 5A.18/2004 del 7 settembre 2004 consid. 1). Il ricorrente è indubbiamente legittimato ai sensi dell'art. 103 lett. a OG ad inoltrare il presente tempestivo ricorso (art. 106 cpv. 1 OG) che, rispettando pure i requisiti formali dell'art. 108 OG, si rivela ammissibile.
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1.2 Nella procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali. Poiché non è vincolato dagli argomenti invocati dalle parti, esso può accogliere il ricorso per ragioni diverse da quelle proposte dal ricorrente o, al contrario, confermare la decisione impugnata per motivi differenti da quelli ritenuti dall'istanza inferiore (art. 114 cpv. 1 in fine OG; DTF 129 II 183 consid. 3.4). Atteso che in concreto l'istanza inferiore non è un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale non è vincolato dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata, che può verificare d'ufficio (art. 105 OG).
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2.
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Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito perché avrebbe ricevuto in ritardo l'incarto concernente la procedura di asilo. Questo sarebbe pure stato incompleto, poiché non conteneva in particolare la segnalazione della coabitazione del ricorrente con la cittadina svizzera sposata al termine dell'infruttuosa procedura d'asilo.
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Il diritto a consultare l'incarto, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., si estende ai documenti determinanti per la decisione (DTF 129 I 85 consid. 4.1; 121 I 225 consid. 2a pag. 227). Ora, non è in concreto ravvisabile, né il ricorrente spiega il motivo per cui l'incartamento in discussione, concernente la procedura di asilo che si è definitivamente conclusa tre anni prima della domanda di naturalizzazione, sia rilevante per la procedura di annullamento della naturalizzazione. Il fatto che il ricorrente abbia convissuto prima del febbraio 1991 con colei che sarebbe poi divenuta la sua moglie svizzera è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio per i motivi che verranno indicati al consid. 5.2. La censura si rivela pertanto infondata e dev'essere respinta.
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3.
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Secondo l'art. 41 LCit., con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali. Fino al 31 gennaio 2003, invece dell'Ufficio federale tale norma menzionava il Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. legge federale del 22 marzo 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale).
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3.1 La decisione impugnata rileva che - giusta l'art. 14 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1) - dal 1° gennaio 2000 l'Ufficio federale degli stranieri è autorizzato a sbrigare autonomamente gli affari concernenti la cittadinanza svizzera e che le decisioni di tale Ufficio sono impugnabili con ricorso amministrativo al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Quest'ultimo ha pure indicato che con la legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale le norme della LCit. sono state formalmente adeguate alle - precedenti - regole speciali.
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3.2 Il ricorrente sostiene che in concreto non sono dati i presupposti formali per annullare la sua naturalizzazione agevolata, poiché il Dipartimento federale di giustizia e polizia non ha emanato la propria decisione nel termine di 5 anni previsto dall'art. 41 LCit. Egli richiama l'art. 57 LCit., secondo cui l'acquisto e la perdita della cittadinanza sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante e ritiene che il fatto determinante inteso da tale norma sia la dichiarazione del 25 novembre 1996, con cui i coniugi confermavano la stabilità e l'attualità del loro legame. Afferma che nel 1996 l'art. 41 LCit. non menzionava alcun Ufficio federale, ma prevedeva che la decisione di annullamento della naturalizzazione spettava al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per tale motivo, il ricorrente ritiene irrilevante, con riferimento al rispetto del termine quinquennale, la decisione dell'Ufficio federale degli stranieri, il quale non avrebbe nemmeno potuto istruire e statuire la procedura in proprio nome. Di nessun peso sarebbe poi l'art. 14 Org-DFGP, citato nella decisione impugnata, atteso che tale norma è unicamente entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Nemmeno la legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010), entrata in vigore unicamente nel 1997, potrebbe giustificare la competenza dell'Ufficio.
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3.3
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3.3.1 Giusta l'art. 64 LOGA - in vigore dal 1° ottobre 1997 al 31 gennaio 2003 - nell'ambito della competenza organizzativa prevista dall'art. 43 LOGA, il Consiglio federale era autorizzato a derogare, per una durata limitata, a particolari disposizioni organizzative di altre leggi federali (cpv. 1); esso doveva proporre all'Assemblea federale entro quattro anni dall'entrata in vigore di questa legge i necessari adeguamenti di leggi federali (cpv. 2). Il 17 novembre 1999, sulla base degli art. 43 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LOGA, il Consiglio federale ha emanato l'Org-DFGP - entrata in vigore il 1° gennaio 2000 - il cui art. 14 cpv. 1 recitava nel 2001 che l'UFDS (Ufficio federale degli stranieri) è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza. Così facendo, il Consiglio federale ha quindi derogato all'organizzazione prevista dall'art. 41 LCit. previgente. Il governo federale ha pure rispettato l'impegno preso all'art. 64 cpv. 2 LOGA, proponendo all'Assemblea federale il Messaggio 5 giugno 2001 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, che ha portato all'art. 41 LCit. attualmente in vigore, secondo cui la competenza ad annullare la naturalizzazione spetta all'Ufficio federale. Ne segue che nel 2001 l'Ufficio federale degli stranieri era competente ad emanare decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione.
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3.3.2 In assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, le disposizioni di procedura sono, diversamente da quelle del diritto materiale a cui si riferisce l'art. 57 LCit., in linea di principio integralmente applicabili dal momento in cui sono entrate in vigore, ammesso che vi sia continuità fra il vecchio e il nuovo diritto e che quest'ultimo non crei un ordinamento procedurale fondamentalmente nuovo (DTF 130 V 4 consid. 3.2 con rinvii). L'applicazione del nuovo diritto, che non mette in pericolo la continuità del diritto materiale, si giustifica in modo particolare qualora esso appaia essere più favorevole all'interessato (DTF 115 II 97 consid. 2c pag. 101). Ora, né la LOGA né la citata ordinanza contengono una normativa specifica che regola la questione intertemporale. Esse non toccano il diritto materiale, ma si limitano in sostanza, per quanto qui interessa, a delle modifiche puntuali di ordine organizzativo. La nuova procedura, che introduce la possibilità di esperire un ricorso amministrativo, si rivela del resto più favorevole all'interessato, che dispone di un ulteriore rimedio di diritto. Inoltre, una non immediata integrale applicazione di tali norme organizzative contraddirebbe lo scopo della LOGA, che ha inteso soddisfare l'urgente bisogno di riforme dell'amministrazione pubblica per far fronte al repentino aumento quantitativo e qualitativo degli oneri che la gravano (Messaggio concernente una nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione, FF 1996 V 1, pag. 4 seg.). Per questi motivi la nuova organizzazione, che delega all'Ufficio federale la competenza di sbrigare gli affari concernenti la cittadinanza svizzera, era immediatamente applicabile ai casi pendenti al momento in cui è entrata in vigore, anche qualora la fattispecie determinante si sia realizzata prima dell'ottobre 1997.
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3.3.3 Si può infine rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che determinante per il rispetto del termine di 5 anni previsto dall'art. 41 LCit. è la data in cui la prima istanza competente ha emanato la propria decisione: solo in questo modo l'autorità competente dispone infatti dell'intero lasso di tempo concessole dal legislatore per attivarsi (sentenza 5A.3/2002 del 29 aprile 2002, consid. 3, pure citata nel ricorso).
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3.3.4 In conclusione, da quanto precede discende che la decisione dell'UFDS del 9 febbraio 2001 è stata emanata dall'autorità competente nel termine determinante di cinque anni previsto dall'art. 41 LCit. Ne segue che la censura si rivela infondata e come tale dev'essere respinta.
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4.
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Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit. il coniuge di un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, vi risiede da un anno e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero. Per il sussistere di un'unione coniugale ai sensi di questa norma non è sufficiente l'esistenza di un matrimonio formale, ma è invece necessaria una reale comunione di vita. Questa può unicamente essere riconosciuta se la volontà comune di mantenere una stabile unione coniugale è intatta (DTF 130 II 169 consid. 2.3.1). Per costante giurisprudenza una reale comunione di vita, che offre garanzia riguardo alla stabilità dell'unione coniugale, deve sussistere sia nel momento in cui viene introdotta la domanda di naturalizzazione sia quando viene concessa la nazionalità svizzera. Dubbi concernenti l'esistenza della predetta volontà sono giustificati quando poco tempo dopo la naturalizzazione agevolata i coniugi si separano o iniziano la procedura di divorzio. Il legislatore ha inteso permettere al coniuge straniero di un cittadino svizzero la naturalizzazione agevolata per favorire l'unità della nazionalità dei coniugi in vista del loro futuro comune (DTF 128 II 97 consid. 3a).
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Come testé osservato, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 LCit.). La sola mancanza di presupposti per la naturalizzazione non è quindi sufficiente, ma occorre che la stessa sia stata ottenuta in modo fraudolento, e cioè tramite un comportamento sleale ed ingannatore (DTF 128 II 97 consid. 4a). Non è necessario che sia data l'astuzia presupposta dal reato penale della truffa. È tuttavia indispensabile che l'interessato abbia consapevolmente rilasciato dichiarazioni inesatte, rispettivamente abbia consapevolmente lasciato l'autorità in un'errata convinzione e possa così essergli rimproverato di aver omesso di informarla di un fatto determinante (DTF 130 II 482 consid. 2).
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5.
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5.1
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Nella procedura amministrativa federale vige il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 19 PA combinato con l'art. 40 PC). La valutazione delle prove è innanzi tutto libera nel senso che non è legata a regole rigide, che prescrivano in modo preciso al giudice quando deve considerare una prova validamente riuscita e come ponderare l'importanza dei singoli mezzi di prova (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 278 seg.). Nel caso di una decisione che grava il ricorrente - come nella fattispecie -, l'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione. Nell'ambito dell'annullamento di una naturalizzazione agevolata l'amministrazione deve esaminare se l'unione coniugale fosse effettivamente vissuta nei momenti determinanti dell'introduzione della domanda e della naturalizzazione (DTF 130 II 169 consid. 2.3.1). In sostanza, trattasi di fatti attinenti al foro interiore, che spesso sono sconosciuti all'amministrazione e che risultano difficili da provare. L'amministrazione può pertanto vedersi obbligata a partire da fatti conosciuti (base della presunzione) per dedurre fatti sconosciuti (conseguenza della presunzione). Presunzioni di fatto posso risultare in tutti i campi di applicazione del diritto, segnatamente anche nel diritto pubblico. Si tratta di conclusioni fondate su probabilità e dedotte dalla comune esperienza di vita (Ulrich Häfelin, Vermutungen im öffentlichen Recht, in: Festschrift für Kurt Eichenberger, Basilea 1982, pag. 626; cfr. anche Peter Sutter, Die Beweislastregeln unter besonderer Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Streitverfahrens, tesi Zurigo 1988, pag. 56 segg. e pag. 178 segg.; Fritz Gygi, op. cit., pag. 282 segg., e Max Kummer, Commento bernese, n. 362 seg. ad art. 8 CC).
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La presunzione di fatto, quale questione concernente l'apprezzamento delle prove, non tocca né l'onere della prova né la massima inquisitoria che regge la procedura amministrativa. Quest'ultima massima vuole sì che l'amministrazione cerchi anche elementi a favore dell'interessato atti a distruggere la presunzione. Tuttavia, con riferimento al tema in discussione, risiede nella natura delle cose che siffatti elementi spesso non possano essere conosciuti dall'amministrazione e siano unicamente noti all'interessato. È quindi compito di quest'ultimo, il quale non è solo obbligato a cooperare (art. 13 PA), ma che ha pure un eminente interesse a rovesciare la presunzione di fatto a lui sfavorevole, apportare la controprova, rispettivamente suscitare considerevoli dubbi sulla pertinenza della presunzione, adducendo motivi, rispettivamente elementi di fatto che facciano apparire convincente (e comprensibile) la circostanza secondo cui l'unione coniugale - che pochi mesi prima pretendeva intatta e vissuta congiuntamente - si sia nel frattempo talmente degradata da dover essere sciolta mediante divorzio (DTF 130 II 482 consid. 3.2).
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5.2 In concreto, dopo essersi sposato nel 1991 con una cittadina svizzera, il ricorrente ha avuto nel 1994, anno in cui ha pure chiesto la naturalizzazione agevolata, una figlia nata da una relazione extraconiugale con un cittadina turca residente in Turchia. Nel 1996, anno in cui ha firmato una dichiarazione con cui attestava di vivere in un'unione coniugale reale ed integra, è nato un secondo figlio dalla predetta relazione extraconiugale. All'inizio del 1997 ha ottenuto la naturalizzazione e nel medesimo anno è stato effettuato il tentativo di conciliazione, quale primo passo della procedura giudiziaria che ha portato alla pronuncia del divorzio nell'ottobre 1998. L'8 marzo 1999 il ricorrente ha sposato la madre dei suoi due figli concepiti mentre era sposato con una cittadina svizzera. Già questi elementi bastano, indipendentemente dalla pretesa convivenza prematrimoniale, per suffragare la presunzione secondo cui nel momento determinante i coniugi non vivevano più in una reale stabile unione coniugale e che la naturalizzazione ottenuta mentre il ricorrente intratteneva la predetta pluriennale relazione extraconiugale sia stata conseguita in modo fraudolento. Nulla di quanto indicato nel ricorso riesce a rovesciare la predetta presunzione. Non basta infatti affermare che il declino della relazione coniugale fosse dovuto alla malattia della coniuge e che la relazione - da cui sono nati due figli - con la donna, conosciuta fin dall'infanzia e divenuta la sua seconda moglie, era "saltuaria e non certo duratura". Né è sufficiente sostenere che il Dipartimento federale non abbia valutato tutti gli elementi, rispettivamente che la decisione impugnata sia fondata su un accertamento di fatto incompleto e chiedere l'assunzione di una serie di incarti senza pertinenza con la predetta questione, quali, ad esempio, l'incarto dell'Ufficio federale dei rifugiati per il soggiorno fra il 1988 e il 1991 o quello dell'Ufficio di stato civile del Comune di attinenza. Nemmeno le dichiarazioni di terzi, che confermano che i contatti fra il ricorrente e l'allora moglie sarebbero "sempre rimasti forti e stretti" sono idonee a suscitare dubbi per quanto attiene alla pertinenza della presunzione di fatto nella fattispecie. Giova inoltre ricordare che lo stesso ricorrente riconosce di aver deciso con la sua ex coniuge di mentire al giudice del divorzio sui tempi di rottura del vincolo coniugale: in queste circostanze non è possibile muovere alcun rimprovero alle istanze inferiori per non essersi ciecamente fondate sulle dichiarazioni della coppia.
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6.
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Il ricorrente lamenta altresì l'eccessiva durata sia della procedura di naturalizzazione che di quella di annullamento e afferma che egli non deve subire alcun pregiudizio da tali lungaggini. Sostiene segnatamente che se la procedura di naturalizzazione avesse avuto una durata normale di al massimo un anno e si fosse quindi conclusa nel novembre 1995, la sua situazione familiare sarebbe stata del tutto diversa. Con tale argomentazione egli pare dimenticare che la prima figlia concepita fuori dal matrimonio era già nata nel 1994. Non lo soccorre nemmeno l'asserzione secondo cui, vista la durata della procedura di annullamento, il Dipartimento avrebbe nuovamente dovuto interpellare le autorità del luogo di attinenza e coinvolgere pure quelle - ticinesi - del luogo di residenza: a giusta ragione neppure il ricorrente sostiene che un siffatto modo di procedere sia previsto dalla PA o dalla LCit. Non è poi di maggior pregio l'affermazione ricorsuale secondo cui, qualora la procedura di annullamento si fosse conclusa in tempi più brevi, egli avrebbe già potuto iniziare la procedura ordinaria di naturalizzazione. Giova del resto rilevare che il ricorrente, il quale nemmeno afferma di aver sollecitato le autorità federali ad emanare una decisione, ha usufruito della nazionalità svizzera per tutta la durata della procedura di annullamento innanzi alle autorità inferiori.
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7.
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Infine, il ricorrente, che afferma di essere perfettamente integrato in Svizzera, reputa violato il principio della proporzionalità, poiché ritiene "labili" gli elementi a sostegno dell'annullamento della naturalizzazione e "minimi" se confrontati con le - non meglio specificate - conseguenze della decisione. Nella fattispecie il ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione tramite un comportamento manifestamente sleale ed ingannatore, abusando della procedura prevista all'art. 27 cpv. 1 LCit. per favorire l'unità della nazionalità dei coniugi in vista del loro futuro comune (DTF 128 II 97 consid. 3a). In queste circostanze non è possibile realizzare lo scopo perseguito dall'art. 41 LCit. con una misura meno incisiva dell'annullamento della naturalizzazione, motivo per cui il ricorrente non può essere seguito laddove afferma che la decisione impugnata non rispetta il principio della proporzionalità (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1).
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8.
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Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
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Losanna, 27 gennaio 2005
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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