BGer 1C_27/2007
 
BGer 1C_27/2007 vom 21.03.2007
Tribunale federale
{T 1/2}
1C_27/2007 /biz
Sentenza del 21 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Giuliano Bignasca,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Oggetto
Iniziativa popolare generica 23 novembre 2001 "per la costituzione di una Cassa malati cantonale per la gente",
ricorso di diritto pubblico (recte: ricorso in materia
di diritto pubblico) contro il decreto emanato il
30 gennaio 2007 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Giuliano Bignasca, primo firmatario, e ventitré altri promotori avevano depositato il 22 novembre 2001 alla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino un'iniziativa popolare generica per la costituzione di una Cassa malati cantonale aperta a tutti i cittadini e volta a garantire le spese ospedaliere previste dall'Ente ospedaliero cantonale nonché ad attuare le norme di controllo contro gli abusi; il testo dell'iniziativa precisava che la Cassa avrebbe dovuto essere gestita economicamente e applicare premi mensili esattamente specificati.
B.
Con decisione del 28 gennaio 2003 il Gran Consiglio del Cantone Ticino aveva dichiarato l'iniziativa irricevibile per insanabile contrasto con il diritto federale. Mediante sentenza 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003 (apparsa in RtiD I-2004 n. 48 pag. 159) il Tribunale federale ha parzialmente accolto nel senso dei considerandi, in quanto ammissibile, un ricorso di Giuliano Bignasca: ha quindi annullato la decisione granconsigliare nella misura in cui dichiarava inammissibili i punti 1 e 2 dell'iniziativa, respingendo per il resto il gravame.
Con decreto del 30 gennaio 2007, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 10/2007 del 2 febbraio 2007 (pag. 829 seg.), il Gran Consiglio, aderendo ai rapporti 28 marzo 2006 e 16 gennaio 2007 di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, ha dichiarato irricevibile l'iniziativa.
C.
Il 5 marzo 2007 Giuliano Bignasca impugna questo decreto con un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 85 lett. a OG, chiedendo di annullarlo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). È quindi manifesto che il gravame, fondato a torto dal ricorrente sulle disposizioni dell'OG, è disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Presentato da un cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), contro un atto di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 88 cpv. 1 lett. a e 90 LTF) e interposto in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le votazioni popolari è di massima ammissibile (art. 82 lett. c LTF).
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale, che esamina nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro decisioni cantonali sull'ammissibilità di un'iniziativa (art. 20 cpv. 3 LTF), applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale vaglia in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono più presentate nella sede federale. Il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF).
1.3.1 Nella fattispecie l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, applicabili anche ai ricorsi per violazione del diritto di voto, come ricordato e noto al ricorrente, già secondo l'OG (cfr. sentenze 1P.150/2003 consid. 1.2 citata, 1P.145/2005 del 17 marzo 2005 consid. 2.5 e 1P.248/2005 del 27 aprile 2005 consid. 1.5, apparse in RtiD II-2005 n. 1 pag. 3 e n. 34 pag. 175).
Il ricorrente si limita infatti ad accennare al fatto che il Gran Consiglio, allestendo i rapporti di maggioranza e di minoranza soltanto due anni dopo la citata sentenza del Tribunale federale, avrebbe violato l'art. 38 Cost./TI, secondo cui il Parlamento esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda. Ora, il ricorrente nemmeno sostiene che l'invocata norma non avrebbe carattere potestativo ma perentorio. Per di più, in due cause concernenti lo stesso ricorrente, con le quali egli neppure si confronta, il Tribunale federale ha compiutamente spiegato che il termine per la votazione popolare in caso di iniziativa previsto dall'art. 46 Cost./TI non ha carattere perentorio. Aveva inoltre già ritenuto che il mancato rispetto del termine d'ordine di un anno, ampiamente superato anche in quella causa, previsto dalla previgente legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954 (invocata dal ricorrente anche nel gravame in esame), poteva essere sanzionato soltanto nei limiti del diniego di giustizia e del principio secondo il quale un'iniziativa popolare dev'essere sottoposta al voto popolare il più presto possibile, estremi da lui non addotti (sentenze 1P.145/2005, citata, e 1P.375/1998 del 23 novembre 1998, apparsa in RDAT I-1999 n. 1).
1.3.2 Il ricorrente accenna poi semplicemente alla conclusione della perizia del prof. Blaise Knapp, secondo la quale la creazione di una Cassa malati pubblica cantonale non è impossibile ai sensi della giurisprudenza né economicamente (sulla base del rapporto Oggier) né giuridicamente, ma lo diverrebbe nella misura in cui il solo mezzo per il Cantone di assicurarne l'esistenza e la perennità sarebbe di violare, finanziando direttamente e soltanto la Cassa malati pubblica, il divieto derivante dal principio costituzionale della parità di trattamento. Ora, il ricorrente non si confronta del tutto con gli argomenti illustrati nei menzionati rapporti di maggioranza, posti a fondamento dell'impugnato decreto granconsigliare, in particolare sull'addotta impossibilità o sulle difficoltà insuperabili a far funzionare una siffatta cassa e ad assicurarne la continuità, senza violare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti.
2.
2.1 Ne segue che il ricorso non può essere esaminato nel merito per carenza di motivazione.
2.2 Secondo l'art. 66 cpv. 1 LTF, di regola le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Il Consiglio federale, nel messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001 (FF 2001 IV 3862 seg.), ha rilevato che i casi in cui il diritto previgente prevedeva la gratuità del procedimento dinanzi al Tribunale federale sono stati abbandonati. Oggi questi sono pertanto retti dalla normativa ordinaria: ciò vale segnatamente anche per i ricorsi in materia di diritti politici (art. 86 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici, del 17 dicembre 1976, LDP, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007 [RS 161.1], secondo cui, nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, l'onere delle spese è disciplinato dalla LTF). Certo, il messaggio si riferisce alla LDP e non alle votazioni o elezioni cantonali. Ciò nondimeno, anche nell'ambito della LDP la giurisprudenza rinunciava a riscuotere spese processuali, riferendosi alla prassi sviluppata nel quadro dei ricorsi di diritto pubblico per violazione dei diritti politici secondo l'art. 85 lett. a OG (DTF 131 II 449 consid. 4; 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia 43 consid. 3). Ritenuto che un eventuale abbandono della prassi della gratuità della procedura non è ancora stato annunciato dal Tribunale federale e che il ricorrente, il quale peraltro non si esprime su questo tema, non è stato reso attento alla possibilità di un cambiamento di questa prassi, per esempio per il tramite della richiesta di un anticipo spese (DTF 122 I 57 consid. 3d), si giustifica nel caso di specie, per il quale nemmeno è stato necessario procedere ad atti istruttori, di non prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Losanna, 21 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: