BGer I 84/2005
 
BGer I 84/2005 vom 22.11.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 84/05
Sentenza del 22 novembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, Via della Libertà 90, 73033 Corsano, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 21 dicembre 2004)
Fatti:
A.
P.________, cittadino italiano nato nel 1951, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1983 e nel 1988, solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Dopo il rimpatrio, egli ha continuato a lavorare, segnatamente, dal 1999, come muratore, sino al gennaio 2001, quando ha cessato ogni attività lucrativa per motivi di malattia.
In data 27 giugno 2002 l'assicurato, affetto in particolare da esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica, eseguito l'8 gennaio 2002, e da patologia osteoarticolare, ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera.
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per decisione 23 gennaio 2004.
Chiamata a statuire su opposizione dell'interessato, rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, l'amministrazione, riconoscendo un'incapacità lavorativa dell'assicurato del 50% nella precedente attività di muratore ma attestando una piena abilità in occupazioni sostitutive leggere, ha confermato il precedente provvedimento per decisione su opposizione 8 luglio 2004 per carenza di invalidità pensionabile, valutata al 20%.
B.
Statuendo su gravame dell'assicurato, ancora rappresentato dall'avv. De Francesco, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero l'ha respinto mediante giudizio 21 dicembre 2004.
C.
Sempre tramite il suo legale, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in accoglimento del gravame e in via principale, chiede il riconoscimento delle prestazioni di legge in funzione di uno stato invalidante dell'80% o quantomeno del 60%; in via subordinata, postula il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. Al ricorso, l'interessato allega una copia di un certificato emesso dalla Commissione italiana per l'invalidità civile che lo riconosce invalido nella misura del 60%.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi sul ricorso, l'UAI ne postula la reiezione.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella sua versione introdotta dalla 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, la versione precedente subordinando per contro il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione die regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).
2.2 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
3.
3.1 Nell'evenienza concreta, l'istanza precedente ha fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti dal consulente medico dell'UAI dott. L.________, il quale si è confrontato in maniera circostanziata con l'abbondante documentazione agli atti e ha analizzato in dettaglio l'evoluzione negli anni delle affezioni lamentate dall'interessato. Così, detto sanitario, dopo avere in particolare rilevato un buon decorso cardiologico, ha concluso per una capacità lavorativa dell'assicurato del 50% nella precedente professione di muratore e per una piena abilità in occupazioni sostitutive leggere.
La situazione concreta è poi stata oggetto di un accertamento economico, dal quale è emerso che l'assicurato, sfruttando le capacità di cui dispone, secondo l'avviso del consulente medico dell'UAI, sarebbe stato in grado, esercitando a tempo pieno e a rendimento normale un'adeguata attività sostitutiva, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente il riconoscimento di una rendita dell'AI svizzera, prestazione questa che, come già detto in precedenza, presuppone un'invalidità, cioè un'incapacità di guadagno, pari almeno al 40%.
3.2 Orbene, dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per quanto concerne l'incapacità di lavoro dell'assicurato (il medico dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale [INPS] dott. T.________ e il perito di parte dott. O._______ gli attestano infatti un grado d'inabilità rispettivamente del 50% e dell'80%), si debba ritenere più affidabile il parere espresso dal consulente sanitario dell'UAI, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione.
3.3 Sia infine rilevato che la circostanza - comprovata dal verbale della Commissione italiana per l'invalidità civile allegato al ricorso di diritto amministrativo - che il ricorrente sia stato riconosciuto in patria invalido civile nella misura del 60% non è determinante ai fini del presente giudizio - come del resto neppure lo sarebbe stata l'erogazione di una pensione d'invalidità da parte dell'INPS -, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4, già citata al consid. 2).
4.
Dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato merita tutela, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini, così come richiesto in via subordinata nell'atto di ricorso. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.
5.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 novembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: