BGer I 739/2004
 
BGer I 739/2004 vom 12.10.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 739/04
Sentenza del 12 ottobre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
V.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, 6900 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 20 ottobre 2004)
Fatti:
A.
In data 22 novembre 2001 V.________, nato nel 1954, di formazione impiegato di commercio, ha formulato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a uno stato di ansia, insonnia e paura.
Compiuti i necessari accertamenti, che hanno segnatamente permesso di mettere in evidenza una sindrome depressiva di media gravità con aspetti somatoformi ed ipocondriaci (ICD 10 F33.1) nonché una sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F41.1), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 23 maggio 2003, sostanzialmente confermata l'11 maggio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dalla CAP Protezione Giuridica per conto dell'assicurato, ha assegnato a quest'ultimo una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, per un grado d'invalidità del 100%, e una mezza rendita a partire dal 1° ottobre 2002, per un grado d'invalidità del 60%. Fondandosi essenzialmente sulle conclusioni di una perizia del dott. J.________, psichiatra presso il Servizio medico regionale dell'AI (SMR), resa il 1° ottobre 2002, l'amministrazione ha in particolare ritenuto che a partire da tale data l'interessato presentava un'incapacità lavorativa del 60% nella precedente attività di impiegato di commercio presso la ditta Z.________ e in altre mansioni quale impiegato di commercio.
B.
Adito su ricorso dell'assicurato, mediante il patrocinio della CAP, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 20 ottobre 2004, ne ha accolto il gravame nel senso che ha riconosciuto all'interessato il diritto a una rendita intera fino al mese di dicembre 2002, e il diritto a una mezza prestazione dal mese di gennaio 2003. Pur confermando la validità delle risultanze peritali, il primo giudice ha rilevato che, per l'ordinamento in materia, la modifica del diritto alla pensione poteva intervenire solo tre mesi dopo il miglioramento accertato dal perito in data 1° ottobre 2002, motivo per il quale ha disposto l'obbligo di versare la rendita intera fino a fine dicembre 2002.
C.
Rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, V.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, domanda, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita intera anche a partire dal 1° gennaio 2003; in via subordinata, postula il rinvio degli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio e per accertamento dell'invalidità sulla base dell'effettiva attività lavorativa svolta prima dell'intervento del danno alla salute.
L'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (DTF 130 V 445) - esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; per quanto concerne la disciplina applicabile allo stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, effettivamente, come ha evidenziato il giudice di prime cure, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Alle considerazioni della pronuncia impugnata può infine essere prestata adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato i principi disciplinanti gli effetti temporali della riduzione di una rendita in caso, come si avvera in concreto, di assegnazione di una prestazione decrescente o temporanea (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. pure DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489 consid. 2b).
3.
Il ricorrente contesta essenzialmente le valutazioni espresse dall'UAI e dal primo giudice in merito alle conclusioni del perito del SMR, dott. J.________.
3.1 Ripercorrendo l'anamnesi professionale dell'assicurato, la perizia ha ricordato come l'interessato avesse lavorato, dal 1983, in qualità di liquidatore sinistri per la ditta Z.________ e come, dal 1997 al 1999, egli fosse diventato "responsabile del gestionario Help-Point" della succursale di A.________ conseguendo il maggior fatturato della Svizzera. Il perito ha in seguito correttamente riferito come, a partire dal 2000, le capacità lavorative dell'interessato avessero subito un crollo in conseguenza di una sindrome depressiva più conclamata, che ha notevolmente inciso sulle sue funzioni cognitive (diminuzione della capacità di concentrazione, dell'attenzione e della memoria di fissazione) e reso necessari due ricoveri in istituti specializzati, e come "ultimamente a partire dal 07.07.2001" lo stesso lavorasse in qualità di corrispondente sinistri presso un ufficio in cui, pur non essendo più in contatto con i clienti e pur lavorando in maniera molto più agevolata (svolgimento del lavoro con maggior lentezza e in alternanza a continui momenti di pausa), reggeva a fatica, oltre che con rendimento ridotto, la mezza giornata (dalle 9.00 alle 12.00) di attività. Tenuto conto dei disturbi lamentati dall'assicurato, ritenuti congruenti con quelli repertoriati durante l'esame oggettivo, il dott. J.________ ha dichiarato l'assicurato in grado di svolgere quattro ore lavorative nella sua professione, anche se con maggiore lentezza e con un rendimento diminuito. Ritenendo improponibili eventuali misure di riqualifica professionale, il perito ha concluso per un'incapacità lavorativa del 60% di V.________ nella sua professione di impiegato di commercio presso la ditta Z.________ e in altre mansioni quale impiegato di commercio.
3.2 A ragione il primo giudice poteva, di principio, attribuire pieno valore probatorio alla menzionata perizia, atteso che la stessa, motivata e convincente, soddisfaceva tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza in materia. Giustamente l'autorità giudiziaria cantonale poteva pure ritenere che i rapporti presentati dall'assicurato non contenessero elementi tali da infirmare le conclusioni del dott. J.________, considerato che gli stessi apparivano poco circostanziati e convincenti. Così, mentre il medico curante, dott. M.________, si limitava ad attestare apoditticamente, senza confrontarsi adeguatamente con le risultanze della perizia del SMR, un'incapacità lavorativa totale continua (e stazionaria) dal giugno 2001 (sul valore probatorio attribuito ai referti medici allestiti da quest'ultimo cfr. ad ogni modo DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc e sentenze ivi citate), il rapporto dei dott.es A.________ e Q.________, oltre a riferirsi a una situazione posteriore a quella esistente al momento della decisione su opposizione in lite e quindi esulante dal potere cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b), nemmeno si pronunciava sul grado invalidante dei disturbi riscontrati a livello cognitivo.
3.3 Il giudizio cantonale non può per contro trovare adesione nella misura in cui dalla perizia del SMR sembra dedurre che l'incapacità lavorativa del 60% attestata dal dott. J.________ sarebbe stata espressa riferendosi (anche) all'attività di responsabile dell'Help-Point di A.________. Dall'esposizione, cronologica, della situazione professionale del ricorrente, si deve piuttosto ritenere che il perito intendesse pronunciarsi sulle capacità lavorative residue dell'interessato prendendo quale attività di riferimento quella, effettivamente esercitata al momento dell'esame medico, di "semplice" corrispondente sinistri, che non poteva, per importanza e impegno, essere paragonata a quella precedentemente svolta, prima dell'insorgenza del danno alla salute, di "responsabile del gestionario Help-Point".
A confortare questa tesi, oltre alla formulazione e al contesto della perizia stessa, vi sono pure le dichiarazioni dell'ex datore di lavoro del ricorrente che ben evidenziano il tentativo - messo in atto con l'accordo delle parti interessate anche se in seguito destinato a fallire a causa delle difficoltà incontrate (mancanza di concentrazione, stato di panico e ansia continuo anche di fronte al minimo problema, errori nei pagamenti, perdita di documenti, ecc. [nota 3 ottobre 2002 del responsabile centro servizio clientela, B.________]) - di inserire il dipendente, a partire dal luglio 2002 e malgrado quest'ultimo continuasse a figurare "ai fini tecnico-assicurativi inabile al 100%" (scritto 30 aprile 2003 del responsabile del personale, S.________), nel centro servizi clientela per affidargli "in forma terapeutica" dei compiti molto più contenuti ("apertura + trattazione casi semplici, pagamenti, designazione della corrispondenza ai vari settori operativi" [note 22 agosto e 3 ottobre 2002 di B.________]).
Del resto, colpisce che l'UAI, nonostante ne avesse la possibilità e potesse agevolmente interrogare il perito su tale punto, non abbia mai preso posizione, nel corso della procedura giudiziaria (cantonale come federale), sulla censura - chiara e circostanziata - ricorsuale riguardante l'ambito di attività considerato dal perito per attestare il grado di incapacità lavorativa.
Alla luce di quanto esposto, si può e si deve ritenere che l'attività per la quale il perito aveva attestato un'incapacità lavorativa del 60% fosse quella da ultimo svolta, a titolo di prova, di "semplice" impiegato di commercio. Ne consegue che amministrazione e giudice cantonale non potevano semplicemente dedurre il grado d'invalidità dal grado d'incapacità lavorativa attestato dal perito con riferimento all'attività esercitata (provvisoriamente) dall'assicurato dopo l'insorgenza del danno alla salute (cfr., a contrario, la sentenza del 15 aprile 2003 in re M., I 1/03, consid. 5.2). Il ricorso essendo - già solo per questo motivo - fondato, si giustifica di annullare il giudizio cantonale come pure la decisione su opposizione dell'UAI nella misura in cui, a partire dal 1° ottobre 2002, hanno accertato un grado d'invalidità del 60%. Gli atti vengono di conseguenza rinviati all'amministrazione affinché determini correttamente, a partire da tale data (DTF 129 V 222), il grado d'invalidità, in particolare i redditi da valido (quello che l'assicurato avrebbe guadagnato senza il danno alla salute in qualità di responsabile dell'Help-Point di A.________) e da invalido (il guadagno conseguibile, nonostante il danno alla salute, quale "semplice" impiegato di commercio), e stabilisca, su tale base, il nuovo diritto alla rendita di V.________ a partire dal 1° gennaio 2003 (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. pure DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489 consid. 2b). A tal proposito è utile ricordare alle parti che, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte, in difetto di indicazioni economiche concrete, il reddito ipotetico da invalido, conseguibile dall'interessato esercitando l'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute, andrà determinato applicando i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'ufficio federale di statistica e non (più) sulla base dei valori regionali desumibili dalla tabella TA13 (decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005; cfr. sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3).
4.
4.1 La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1).
4.2 Parzialmente vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'assicuratore soccombente (art. 135 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio impugnato 20 ottobre 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la decisione su opposizione 11 maggio 2004 dell'UAI sono annullati nella misura in cui hanno statuito sul diritto alla rendita di V.________ a partire dal 1° gennaio 2003; la causa è rinviata all'amministrazione perché, conformemente ai considerandi, statuisca di nuovo sul diritto alla rendita del ricorrente a partire da tale data.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'UAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Versicherungen e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 ottobre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: