BGer U 228/2004 |
BGer U 228/2004 vom 07.11.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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U 228/04
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Sentenza del 7 novembre 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
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Parti
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A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Rossana Romanelli Bellomo, Via S. Damiano 9,
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6850 Mendrisio - Borgo,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 12 maggio 2004)
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Fatti:
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A.
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In data 17 giugno 1997 A.________, all'epoca dei fatti frontaliere italiano alle dipendenze della ditta R.________ SA in qualità di lattoniere e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio a seguito del quale ha battuto a terra la spalla destra riportando una lesione della medesima.
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Mediante decisione del 1° luglio 2003 l'INSAI ha posto l'interessato al beneficio di una rendita d'invalidità del 22% nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 20%. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 12 settembre 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dallo Studio legale Bervini & Associati (lic. iur. Nora Jardini) per conto dell'assicurato. In particolare, l'assicuratore infortuni ha stabilito il tasso d'incapacità al guadagno fondandosi su un reddito da valido di fr. 55'575.- e su un reddito da invalido di fr. 43'542.-, determinato, quest'ultimo, sulla base di alcune indagini effettuate dall'INSAI presso delle ditte ticinesi. La decisione su opposizione è stata notificata il 15 settembre 2003.
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B.
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Mediante ricorso del 16 dicembre 2003, A.________, sempre patrocinato dallo Studio legale Bervini & Associati (avv. Rossana Romanelli Bellomo), si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, in via principale, l'assegnazione di una rendita corrispondente a un grado d'invalidità del 100%, in via subordinata una rendita corrispondente a un grado d'invalidità non inferiore al 64.33% e, in via ancor più subordinata, una rendita corrispondente a un grado d'invalidità del 28.66%.
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Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame ritenendolo infondato (pronuncia del 12 maggio 2004). In particolare, dopo avere ritenuto tempestivo il ricorso interposto dall'assicurato ed avere dichiarato applicabili i valori statistici salariali relativi alla regione ticinese, il primo giudice ha confermato, nel suo risultato, l'operato dell'amministrazione, attestando all'assicurato, ritenuto pienamente abile al lavoro in attività leggere, un reddito senza invalidità di fr. 51'983.64, sul quale ha applicato una riduzione del 16.23% per tenere adeguatamente conto delle particolarità del caso.
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C.
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Sempre rappresentato dall'avv. Romanelli Bellomo, A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 30% a partire dal 1° luglio 2003.
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Contestata la tempestività del ricorso cantonale, l'INSAI propone nel merito la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio se sono dati i presupposti formali di validità e regolarità della procedura e in particolare se è a giusto titolo che l'autorità giudiziaria cantonale è entrata nel merito del ricorso sottopostole (DTF 128 V 89 consid. 2a, 125 V 347 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1). Ciò vale anche per quel che concerne il presupposto della tempestività di un rimedio giuridico (RAMI 1993 no. U 175 pag. 200; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 73). Se l'istanza precedente dovesse pertanto avere omesso di rilevare il difetto di un presupposto processuale e dovesse, ciò malgrado, aver statuito nel merito, questa Corte è tenuta ad intervenire d'ufficio e ad annullare il giudizio querelato (DTF 127 V 3 consid. 1a, 125 V 23 consid. 1a, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1 e riferimento).
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2.
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2.1 Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA). Questa legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine, tra l'altro, definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali (art. 1 lett. b LPGA). Le disposizioni generali di procedura si trovano nel Capitolo quarto. La sua seconda Sezione (art. 34 segg. LPGA) disciplina la procedura in materia di assicurazioni sociali e compendia, al suo art. 38, le norme relative al computo e alla sospensione dei termini. Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38 cpv. 1 LPGA). Alla terza Sezione del Capitolo quarto della LPGA si trovano quindi le disposizioni relative al contenzioso, tra le quali figura pure l'art. 60 LPGA. Secondo tale disposto, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (cpv. 1). Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (cpv. 2).
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2.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non ne sancisca espressamente una deroga. Esse non sono per contro applicabili ai settori - non di rilievo ai fini del presente giudizio - indicati al cpv. 2. L'art. 106 LAINF, nella versione in vigore dal gennaio 2003, disciplina come segue il "Termine speciale di ricorso": In deroga all'articolo 60 LPGA, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.
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2.3 Per giurisprudenza, salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si applicano immediatamente e in piena misura con la loro entrata in vigore (DTF 129 V 115 consid. 2.2 con riferimenti). Ne consegue che le disposizioni procedurali della LPGA concernenti la procedura giudiziaria come pure l'art. 106 LAINF, modificato a seguito della LPGA, sono per principio applicabili alla presente vertenza (cfr. DTF 131 V 316 consid. 3.3).
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3.
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Come peraltro espressamente riconosciuto dal ricorrente, il primo giudice ha accertato che la decisione su opposizione dell'INSAI è stata notificata alla sua patrocinatrice il 15 settembre 2003. Occorre di conseguenza esaminare se il ricorso, trasmesso il 16 dicembre 2003, è stato o meno presentato tempestivamente.
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3.1 Secondo il primo giudice, il ricorso sarebbe da considerare tempestivo in quanto il termine di tre mesi avrebbe cominciato a decorrere il 16 settembre 2003, vale a dire il giorno dopo la notifica della decisione.
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3.2 Secondo costante giurisprudenza, resa in applicazione dell'ordinamento precedente l'entrata in vigore della LPGA, l'ultimo giorno del termine di ricorso stabilito in mesi cade allo stesso giorno del mese in cui la decisione impugnata è stata notificata (SVR 2005 UV no. 13 pag. 43 [sentenza del 24 febbraio 2005 in re V., U 244/02]; cfr. pure DTF 125 V 37 segg., 103 V 157 segg.).
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La prima volta il Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato in questo senso nel 1977 a proposito dell'allora vigente termine ricorsuale di sei mesi, entro il quale occorreva impugnare l'atto amministrativo in materia di assicurazione contro gli infortuni (DTF 103 V 157 segg.). Concernendo una decisione dell'INSAI notificata il 23 novembre 1976, la Corte aveva osservato che il termine ricorsuale aveva cominciato a decorrere il 24 novembre 1976 alle ore 0.00 ed era venuto a scadere il 23 maggio 1977 alle ore 24.00, e non il 24 maggio 1977 come aveva preteso il ricorrente perché altrimenti il 24 del mese (novembre e maggio) sarebbe stato conteggiato due volte e il termine sarebbe stato di sei mesi e un giorno (DTF 103 V 159 consid. 2b).
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Questa giurisprudenza è poi stata confermata nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 37 segg., concernente il termine di ricorso di tre mesi di cui all'art. 104 cpv. 1 prima frase LAM. In quest'ultima occasione, la Corte ha evidenziato che il termine scade il giorno civile corrispondente a quello della notifica. Il ricorso interposto il 10 ottobre 1997 avverso una decisione notificata il 9 luglio 1997 era stato pertanto considerato tardivo. Questa Corte ha pure precisato che se ci si fondasse sul giorno civile corrispondente al giorno in cui comincia a decorrere il termine, quest'ultimo verrebbe ingiustificatamente prolungato di un giorno. Infine ha osservato che anche la Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul computo dei termini (RS 0.221.122.3) conduce alla medesima conclusione.
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3.3 Tale giurisprudenza è infine stata recentemente convalidata dal Tribunale federale delle assicurazioni anche per l'ambito applicativo della LPGA. Questa Corte ha così recentemente riaffermato che, per i termini mensili, l'evento facente decorrere il termine ("das fristauslösende Ereignis") - la notifica della decisione su opposizione - è decisivo per la determinazione della sua scadenza in quanto esso termine prende fine il giorno corrispondente a quello della ricezione della comunicazione, rispettivamente, in mancanza di un giorno civile corrispondente, l'ultimo giorno del mese corrispondente (DTF 131 V 321 seg. consid. 4.6 con riferimenti). Nello stesso senso sembra orientarsi pure la dottrina (cfr. ad es. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 10 all'art. 38).
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3.4 Stante quanto precede, il ricorso cantonale interposto da A.________ avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo dal Tribunale cantonale.
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4.
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Resta tuttavia ancora da esaminare se il diritto cantonale, in favore del quale l'art. 82 cpv. 2 LPGA, per un periodo transitorio di cinque anni dalla sua entrata in vigore, formula una riserva, induce a giudicare diversamente la fattispecie.
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4.1 Infatti, pur dovendo i Cantoni adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dall'entrata in vigore, l'art. 82 cpv. 2 LPGA dispone che fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente.
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4.2 La legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (RL/TI 3.4.1.1) dispone che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC [RL/TI 3.3.2.1]). A proposito del computo dei termini, il CPC prevede segnatamente che il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere (art. 131 cpv. 2). Per il capoverso primo di tale disposto, nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.
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4.3 Sembrerebbe pertanto che la normativa cantonale prevista dal CPC diverga da quella federale di cui alla LPGA (si veda ad es. la sentenza 25 febbraio 2005 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, inc. 12.2005.47, consultabile al sito www.sentenze.ti.ch). Sennonché, a ben vedere, la regolamentazione del CPC non può trovare applicazione poiché la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni vi rimanda solo in via sussidiaria e solo nella misura in cui non si trovino delle norme federali in materia. Orbene, come esaminato in dettaglio in precedenza, la LPGA - quantomeno in via interpretativa - prevede per l'appunto simili regole, motivo per il quale, in realtà, non si è in presenza di diritto cantonale derogante a quello federale, bensì, piuttosto, di diritto cantonale che rinvia (in primo luogo) al diritto federale, e più precisamente, nel caso concreto, direttamente alla stessa LPGA.
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5.
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In esito alle suesposte considerazioni, questa Corte rileva che il ricorso cantonale di A.________ era tardivo. Di conseguenza, il primo giudice non poteva entrare nel merito dello stesso, la decisione su opposizione dell'INSAI essendo cresciuta in giudicato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. Il giudizio 12 maggio 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è annullato, essendo accertato che il ricorso 16 dicembre 2003 presentato alla precedente istanza era tardivo.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 7 novembre 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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