BGer 1C_106/2007
 
BGer 1C_106/2007 vom 21.05.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_106/2007 /viz
Sentenza del 21 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dagli avv.ti Francesco Naef e Claudio Simonetti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale penale federale, II Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia (legittimazione ricorsuale),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 30 aprile 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 9 febbraio 2006 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale per titolo di riciclagggio di denaro nei confronti di A.________, che è stato interrogato in qualità di indagato. Ha poi presentato una commissione rogatoria all'Italia finalizzata alla raccolta delle risultanze di un procedimento penale aperto dal Tribunale di Monza per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, sempre a carico di A.________.
B.
Il Ministero pubblico ticinese, in accoglimento di una domanda di assistenza presentata l'8 novembre 2006 dall'Italia, ha ordinato, tra l'altro, la trasmissione del verbale della citata audizione. Con decisione del 30 aprile 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, un ricorso sottopostole da A.________.
C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità inferiore a esaminare il gravame nel merito.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF. La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
1.3 La criticata decisione concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta. Il Tribunale penale federale ha rilevato che il verbale d'interrogatorio, allestito nel quadro del procedimento penale svizzero e non nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria italiana, è già in possesso dell'autorità rogata, per cui il ricorrente non è stato sottoposto a un provvedimento coercitivo ai sensi degli art. 63 e 64 AIMP. Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale, compiutamente illustrata, esso ha stabilito che, in siffatte circostanze, al ricorrente, toccato solo in maniera indiretta dalla contestata misura d'assistenza, fa difetto la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 80h AIMP. Il ricorrente sostiene che il quesito dell'estensione della legittimazione ricorsuale costituirebbe una questione di importanza fondamentale, visto che l'istanza precedente si sarebbe distanziata dalla prassi del Tribunale federale, con la quale in due casi la legittimazione sarebbe stata ammessa.
Il ricorrente non dimostra tuttavia, ammessa la sua legittimazione, che il gravame avrebbe avuto serie possibilità di essere accolto nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF). In effetti, ritenuta l'apertura del procedimento svizzero per fatti strettamente connessi all'inchiesta italiana, l'assistenza richiesta parrebbe adempiere i requisiti della doppia punibilità e della proporzionalità, l'utilità potenziale del verbale litigioso essendo d'altra parte manifesta. Non si è quindi in presenza di un caso particolarmente importante. Ora, l'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, per cui non si giustifica di esprimersi sulla questione litigiosa che, nel caso di specie, non riveste importanza pratica.
2.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 205115).
Losanna, 21 maggio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: