BGer I 613/2004 |
BGer I 613/2004 vom 29.08.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 613/04
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Sentenza del 29 agosto 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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C.________, 1946, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 26 luglio 2004)
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Fatti:
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A.
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C.________, cittadino italiano nato nel 1946, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1980 e dal 1985 al 2002 solvendo regolari contributi alle assicurazioni sociali. In data 11 marzo 2002 egli ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2002, il rapporto di lavoro che lo legava alla ditta B.________ per rimpatriare definitivamente in Italia. L'11 luglio 2002 ha quindi formulato una domanda volta all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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Posta la diagnosi di "epatite cronica HCV correlata accertata con biopsia in gastroduodenite, diabete mellito, poliartrosi con impegno funzionale", il Centro medico legale dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di A.________ ha attestato in data 16 ottobre 2002 un grado d'invalidità del 70%.
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Aderendo al parere del proprio servizio medico, dott. R.________ e dott. I.________, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), mediante decisione del 10 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 16 febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, ha per contro respinto la domanda di prestazioni ed escluso l'esistenza di un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, il richiedente, malgrado le patologie denunciate ed esposte dal Centro medico dell'INPS, essendo stato reputato in grado di continuare a svolgere la precedente attività in misura di almeno l'80%.
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Con effetto dal 1° gennaio 2001, C.________ ha ottenuto il riconoscimento di un assegno ordinario d'invalidità dello Stato italiano per un grado d'incapacità lavorativa che, quantomeno nel settembre 2003, ammontava al 67%.
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B.
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Postulando il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative, l'assicurato, con l'assistenza del Patronato X.________, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/Al per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 26 luglio 2004, ne ha respinto il gravame.
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C.
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C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente le richieste formulate in sede commissionale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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L'UAI, sentito nuovamente il parere del proprio servizio medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
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Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA) come pure d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).
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2.
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2.1 Il giudizio impugnato si è fondato essenzialmente sulle constatazioni e conclusioni formulate dai sanitari del servizio medico dell'UAI intervenuti nella presente fattispecie.
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2.2 Dopo attento esame dell'incarto, questa Corte non vede motivo per scostarsi dalla valutazione operata dall'autorità commissionale né il ricorrente, che omette parzialmente di confrontarsi adeguatamente con la pronuncia impugnata contravvenendo così all'obbligo di motivazione incombentegli giusta i combinati disposti di cui agli art. 108 cpv. 2 e 132 OG (cfr. RSAS 2003 pag. 363 nonché Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.), spiega sufficientemente in quale misura le osservazioni mediche poste a fondamento della pronuncia impugnata sarebbero inattendibili o contraddittorie.
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2.3 Nella misura in cui rimprovera all'amministrazione di non avere valutato la patologia osteoarticolare di cui sarebbe affetto, l'insorgente nega l'evidenza, ritenuto che il dott. R.________, dapprima, e il dott. I.________, in seguito, dopo avere preso visione della documentazione sanitaria in atti, hanno rilevato la compatibilità di detta patologia con l'età dell'assicurato, rispettivamente hanno convincentemente evidenziato come gli accertamenti ortopedici all'incarto - fatta eccezione per il certificato 4 marzo 2004 del servizio di radiodiagnostica di M.________, prodotto in questa sede e comunque, in quanto posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa in lite, esulante dal potere cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b) - risalissero a un periodo nel quale l'interessato svolgeva normalmente e a pieno regime la propria attività lavorativa (cfr. a tal proposito pure l'attestazione 6 marzo 2003 del datore di lavoro).
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2.4 Condivisibile appare inoltre la valutazione espressa dalla precedente istanza a proposito della patologia epatica. I primi giudici hanno infatti ricordato come anche questa malattia, già presente nel 1996, fatta eccezione per un episodio di riacutizzazione nel gennaio 2002, non avrebbe impedito al ricorrente di esercitare la sua attività lucrativa fino al giugno 2002. Né la disdetta formulata l'11 marzo 2002 o l'attestato del datore di lavoro del 6 marzo 2003 accennano minimamente a problemi di salute. A ciò si aggiunge che la biopsia risultante agli atti avrebbe mostrato solo un'azione molto modesta del virus (dichiarazione del 7 luglio 2003 del dott. R.________). Similmente, ancora in questa sede il dott. I.________ ha rilevato che i valori riscontrati nel settembre 2002 sarebbero stati completamente nella norma. Infine, lo stesso dott. I.________ ha precisato che se anche si fosse registrato un peggioramento dell'affezione successivamente al giugno 2002, vi sarebbe comunque stata la possibilità - vista la natura della patologia - di intervenire con delle terapie che avrebbero consentito di conservare la capacità lavorativa.
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2.5 Quanto alla sindrome ansioso-depressiva, attestata per la prima volta in questa forma nel mese di marzo 2004 da parte del dott. B.________, si osserva che tale constatazione, oltre a non fornire la benché minima indicazione in merito a una sua eventuale incidenza invalidante e a risultare pertanto incompleta, nella misura in cui si riferisce a una situazione già esistente da anni, non trova riscontro, rispettivamente, viene ampiamente relativizzata dall'ulteriore documentazione agli atti. Così, non solo il ricorrente, nei suoi atti ricorsuali, non ha mai invocato questo tipo di affezione come fattore invalidante. Ma nemmeno la Commissione italiana per l'accertamento dell'invalidità, nel suo referto del 29 settembre 2003, o il Centro medico dell'INPS, nell'ottobre del 2002 - quest'ultimo pur avendo rilevato un peraltro lieve stato ansioso -, hanno ritenuto necessario formulare e riprendere una diagnosi specifica di natura psichiatrica.
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2.6 Per le considerazioni che precedono, è pertanto a ragione che i primi giudici, seguendo il parere motivato e convincente del servizio medico dell'UAI, non hanno ritenuto sufficientemente attendibile la valutazione del grado d'invalidità apoditticamente espressa nella misura del 70% dall'INPS di A.________.
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3.
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Sia infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il riconoscimento di una rendita italiana d'invalidità non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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4.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 agosto 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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