BGer 4C.132/2006 |
BGer 4C.132/2006 vom 19.09.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.132/2006 /biz
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Sentenza del 19 settembre 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Favre, Mathys,
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Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________SA,
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convenuta e ricorrente,
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patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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contro
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A.B.________,
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attrice e opponente,
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patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni.
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Oggetto
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contratto di mutuo ipotecario,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata
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il 6 marzo 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 27 gennaio 1994 i coniugi A.B.________ e C.B.________ hanno comperato in comproprietà, in ragione di metà ciascuno, una casa sita sul fondo n. 729 RFD di F.________ al prezzo dichiarato di fr. 1'500'000.--. L'acquisto è stato finanziato, fra l'altro, con un mutuo ipotecario di fr. 850'000.-- concesso da A.________SA, garantito da due cartelle ipotecarie del valore nominale complessivo di fr. 1'000'000.--.
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B.
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L'8 marzo 1996 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato C.B.________, già dipendente dell'A.________SA, a cinque anni e quattro mesi di reclusione per truffa e amministrazione infedele ripetute; egli è stato inoltre condannato a risarcire alla parte civile A.________SA fr. 9'147'663.--, fatta deduzione di quanto già recuperato e quanto riscosso successivamente per mezzo della realizzazione dei beni confiscati e assegnati alla parte civile, fra cui il fondo sopra menzionato.
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Non avendo A.B.________ fatto valere diritti prevalenti sulla confisca, il 3 giugno 1996 la Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano ha chiesto all'Ufficio del registro fondiario di Lugano di iscrivere il trapasso del fondo a favore di A.________SA, la quale lo ha poi venduto a D.________ per fr. 1'500'000.--, pagati in contanti.
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C.
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In precedenza, nelle more del procedimento penale, il 21 luglio 1995, A.________SA aveva disdetto sia il mutuo ipotecario sia il credito incorporato nelle due cartelle ipotecarie e successivamente avviato una procedura esecutiva volta all'incasso di fr. 1'030'630.--, oltre interessi, indicando, sul precetto esecutivo, quale titolo di credito "contratto di mutuo ipotecario del 28.01.1994, disdetta del 21.07.1995, conteggio 31.12.1997".
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L'opposizione interposta da A.B.________ è stata rigettata con decisione 26 febbraio 1998, confermata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 aprile 1999. Il ricorso di diritto pubblico presentato al Tribunale federale contro questa sentenza è stato dichiarato irricevibile il 14 giugno 1999.
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D.
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Il 12 maggio 1999 A.B.________ ha dunque adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'azione volta all'accertamento dell'inesistenza del debito.
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La petizione è stata respinta il 2 dicembre 2003.
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La pronunzia di primo grado ha trovato conferma nella sentenza emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino l'8 marzo 2005.
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Adito dall'attrice, il 28 novembre 2005 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma e rinviato la causa all'autorità cantonale invitandola a completare gli accertamenti di fatto concernenti le modalità di costituzione delle cartelle ipotecarie così come quelle della vendita a D.________.
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E.
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La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è dunque nuovamente chinata sulla vertenza e, statuendo il 6 marzo 2006, ha accolto l'appello e di conseguenza la petizione dell'attrice, accertando l'inesistenza del credito e confermando l'opposizione al precetto esecutivo.
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F.
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Contro questa sentenza A.________SA è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale, sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma.
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Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione dell'art. 8 CC e degli art. 842 segg., 845, 864, 873 e 964 CC, postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare le conclusioni pretorili.
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Nella risposta del 16 giugno 2006 A.B.________ ha proposto la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico - esaminato prioritariamente giusta l'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta pertanto l'esame del ricorso per riforma.
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2.
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Prima di chinarsi sull'allegato ricorsuale appare opportuno ricordare i motivi del giudizio di rinvio del 28 novembre 2005 e esporre gli effetti che hanno avuto sulla pronunzia ora impugnata.
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2.1 Il Tribunale federale ha stabilito che la fattispecie andava esaminata sulla base dell'art. 855 CC, che pone la regola per la quale mediante la costituzione di una cartella ipotecaria il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione (cpv. 1). Data la natura dispositiva di questa norma sono tuttavia immaginabili anche delle convenzioni diverse (cpv. 2). È su questo aspetto che la sentenza emanata l'8 marzo 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino era stata giudicata incompleta.
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I magistrati ticinesi sono stati pertanto invitati ad accertare, in primo luogo, il contenuto degli accordi intervenuti tra creditore e debitore, in particolare a chiarire se al momento dell'accensione del mutuo le cartelle ipotecarie fossero state consegnate alla banca per uso diretto senza riserve (erfüllungshalber) oppure a titolo fiduciario (sicherungshalber). Nella prima ipotesi vi sarebbe stata novazione e il mutuo originario sarebbe stato estinto; nella seconda no.
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Nella pronunzia ora impugnata, considerati la denominazione e il contenuto del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalle parti, la Corte cantonale ha stabilito che le cartelle ipotecarie erano state consegnate come garanzia a titolo fiduciario, sicché il rapporto di mutuo originario ha continuato ad esistere.
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2.2 Nel giudizio di rinvio del 28 novembre 2005 il Tribunale federale ha soggiunto che, qualora non vi fosse stata novazione, sarebbero divenuti determinanti d'un canto gli effetti civili dell'assegnazione dell'immobile alla banca e, dall'altro, le conseguenze della successiva vendita. A proposito del primo aspetto è stato rilevato che il trasferimento della proprietà in virtù dell'art. 60 CP non modifica né il credito né il diritto di pegno che lo garantisce, e ciò anche quando, come nel caso concreto, si verifica una dissociazione tra debitore e proprietario del pegno: i diritti del creditore pignoratizio vanno pertanto considerati in occasione di una vendita successiva, a prescindere dalle circostanze casuali per cui la banca si è trovata nella duplice posizione di creditrice ipotecaria e vittima dei reati penali. Quanto alle modalità della vendita del fondo a D.________, il Tribunale federale ha osservato che, se fossero vere le allegazioni di A.B.________, secondo le quali la vendita avrebbe fruttato alla banca fr. 1'500'000.-- e le cartelle ipotecarie sarebbero state consegnate al nuovo proprietario, si dovrebbe concludere che quest'ultimo avrebbe saldato anche il debito originario, visto il rapporto di accessorietà indiretta esistente fra questo e i titoli.
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L'autorità cantonale è pertanto stata invitata a verificare, in secondo luogo, tali allegazioni.
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Nella pronunzia ora impugnata essa ha quindi accertato che la banca ha effettivamente venduto il fondo a D.________ al prezzo di fr. 1'500'000.--, pagato in contanti, e che gli ha consegnato le cartelle ipotecarie. Ne ha pertanto concluso che anche il mutuo originario è stato estinto.
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3.
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Come detto, la banca impugna ora questa pronunzia sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma.
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3.1 Essa fonda il ricorso per riforma sulla violazione dell'art. 8 CC e degli art. 842 segg., 845, 864, 873 e 964 CC. Sostiene che, quando è divenuta proprietaria del pegno, il suo credito si è trasformato da pignoratizio a chirografario, lasciando intatta la responsabilità personale dell'attrice: è pertanto inammissibile che la successiva consegna delle cartelle ipotecarie al nuovo proprietario potesse estinguere il debito originario. In definitiva - conclude - l'attrice non ha provato, come le imponeva l'art. 8 CC, l'avvenuta estinzione del debito derivante dal mutuo.
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3.2 Ora, da quanto esposto al considerando precedente si evince che i giudici ticinesi hanno seguito scrupolosamente le indicazioni contenute nella sentenza emanata dal Tribunale federale il 28 novembre 2005. Essi hanno completato gli accertamenti di fatto e hanno posto a fondamento del loro giudizio le considerazioni di diritto contenute nella sentenza di rinvio, così come previsto dall'art. 66 cpv. 1 OG.
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Questa norma stabilisce infatti che l'autorità cantonale a cui è stata rinviata una causa può tenere conto di nuove allegazioni nella misura in cui la procedura cantonale lo consenta, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. DTF 131 III 91 consid. 5.2 pag. 94). Anche il Tribunale federale è vincolato dalle considerazioni di diritto formulate nella precedente sentenza (DTF 125 III 421 consid. 2a). Ciò significa che, in caso di ricorso per riforma contro la nuova sentenza cantonale, le parti non sono autorizzate a sollevare delle censure concernenti questioni di diritto che il Tribunale federale aveva già deciso nella precedente pronunzia o che semplicemente non erano state prese in considerazione. In altre parole, la questione che aveva dato origine al rinvio non può poi essere estesa o essere affrontata sotto un nuovo profilo giuridico (DTF 116 II 220 consid. 4a; 61 II 358, cfr. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.3 ad art. 66 OG, pag. 599).
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3.3 Alla luce di quanto appena esposto il ricorso per riforma dev'essere dichiarato inammissibile. Le censure ivi proposte sono infatti - inammissibilmente - dirette contro quanto deciso dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio e non contro la sentenza impugnata che l'ha eseguita.
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4.
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Da ultimo si può osservare - abbondanzialmente, visto che la ricorrente non si esprime al riguardo - che nella sentenza del 28 novembre 2005 il Tribunale federale aveva anche invitato la Corte cantonale a specificare quale parte del prezzo della vendita fosse da imputare al rimborso del mutuo e quale fosse l'eccedenza da considerare come risarcimento del danno cagionato dall'ex marito dell'attrice (consid. 6.4.2.3 in fine).
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I giudici ticinesi non hanno dato seguito a questa richiesta. Questo non influisce comunque sull'esito dell'attuale procedura in quanto tale accertamento sarebbe di rilievo solamente in una causa avente per oggetto l'ammontare residuo di tale risarcimento; non lo è, per contro, in questa, ove, per l'accoglimento della petizione dell'attrice ai giudici cantonali è bastato accertare che il mutuo è stato estinto per intero.
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5.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 13'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 15'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 settembre 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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