BGer 5C.216/2006
 
BGer 5C.216/2006 vom 21.02.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.216/2006 /biz
Sentenza del 21 febbraio 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
Assicurazione per l'invalidità svizzera (AI),
attrice e ricorrente,
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e patrocinata dall'avv. Stefano Manetti,
contro
M.A.________,
R.A.________,
D.A.________,
convenuti e opponenti,
tutti e tre patrocinati dall'avv. Marco Märki.
Oggetto
legittimazione passiva di eredi legittimari esclusi
dalla successione,
ricorso per riforma [OG] contro la sentenza emanata il
3 luglio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il ginecologo W.A.________ aveva seguito durante la gravidanza e assistito al parto una donna che nel 1983 ha dato alla luce un bambino prematuro con varie infermità. Quest'ultimo è stato posto al beneficio di prestazioni dell'assicurazione invalidità fin dalla nascita.
B.
W.A.________ è deceduto il 30 settembre 2000. Con testamento olografo del 31 luglio 1989 aveva istituito la moglie M.A.________ sua erede universale. D.A.________ e R.A.________, figli del testatore, non hanno contestato in alcun modo le ultime volontà del padre.
C.
Il 3 dicembre 2001 l'Assicurazione per l'invalidità svizzera ha inoltrato innanzi al Pretore di Lugano un'azione di regresso nei confronti della vedova e dei figli di W.A.________ e ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento di fr. 1'495'924.15 in solido. Con decisione del 4 luglio 2002, il Pretore ha accertato la legittimazione passiva di D.A.________ e R.A.________, dopo aver limitato l'udienza preliminare all'esame di questa questione.
D.
Il 3 luglio 2006 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece accolto un appello dei convenuti e ha respinto la petizione nella misura in cui è diretta contro D.A.________ e R.A.________. I giudici cantonali hanno ritenuto che in applicazione della teoria dell'erede potenziale - adottata dalla dottrina recente - i figli esclusi per testamento dalla successione, che non hanno fatto valere il diritto alla legittima, non rispondono per i debiti del defunto. La Corte cantonale ha altresì ritenuto che non solo l'attrice non aveva provato che i figli avessero ricevuto anticipi ereditari, ma non aveva nemmeno affermato l'esistenza di siffatte liberalità.
E.
Con ricorso per riforma 7 settembre 2006 l'Assicurazione per l'invalidità svizzera chiede che la sentenza di appello sia riformata nel senso che sia accertata la legittimazione passiva di D.A.________ e di R.A.________. Lamenta una violazione degli art. 477, 560, 566, 603 e 639 CC e sostiene che in linea di principio gli eredi legittimari devono rispondere per i debiti della successione e che essi possono evitare tale responsabilità solidale unicamente in ragione di ben precisi istituti del diritto successorio, che in concreto non entrano però in linea di conto. Porta a sostegno della sua tesi i materiali legislativi e la dottrina anziana. Afferma altresì che la giurisprudenza del Tribunale federale, pur non avendo mai affrontato direttamente il tema della responsabilità, confermerebbe la qualità di erede degli eredi legittimari ignorati dal testatore e che la dottrina recente si limita ad un sillogismo puramente formale, senza però ponderare gli interessi dei creditori. Ritiene infine pure violato l'art. 8 CC, perché i convenuti non hanno allegato di non aver ricevuto il valore della loro quota legittima quando il padre era ancora in vita.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
2.1 Giusta l'art. 48 OG un ricorso per riforma è - di regola - unicamente ammissibile contro decisioni finali. Una decisione è finale ai sensi di tale norma se il supremo Tribunale cantonale ha deciso sul merito della pretesa o si è rifiutato di giudicarla per un motivo che impedisce in modo definitivo che essa possa essere nuovamente fatta valere fra le medesime parti (DTF 132 III 178 consid. 1.1, con rinvii) e deve in linea di principio risolvere tutte le questioni litigiose (DTF 91 II 57 consid. 1 pag. 60). Oltre alle decisioni sulla competenza ai sensi dell'art. 49 OG, è però pure possibile impugnare giusta l'art. 50 cpv. 1 OG altre decisioni incidentali o pregiudiziali quando una decisione finale può essere in tal modo provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale. La giurisprudenza ha poi sviluppato un'ulteriore eccezione al principio che prevede unicamente la possibilità di attaccare decisioni finali e ha specificato che decisioni parziali possono essere immediatamente impugnate quando si tratta di una questione che può essere oggetto di un processo separato e la cui sorte è determinante per quella delle altre conclusioni (DTF 104 II 285 consid. 1b; 107 II 349 consid. 2; 124 III 406 consid. 1).
2.2 Atteso che l'azione è stata inoltrata dopo il decesso del testatore, la vedova e i figli convenuti non gli sono subentrati nel processo, ma costituiscono un litisconsorzio facoltativo: l'attrice avrebbe infatti potuto intentare tre cause separate nei confronti di coloro che considera essere gli eredi del medico nei confronti del quale ritiene avere una pretesa di regresso (Peter C. Schaufelberger, Commento basilese, n. 2 ad art. 603 CC). Poiché la sentenza cantonale si è limitata ad accertare la carenza di legittimazione passiva di due dei tre litisconsorti, la decisione impugnata non è - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - finale ai sensi dell'art. 48 OG, ma si tratta di un giudizio parziale emanato nell'ambito di cumulo soggettivo di azioni (DTF 131 III 667 consid. 1.3). Per siffatte decisioni la giurisprudenza ha adattato le condizioni descritte al consid. 2.1, che permettono di contestare con un ricorso per riforma una decisione che non è finale nel caso di un cumulo oggettivo di azioni (e cioè quando le diverse conclusioni sono dirette contro il medesimo convenuto): adottando i motivi di economia processuale posti a fondamento dell'art. 50 cpv. 1 OG, il Tribunale federale permette l'immediata impugnazione quando la continuazione del processo senza tutti i litisconsorti avrebbe una notevole incidenza sull'estensione dell'istruttoria della causa (DTF 107 II 349 consid. 2 pag. 353; 129 III 25 consid. 1.1; 131 III 667 consid. 1.3).
Poiché l'attrice ha incoato un'azione di regresso in seguito all'attività professionale del marito rispettivamente padre dei convenuti, il fatto che il processo continui unicamente nei confronti della vedova invece che contro tutti e tre i convenuti non ha alcun influsso sulle prove da assumere. Del resto nemmeno l'attrice sostiene il contrario. Ne segue che non sono dati i presupposti che permettono di attaccare immediatamente una decisione parziale con un ricorso per riforma.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili ai convenuti, che non sono stati invitati a presentare una risposta e che non sono quindi incorsi in spese per la procedura federale. Atteso che l'OG ancora applicabile alla presente decisione non permette all'attrice di attualmente contestare il mancato riconoscimento della legittimazione passiva di due litisconsorti, essa potrà nuovamente sottoporre, se del caso, la questione sollevata nel presente rimedio con un ricorso unico diretto contro la decisione finale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attrice.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 febbraio 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: