BGer 2A.747/2006
 
BGer 2A.747/2006 vom 10.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.747/2006 /biz
Sentenza del 10 luglio 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 27 ottobre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.A.________ (1962), cittadino bosniaco, è sposato dal dicembre 1986 con B.A.________ (1967), cittadina croata. In Svizzera i coniugi A.________ hanno beneficiato dapprima di permessi di lavoro quali stagionali (1986-1989), poi di permessi di dimora (1989-1996). Nel 1996 il marito è rientrato in Bosnia-Erzegovina, in quanto il suo permesso di dimora non era più stato rinnovato, mentre la moglie è rimasta nel nostro Paese ove ha ottenuto, il 23 febbraio 2000, un permesso di domicilio. Durante la loro separazione i coniugi hanno mantenuto contatti sia telefonici sia mediante visite della moglie in Bosnia-Erzegovina e soggiorni illegali del marito in Svizzera.
B.
Il 15 gennaio 2002 il Tribunale federale ha accolto in ultima istanza il ricorso esperito da B.A.________ contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al marito e ha rinviato la causa alle competenti autorità cantonali per nuovo giudizio. Questa Corte ha giudicato lesivo del principio della proporzionalità il rifiuto opposto all'insorgente, in quanto la violazione dell'ordine pubblico rimproverata al marito risultava di poco peso se confrontata all'interesse dei coniugi a riprendere la loro convivenza. Ha però espresso dei dubbi sulle relazioni esistenti tra di loro all'epoca, non escludendo che la moglie si richiamasse ad un matrimonio esistente solo sulla carta unicamente per permettere al marito di nuovamente soggiornare in Svizzera (causa 2A.431/2001).
Il 4 settembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, dopo aver fatto interrogare B.A.________ dalla Polizia cantonale, ha autorizzato A.A.________ a rientrare in Svizzera per vivere a Locarno insieme alla moglie e l'ha posto al beneficio di un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 settembre 2005.
C.
Il 2 marzo 2005 B.A.________ ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il suo cambiamento d'indirizzo, indicando che si era trasferita in un monolocale, sempre a Locarno. L'11 marzo 2006 ella e il consorte hanno informato ciascuno l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno che da mesi vivevano separati per motivi personali, ma che non intendevano divorziare in quanto speravano di riprendere un giorno la vita in comune. Interrogata il 13 aprile 2006 dalla Polizia cantonale sulla propria situazione coniugale, B.A.________ ha dichiarato che viveva separata dal marito dal 1° marzo 2005 e che era intenzionata a ricomporre la comunione domestica in futuro. Sentito a sua volta il 14 aprile successivo, A.A.________ ha anche lui confermato la separazione, affermando di voler risolvere al più presto la crisi coniugale.
D.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato, il 19 maggio 2006, di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 luglio 2006 per lasciare il Cantone. A suo avviso, lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata concessa era venuto meno in seguito all'avvenuta cessazione, il 1° marzo 2005, dalla vita in comune e, in mancanza di una riconciliazione, il matrimonio esisteva oramai solo sulla carta.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 29 agosto 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo il 27 ottobre successivo.
Constatato che la separazione durava da un anno e mezzo, la Corte cantonale ha considerato che vi erano sufficienti elementi per dimostrare che i coniugi avevano da tempo organizzato autonomamente la loro vita e che il loro matrimonio esisteva solo sulla carta. Ha poi rimproverato a A.A.________ di avere disatteso il suo dovere d'informazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 LDDS, sottacendo in diverse occasioni alle competenti autorità che viveva separato dalla moglie. In seguito ha osservato che i motivi all'origine della separazione potevano essere presi in considerazione solo se la stessa era di breve durata, ciò che non era il caso nella fattispecie, e che la ripresa della vita comune, intervenuta tre giorni prima dell'inoltro del gravame, era stata escogitata per meri motivi di causa. In queste condizioni, né il fatto che i coniugi avessero mantenuto buoni rapporti né la circostanza che non sarebbe stata avviata una procedura di separazione legale o di divorzio erano, a suo avviso, rilevanti. Infine ha ritenuto che il rifiuto del rinnovo rispettava il principio della proporzionalità e che l'insorgente non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU.
E.
Il 7 dicembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il proprio permesso di dimora. In sostanza, contesta la tesi secondo cui la ripresa della vita comune sarebbe stata escogitata per meri motivi di causa, in quanto l'autorità cantonale non avrebbe tenuto conto né del fatto che era sposato da diciotto anni quando si è separato né dei numerosi indizi agli atti che proverebbero che si trattava di una separazione provvisoria (dichiarazioni costanti della moglie e di diversi testimoni attestanti della loro frequentazione reciproca nei loro rispettivi appartamenti; aiuto della consorte nella tenuta dell'appartamento; locazione da parte della medesima di un monolocale situato nelle vicinanze dell'appartamento).
Chiamati ad esprimersi la Corte cantonale ha chiesto la conferma della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. Da parte sua l'Ufficio federale della migrazione ha proposto di accogliere il gravame.
F.
Il 15 dicembre 2006 A.A.________ ha trasmesso al Tribunale federale due certificati di dimora datati 14 dicembre 2006 ed indirizzati personalmente a ciascuno dei coniugi al medesimo indirizzo in cui si certifica che gli interessati risiedono a Locarno, il marito quale dimorante dal 2002, la moglie come domiciliata dal 2000, ed ove vengono precisati i loro precedenti periodi di presenza. Il 19 aprile 2007 ha inoltre fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione sottoscritta dalla moglie, e da lui controfirmata, in cui ella riafferma sia che la ripresa della convivenza ha avuto luogo nei mesi di ottobre-novembre 2006 sia che non ha mai avuto l'intenzione di divorziare o di separarsi in modo definitivo.
Diritto:
1.
La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
2.2 Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. In concreto, il ricorrente è sposato dal dicembre del 1986 e la moglie, con la quale attualmente convive, è titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 23 febbraio 2000. A queste condizioni si deve ammettere che è aperta la via del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione con cui gli è stato negato il rinnovo del permesso di dimora. Sapere poi se le condizioni per rifiutare il rinnovo in questione siano effettivamente adempiute costituisce una questione di merito e non di ammissibilità dell'impugnativa.
2.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se il gravame sia ammissibile anche dal profilo dell'art. 8 CEDU (sui relativi requisiti, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1), a cui il ricorrente fa pure riferimento, può rimanere indecisa, potendo questa Corte entrare nel merito del medesimo già in virtù dei motivi che precedono.
3.
3.1 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3) e i trattati internazionali (DTF 130 II 337 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b) nonché l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti.
3.2 Con il medesimo rimedio può inoltre essere censurato l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Nei casi in cui vige questa regola, la possibilità di allegare fatti nuovi o di prevalersi di nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. In particolare, non è di norma possibile tener conto di cambiamenti dello stato di fatto prodottisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato, né di fatti che le parti avrebbero potuto e dovuto, in virtù del loro dovere di collaborazione, far valere già dinanzi all'istanza precedente (DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid. 1.2.1; 126 II 97 consid. 2e; 121 II 97 consid. 1c).
3.3 Nel caso concreto il quesito di sapere se i certificati di dimora trasmessi a questa Corte il 15 dicembre 2006 siano ricevibili può rimanere indeciso in quanto gli stessi non risultano essere di rilievo. Detti documenti si limitano a certificare che il ricorrente e la moglie hanno vissuto nello stesso Comune, ma non sono invece assolutamente atti a provare che vi hanno vissuto assieme, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che siano stati spediti al medesimo indirizzo. Ai fini del giudizio non va parimenti considerata nemmeno la dichiarazione scritta della moglie del 19 aprile 2007 (ove ella si limita comunque a ribadire quanto già espresso in precedenza), già perché è stata prodotta dopo la scadenza del termine di ricorso senza che sia stata autorizzata la presentazione di una replica.
4.
4.1 Come già rilevato dalla Corte cantonale, l'art. 17 cpv. 2 LDDS sancisce che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. Tale disposizione è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente che di fatto (cfr. FF 1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione di questa norma non si è voluto infatti impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente. Come già spiegato da questa Corte, poco importano i motivi per i quali i coniugi non convivono più, a condizione che la separazione non sia di breve durata e che una ripresa della convivenza non sia seriamente prevista. È parimenti irrilevante il fatto che non siano state avviate azioni giudiziarie volte al divorzio o alla separazione.
4.2 Dagli atti di causa emerge, ciò che non è contestato, che il ricorrente e la moglie si sono separati di fatto nel marzo 2005. Questa situazione non è stata nascosta alle autorità: infatti la moglie ha notificato, già il 2 marzo 2005, il suo nuovo indirizzo alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Inoltre, nel marzo 2006, i coniugi hanno informato ciascuno l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno che da mesi vivevano separati per motivi personali. Parimenti nel corso degli interrogatori condotti dalla Polizia cantonale essi hanno sempre riconosciuto che vivevano separati, affermando nel contempo che non intendevano divorziare in quanto speravano di riprendere un giorno la vita in comune. Intenzione reiterata ugualmente nelle loro dichiarazioni scritte e che è poi stata attuata nel corso del mese di settembre del 2006, più precisamente il 15. Orbene, se si tiene conto delle dichiarazioni costanti del ricorrente e della moglie secondo cui era loro intenzione riprendere la vita in comune non appena risolti i loro problemi personali così come del fatto che quando si sono separati il loro matrimonio durava da diciotto anni, la sola circostanza - come peraltro osservato dall'Ufficio federale della migrazione - che la ricomposizione dell'unione coniugale sia intervenuta tre giorni prima dell'inoltro del gravame al Tribunale cantonale amministrativo non è sufficiente - di per sé - per ritenere che la stessa sia stata decisa a meri fini procedurali.
È vero, come rilevato dalla Corte cantonale, che il ricorrente non ha menzionato nei diversi formulari ufficiali compilati nel corso del 2005 (e concernenti successivi cambiamenti di posto di lavoro) che viveva separato di fatto dalla moglie. Sennonché, oltre alla circostanza che su questi formulari figurano unicamente la separazione legale o il divorzio (non la separazione di fatto), non dev'essere dimenticato che già dal mese di marzo 2005 l'autorità di prime cure doveva essere al corrente del cambiamento d'indirizzo della moglie dato che, come accennato in precedenza, ella aveva subito provveduto a notificare il cambiamento di domicilio. In queste condizioni, nemmeno quest'elemento è sufficiente - di per sé - per ritenere che già all'epoca il matrimonio sussisteva unicamente sulla carta.
A sostegno della propria tesi, secondo cui si tratterebbe di un matrimonio esistente solo sulla carta, la Corte cantonale si richiama ai dubbi espressi da questa Corte nella sua precedente sentenza del 15 gennaio 2002. Sennonché, oltre al fatto che in seguito a tale giudizio le competenti autorità cantonali, dopo aver fatto interrogare la moglie del ricorrente sulla situazione coniugale, hanno comunque rilasciato un permesso al marito, non va trascurato che la convivenza è durata quasi due anni e mezzo fino a quando gli interessati si sono separati di fatto, cioè dal mese di settembre del 2002 fino alla fine del mese di febbraio del 2005.
Premesse queste considerazioni e osservato che, come rilevato dall'Ufficio federale della migrazione, non sono stati accertati ulteriori elementi idonei a suffragare la tesi dell'autorità cantonale nonché tenuto conto che, dall'inserto di causa, non emerge che nel frattempo gli interessati abbiano (nuovamente) smesso di convivere, l'apprezzamento dei fatti effettuato dai giudici cantonali in proposito non può pertanto essere condiviso. In mancanza di altri indizi, essi non potevano in particolare rimproverare al ricorrente e alla moglie di avere ripreso la convivenza, visto che sin dall'inizio questi avevano espresso la loro ferma intenzione di ricomporre l'unione domestica una volta risolti i loro problemi. Osservato che agli atti non figurano altri elementi che permetterebbero di convalidare la tesi della Corte cantonale, da quel che precede discende che non vi sono indizi - perlomeno non sufficientemente concreti - atti a sostanziare detta opinione: in altre parole doveva essere effettuata un'istruttoria più approfondita. Lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza contestata e dall'inserto di causa, è dunque incompleto e non permette al Tribunale federale di risolvere la questione litigiosa. La causa va pertanto rinviata all'autorità precedente affinché proceda ad un complemento d'istruttoria in merito a quest'ultimo aspetto nonché emani un nuovo giudizio (art. 114 cpv. 2 OG).
4.3 Visto quanto precede, il ricorso è accolto e la sentenza querelata è annullata.
4.4 Considerato l'esito del giudizio non occorre ancora esaminare le altre censure formulate dal ricorrente.
5.
Lo Stato del Cantone Ticino, i cui interessi pecuniari non sono in gioco, è dispensato dal pagare le spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso verserà invece al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. Gli atti di causa vengono rinviati al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 10 luglio 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: