BGer 6P_22/2007 |
BGer 6P_22/2007 vom 21.08.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.22/2007
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6S.58/2007
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6S.59/2007 /biz
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Sentenza del 21 agosto 2007
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Wiprächtiger, giudice presidente,
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Ferrari, Mathys,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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6P.22/2007, 6S.59/2007
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A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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6S.58/2007
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.A.________,
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B.A.________,
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opponenti,
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Oggetto
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6P.22/2007
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Procedura penale, arbitrio, diritto di essere sentito
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6S.58/2007, 6S.59/2007
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Denuncia mendace (art. 303 CP), violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP)
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ricorso di diritto pubblico (6P.22/2007) e ricorsi per cassazione (6S.58/2007 e 6S.59/2007) contro la sentenza emanata il 12 dicembre 2006 dalla Corte
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di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Statuendo sulle opposizioni a due decreti di accusa datati 24 maggio 2005, il 6 ottobre 2005 il Presidente della Pretura penale condannava A.A.________ e sua moglie B.A.________ a cinque rispettivamente tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, il primo per ripetuta violazione del segreto d'ufficio mentre la seconda per complicità in ripetuta violazione del segreto d'ufficio. Per contro, A.A.________ veniva prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace. La decisione pretorile si fonda in breve sui seguenti fatti.
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A.a Dal 1981 A.A.________ è stato alle dipendenze del Canton Ticino, in un primo tempo in qualità di giurista presso l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e in seguito, dal 1987, in qualità di responsabile del servizio giuridico dell'allora Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC). Parallelamente alla sua funzione in seno all'Amministrazione cantonale, egli ha esercitato, previo consenso, altre attività e eseguito, senza autorizzazione, numerosi lavori retribuiti per conto di terze persone, segnatamente per l'avvocato C.________ prima e per D.________ poi. Dopo aver interrotto i rapporti con quest'ultimo, sul conto del quale ha cominciato a nutrire dubbi e sospetti, e aver avvisato i funzionari con i quali era entrato in contatto per le pratiche relative a permessi di soggiorno di D.________, A.A.________, vittima insieme alla sua famiglia di minacce, ha scritto tre lettere anonime il 7, il 28 e il 30 luglio 2000.
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A.a.a Nella prima lettera, indirizzata all'Ufficio federale di giustizia (recte: Ufficio federale di polizia) e a due membri del Gran Consiglio, veniva rapportato: "... Come E.________ in Ticino risiedono e lavorano, con il benestare delle nostre autorità, altri soggetti poco raccomandabili ... D.________ ... Questo signore ... Qui ottiene senza fatica ("basta avere e pagare le conoscenze giuste" è solito ripetere agli amici) il permesso di soggiorno presentando alle Autorità documenti falsificati ... La signora F.________ era in possesso di un semplice permesso di lavoro come frontaliera in quanto risiedeva a Ponte Tresa. Permesso che in breve tempo D.________ riesce, sempre grazie alle conoscenze giuste, a cambiare in un permesso di soggiorno. ... Ora, dopo 5 anni di soggiorno in Svizzera, D.________ sta per ottenere, grazie alle conoscenze di cui si vanta, il permesso di domicilio ...".
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A.a.b Nel secondo scritto, inviato a un membro del Consiglio di Stato, si affermava che: "... La posizione di D.________ ... non era delle migliori e così cerca rifugio in Ticino. Si appoggia allo studio legale del dott. C.________ di Lugano, il quale si vanta di avere amicizie altolocate ... il responsabile dell'Ufficio manodopera estera, dott. G.________ ... definendoli addirittura "i miei uomini". Le affermazioni dell'avv. C.________ sembrano fondate visto che D.________, sborsando fior di quattrini, ottiene in un batter d'occhio il permesso di soggiorno...".
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A.a.c Infine, nella terza lettera anonima, destinata a un membro del Gran Consiglio, veniva scritto: "... la ringrazio di tutto cuore per aver dato seguito alle mie denuncie ... ulteriori informazioni sul conto dell'avvocato C.________ gliele potrebbe fornire l'avv. H.________ di Chiasso che negli anni '80 ha fatto condannare il collega per appropriazione indebita e istigazione a violazione del segreto d'ufficio (alias corruzione) ... E se è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio ...".
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A.b Parallelamente all'apertura di un'inchiesta penale che, il 24 agosto 2000, ha condotto A.A.________ in carcere, il Consiglio di Stato ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo conclusosi, il 4 settembre 2001, con la sua destituzione immediata. Contro questa risoluzione, A.A.________, rappresentato dalla moglie, ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Nella sua impugnativa, egli lamentava, tra l'altro, una disparità di trattamento per rapporto ad altri casi di funzionari - citati con nomi, cognomi e dovizia di particolari - che erano venuti meno al loro dovere e che avevano commesso degli illeciti penali, pur senza essere stati destituiti dalla loro funzione. Il 2 ottobre 2001 un estratto di questo ricorso congiuntamente ad altri documenti sono stati trasmessi da B.A.________ al gran consigliere I.________. Il 27 ottobre successivo A.A.________, nell'ambito della procedura di ricorso al TRAM, ha prodotto un'ulteriore documentazione in cui venivano indicati altri tre nomi di funzionari cantonali che avevano commesso illeciti senza aver subito sanzioni tanto severe come quella che gli era stata inflitta.
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A.c Per quel che concerne l'imputazione di denuncia mendace, il Presidente della Pretura penale riteneva che A.A.________ sapeva, dacché si era occupato personalmente non solo di tutte le pratiche relative a D.________, ma pure dei contatti con i funzionari, che questi non erano stati corrotti né avevano ricevuto doni; egli sapeva altresì che D.________ e il suo patrocinatore C.________ non erano dei corruttori per questi fatti. Per quanto attiene alle intenzioni di A.A.________, il primo giudice riteneva che l'accusato, vista la sua esperienza professionale e la sua formazione di giurista, non poteva non prendere in considerazione la possibilità che le sue esternazioni potessero essere tali da provocare un procedimento penale, anche se questo non era il suo intento. Esaminate tutte le affermazioni contenute nelle lettere anonime, il giudice concludeva che non emergeva una concreta denuncia di corruzione o di accettazione di doni, neppure se lette alla luce del contesto storico in cui si erano verificati questi episodi; i rimproveri rivolti ai funzionari e a D.________ non erano sufficientemente specifici né diretti contro una persona sufficientemente individuabile. Di qui, il proscioglimento di A.A.________ dall'imputazione di denuncia mendace.
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In merito all'accusa di violazione di segreti d'ufficio, il Presidente della Pretura penale assodava che il ricorso al TRAM era stato redatto a quattro mani dai coniugi A.________. Nel dubbio, egli negava invece il coinvolgimento di A.A.________ nell'invio di un estratto del ricorso e di ulteriore documentazione al deputato I.________. Eccezion fatta per taluni casi disciplinari notori, per il giudice non vi era alcun dubbio che le informazioni contenute nel gravame erano coperte dal segreto d'ufficio dal quale A.A.________ non era stato svincolato e che il TRAM non era un'autorità amministrativa superiore abilitata a trattare i fatti oggetto di segreto. Infine, A.A.________ non poteva avvalersi di un interesse legittimo a giustificazione della violazione del segreto d'ufficio non avendo in precedenza esaurito tutte le vie lecite a sua disposizione e meglio l'utilizzo della via di servizio per ottenere lo svincolo dal segreto a cui era tenuto. A.A.________ si era dunque reso colpevole di violazione del segreto d'ufficio in relazione alle allegazioni contenute nel suo ricorso al TRAM, mentre sua moglie, difettandole la qualità di funzionario, veniva condannata solo per complicità.
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B.
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Adita dai coniugi A.________ nonché dal Procuratore generale, con sentenza del 12 dicembre 2006, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) accoglieva, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione di A.A.________ e B.A.________ prosciogliendoli dall'accusa di ripetuta violazione del segreto d'ufficio, rispettivamente di complicità in ripetuta violazione del segreto d'ufficio. Essa accoglieva altresì, anche se parzialmente, il ricorso del Procuratore generale riconoscendo A.A.________ autore colpevole di denuncia mendace in relazione agli scritti anonimi del 7 e 28 luglio 2000 - ma non per quello del 30 luglio 2000 - e condannandolo alla pena di dieci giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
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In sostanza, per quanto concerne il ricorso di A.A.________ e B.A.________, la corte cantonale riteneva che il TRAM, quale autorità superiore di ricorso chiamata a trattare la questione del licenziamento, era legittimata a ricevere le informazioni poste sotto segreto fornite da A.A.________ nel suo ricorso, in quanto necessarie per pronunciarsi sulla destituzione di A.A.________, segnatamente per vagliare la censura relativa all'invocata disparità di trattamento. Esaminando il ricorso del Procuratore generale sull'imputazione di violazione del segreto d'ufficio, la CCRP respingeva, nella misura della loro ammissibilità, le argomentazioni della pubblica accusa volte a dimostrare che A.A.________ non era all'oscuro dell'iniziativa della moglie di trasmettere un estratto del ricorso amministrativo e ulteriori documenti al gran consigliere I.________. L'assoluzione di B.A.________ in relazione allo scritto del 2 ottobre 2001, impugnata dal Procuratore generale, risultava da quella del marito per un reato speciale connesso alla qualità di funzionario, qualità che le difettava, ed era conforme al diritto federale. Per il resto, contrariamente a quanto rimproverato dal Procuratore generale, la motivazione inerente al proscioglimento di B.A.________ dal reato di complicità in violazione del segreto d'ufficio riferito allo scritto del 2 ottobre 2001 era sufficiente e rispettava pertanto le esigenze in materia di motivazione dedotte dal diritto di essere sentito.
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Esaminando poi il ricorso del Procuratore generale in relazione all'accusa di denuncia mendace, la CCRP riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente della Pretura penale, almeno tre persone - tra cui D.________ - erano espressamente menzionate nelle lettere anonime. Dalla lettera del 7 luglio 2000, emergeva senza dubbio un sospetto di corruzione attiva nei confronti di D.________, ribadito nel secondo scritto del 28 luglio 2000. Per contro, per quanto riguardava le altre persone coinvolte - in parte nemmeno identificabili -, il giudice di primo grado non era incorso in arbitrio ritenendo che le accuse nei loro confronti non fossero sufficientemente circostanziate per giustificare l'accusa di denuncia mendace. La CCRP rilevava inoltre come il Presidente della Pretura penale avesse stabilito senza arbitrio che A.A.________ era consapevole dell'innocenza delle persone denunciate, dacché si era occupato personalmente non solo di tutte le pratiche, ma anche dei contatti con i funzionari. Essa sottolineava parimenti, a titolo abbondanziale, che lo stesso accusato ne aveva dato atto anche nei suoi verbali di interrogatorio e, indirettamente, almeno riguardo ai funzionari, al dibattimento. Per finire, per quanto concerne il dolo eventuale, la corte cantonale affermava che l'accusato, che non è uno sprovveduto, non poteva ignorare che le sue gravi insinuazioni potessero condurre il Ministero pubblico ad avviare delle indagini, posto come le sue lettere non costituissero anonime denunce di un querulomane sprovvisto di credibilità, bensì un "j'accuse" di una persona manifestamente informata sui fatti.
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C.
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Con ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione, A.A.________ impugna la sentenza dell'ultima autorità cantonale chiedendone l'annullamento e il rinvio della causa per nuova decisione. Egli postula inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Il Procuratore generale insorge mediante ricorso per cassazione domandando a sua volta l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti a una nuova Corte per nuovo giudizio.
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D.
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La CCRP rinuncia a formulare osservazioni ai gravami. Invitati a esprimersi sul ricorso interposto dal Procuratore generale, A.A.________ e B.A.________ domandano la reiezione di tale gravame.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per i ricorsi per cassazione.
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2.
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Il ricorso di diritto pubblico e i due ricorsi per cassazione sono diretti contro la stessa sentenza e concernono il medesimo procedimento penale. Si giustifica quindi di trattare i gravami congiuntamente in un unico giudizio.
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3.
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Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
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4. Ricorso di diritto pubblico di A.A.________ (6P.22/2007)
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4.1 Il ricorrente si duole anzitutto della violazione del diritto di essere sentito. L'autorità cantonale avrebbe fondato la condanna per denuncia mendace nei confronti di D.________ su fatti ritenuti dal primo giudice (la sua consapevolezza in merito all'innocenza di D.________) che l'insorgente non ha potuto impugnare nell'ambito del suo ricorso per cassazione in sede cantonale in quanto prosciolto da tale imputazione. A mente del ricorrente, la CCRP non poteva pronunciarsi su questo punto senza violare il suo diritto di essere sentito, avrebbe invece dovuto rinviare gli atti per nuovo giudizio al Presidente della Pretura penale, ciò che gli avrebbe permesso di contestare questi fatti dinanzi a un giudice con pieno potere d'apprezzamento e non nei limiti dell'arbitrio come avviene in cassazione.
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4.1.1 Certo, il ricorrente, prosciolto in primo grado dall'accusa di denuncia mendace, non aveva nessun motivo di invocare nel suo gravame l'arbitrio nell'accertamento dei fatti relativi alla consapevolezza dell'innocenza di D.________. Sennonché, nel corso della procedura, egli è stato invitato a esprimersi sul ricorso del Procuratore generale (sentenza impugnata punto F pag. 4). Egli ha quindi avuto l'occasione di esporre la sua posizione in merito ai fatti sui quali la pubblica accusa fondava la sua argomentazione giuridica, ciò che effettivamente ha fatto in relazione ai decreti di non luogo a procedere. Ne consegue che il ricorrente, che nemmeno tenta di dimostrare che la CCRP - non vincolata dalle motivazioni fatte valere dalle parti (art. 295 cpv. 2 CPP/TI) - non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale motivazione (le sue critiche) contenuta nelle osservazioni al ricorso del Procuratore generale, non espone in modo sufficiente in che modo e misura la procedura adottata l'avrebbe privato del suo diritto di essere sentito. Su questo punto la sua impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile.
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4.1.2 Giova inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si scorge come egli sia stato privato della possibilità di esprimersi su tali fatti dinanzi a un giudice dotato di un libero potere d'esame, dacché il Presidente della Pretura penale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al decreto di accusa del 24 maggio 2005, era precisamente un giudice di fatto (art. 257 unitamente all'art. 273 CPP/TI). Questi, pur stabilendo che l'insorgente fosse consapevole dell'innocenza di D.________, C.________, G.________ e degli altri funzionari (J.________ e K.________), lo ha prosciolto dall'accusa di denuncia mendace anche se per motivi diversi, connessi alla precisione dei fatti descritti nelle lettere anonime. Ne consegue che il ricorrente potrebbe tutt'al più essere stato privato della possibilità di censurare questo accertamento di fatto nel ricorso per cassazione - con il quale le censure di fatto non possono essere esaminate che sotto il profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP/TI) - in violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione (art. 32 cpv. 3 Cost.). Sennonché su questo punto il ricorso di diritto pubblico, che non menziona né l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito) né le garanzie generali di procedura previste dall'art. 32 Cost., non contiene in particolare alcuna esposizione, neppure succinta, di tali diritti costituzionali. L'impugnativa non adempie le esigenze di ammissibilità poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e non deve pertanto essere vagliata oltre.
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D'altronde, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non impone l'obbligo di introdurre un terzo grado di giurisdizione qualora la condanna intervenga a seguito di un ricorso interposto, come nella fattispecie, contro il proscioglimento dell'accusato (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 3246). Inoltre, qualora l'ultima autorità cantonale disponga, in relazione ai fatti, di un potere cognitivo simile a quello del Tribunale federale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non si limita a esaminare se l'ultima istanza cantonale sia caduta nell'arbitrio. Egli esamina piuttosto se l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dal primo giudice siano arbitrari o no e se l'autorità di ricorso abbia pertanto negato a ragione oppure a torto l'arbitrio, sempre che il ricorrente abbia sufficientemente motivato la sua censura su questo punto (DTF 125 I 492). Ne consegue che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove, l'insorgente non è stato privato della possibilità di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 Cost., disposizione questa che non esige che l'autorità superiore sia dotata di un pieno potere d'esame (v. DTF 124 I 92).
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4.2 Nel suo gravame, il ricorrente sostiene poi come sia arbitrario ritenere che egli sapesse che D.________ fosse innocente. Il Presidente della Pretura penale ha dedotto tale consapevolezza dal fatto che l'insorgente si era occupato personalmente non solo delle pratiche in questione ma pure dei contatti con i funzionari (sentenza di primo grado consid. 4e pag. 11), ciò che sottintende che, se l'accusa di corruzione fosse stata accertata, lo stesso ricorrente dovrebbe essere considerato quale coautore o per lo meno complice, cosa che egli non sostiene. Per contrastare tale accertamento, l'insorgente enumera una serie di prove che, a parer suo, dimostrerebbero la colpevolezza di D.________. Nella misura in cui egli tenta di provare che D.________ soggiornava illegalmente in Svizzera dal 1999, che i documenti annessi alla sua domanda di permesso di dimora erano stati alterati per occultare carichi pendenti in Italia contro di lui, che la sua situazione non era cristallina, che tentava di sottrarsi alla giustizia italiana, che aveva urgenza a farlo, che gli onorari versati ai suoi avvocati per le procedure volte all'ottenimento del permesso di dimora erano particolarmente esosi e che in Svizzera continuava il contrabbando d'argento, le sue argomentazioni cadono nel vuoto in quanto il rimprovero che gli è stato rivolto si fonda esclusivamente sul fatto d'aver denunciato atti di corruzione e non altre infrazioni penali. Gli elementi elencati - qualora accertati - non renderebbero già arbitraria la constatazione che il ricorrente fosse consapevole dell'innocenza di D.________ in merito alle accuse di corruzione. Anche il fatto che quest'ultimo, per riuscire a stabilirsi in Svizzera, abbia pagato cospicui onorari non permetterebbe di concludere che essi siano effettivamente stati usati, in tutto o in parte, per prezzolare i funzionari e neppure dimostra il carattere arbitrario dell'accertamento contestato.
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Il ricorrente tenta parimenti di fondare la sua dimostrazione di arbitrio su vari passaggi della sentenza emanata il 16 giugno 2003 dalla Corte delle assise criminali in re C.________. Egli cita quanto segue:
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Pagina 263: "(...) Nel concreto caso la vittima, ovvero D.________, lungi dall'essere uno sprovveduto, era in realtà una persona assai spregiudicata. Stando ai fatti accertati fu D.________ per primo a dichiararsi disposto a pagare delle bustarelle pur di avere il permesso per sé e per l'amica-amante F.________. (...)"
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Pagina 258: "(...) A dire di C.________, come D.________ si rivolse a lui per la questione del permesso, egli ne parlò a A.________ e quest'ultimo (cfr. verbale di C.________ del 29.8.2000, p. 4): -...venne nel mio ufficio per esaminare la pratica e mi fece osservare che l'ufficio degli stranieri si opponeva perché sembrava che a carico di D.________ ci fosse un procedimento penale in Italia. A seguito di questa indicazione chiamai D.________ il quale disse di non aver alcun procedimento penale pendente ma solo un residuo di pena da scontare per il quale era pendente una contestazione. Di questa situazione ne parlai con A.________ che mi suggerì di farmi mandare un certificato dei carichi pendenti. Informandomi presso colleghi italiani accertai che tale certificato andava richiesto al tribunale del luogo d'origine. Chiesi quindi a D.________ di procurarsi tale documento. Quando tali documenti pervennero, organizzai un incontro nel mio studio con D.________ e A.________ come si potrà rilevare anche dall'esame dell'incarto o meglio della cartella contabile del mio studio per questa pratica. In questa riunione D.________, che temeva di dover rientrare in Italia, disse testualmente a A.________, che gli aveva spiegato quali erano i motivi da indicare nella domanda per l'ottenimento del permesso, "avvocato, non me frega nulla, se c'è da pagare qualcosa me lo dica". A.________ rispose "stia calmo, ne discuteremo". (...)"
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Pagina 259 : "(...) Nel seguito (cfr. il citato verbale 29.8.2000, p. 5) si ha, secondo C.________, che: "(...) anche per quanto concerne il permesso della F.________ ricordo che D.________ disse che pagava quello che c'era bisogno, riferendosi evidentemente a pagamenti extra, non al pagamento di normali onorari (...)"
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Pagina 262: "[Nel successivo verbale del 12.10.2000, C.________ ha specificato] (...) In tutta onestà devo dire che la bustarella divisa con A.________ non ha nulla a che vedere con le fatture o le prestazioni che io rivendicavo da D.________ in quanto le bustarelle le avevo prese a sua insaputa (...)".
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Ora, a prescindere dal fatto che l'affermazione di D.________, secondo cui era disposto a pagare delle bustarelle per ottenere un permesso di soggiorno non permette di concludere che l'abbia davvero fatto, questi diversi passi della sentenza devono essere ricollocati nel loro contesto. Si trattava, nella fattispecie, di determinare se C.________, per giustificare dinanzi a D.________ la riscossione di alcune somme di denaro in relazione con le pratiche condotte dallo stesso avvocato e da A.A.________ volte all'ottenimento del permesso di dimora in favore di D.________ e F.________, aveva agito con astuzia. Nel prosieguo del suo ragionamento, la Corte delle assise criminali, negando l'esistenza di astuzia, rileva qualche riga più in là: "(...) Che D.________ sia una persona particolarmente accorta discende altresì dal fatto che egli ha pagato quando già il cosiddetto "permessino" era stato rilasciato. Contrariamente a quanto si legge nell'atto d'accusa, C.________ non si attivò a priori (ovvero prima del rilascio del permessino) per ingannare D.________, né gli presentò A.________ già con intenti truffaldini, né D.________ pagò fr. 50'000.-- in vista di ottenere il permesso. Quanto D.________ pagò lo fece - per quanto si è capito - perché il permessino già gli era stato rilasciato e - per dirla con le parole scritte sul fax da A.________ del 26.10.1994 - la cosa era praticamente "fatta". Lo stesso vale per il caso della F.________, stante che C.________ e A.________ (quest'ultimo prima di ritrattare) ne hanno sempre parlato accomunando le due pratiche, quella di D.________ e quella della donna, per quanto attiene alle modalità e circostanze del pagamento (...)" (sentenza del 16 giugno 2003 della Corte delle assise criminali pag. 263 e seg.). Lungi dal sostanziare arbitrio di sorta dell'accertamento contestato, gli elementi ai quali il ricorrente si riferisce, considerati nel loro insieme, tendono manifestamente a confermare che né C.________ né D.________ hanno corrotto o tentato di corrompere dei funzionari e che l'insorgente non poteva ignorare la loro innocenza. La censura è dunque infondata e dev'essere respinta.
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Per il resto, il ricorrente contesta il contenuto delle sue confessioni riportate nei verbali d'interrogatorio sui quali si fonda l'accertamento della consapevolezza dell'innocenza di D.________. Non risulta tuttavia dalla sentenza di primo grado che suddetti verbali siano stati determinanti per il giudice che, per stabilire la consapevolezza del ricorrente relativa all'innocenza dei funzionari, così come di C.________ e D.________, si è basato esclusivamente sulle modalità del suo intervento nelle pratiche e sui contatti che aveva avuto con i funzionari (sentenza di primo grado consid. 4e pag. 11). Quanto poi alla CCRP, essa ha menzionato i verbali solo "per tacere del fatto", ossia a titolo di motivazione alternativa o abbondanziale. Difatti, l'ultima autorità cantonale ha ripreso, a titolo principale, la motivazione del primo giudice osservando come questi abbia chiaramente accertato che A.A.________ "sapeva - dal momento che si era occupato in prima persona non solo di tutte le pratiche, ma anche dei contatti con i funzionari - che questi ultimi non erano stati corrotti né avevano ricevuto doni; parallelamente era al corrente che D.________ e il suo patrocinatore C.________ non erano dei corruttori per questi fatti" (sentenza impugnata consid. 19 pag. 24). D'altronde, se il ricorrente ha certo contestato nel corso del procedimento il contenuto dei suoi verbali d'interrogatorio del 24 e del 29 agosto, del 1° e del 22 settembre 2000, dalle osservazioni e precisioni che ha formulato per iscritto - incluse nell'incarto cantonale (v. verbale d'interrogatorio dell'11 luglio 2002 e gli allegati forniti in quell'occasione) - non emergono elementi tali da poter rimettere in discussione l'accertamento della sua consapevolezza riguardo all'innocenza di D.________, C.________ e dei diversi funzionari, in relazione alle accuse di corruzione nell'ambito delle procedure di rilascio di permessi di soggiorno. Anzi, da questi atti risulta tutt'al più come il ricorrente sottolinei essenzialmente, al fine di scampare ad accuse di corruzione o di estorsione, di non aver mai esercitato particolari pressioni sui funzionari nell'ambito delle suddette procedure, né di aver mai versato bustarelle, e neppure di aver promesso o proposto a D.________ di procurargli il permesso "a pagamento", le somme richieste a D.________ costituivano i suoi onorari e non erano in nessun caso destinati a pagare chicchessia (v. osservazioni e precisazioni al verbale di interrogatorio del 24 agosto 2000, pag. 4 e 6; idem al verbale d'interrogatorio del 29 agosto 2000, pag. 1 e seg.; idem al verbale del 1° settembre 2000, pag. 2). In questo contesto il ricorrente ripeteva pure di non aver mai detto a C.________ di essere in grado d'influenzare in nessun modo una pratica o un ricorso all'interno dell'amministrazione. A mente dell'insorgente, C.________ era convinto che, per ottenere qualcosa, era sufficiente avere amicizie altolocate, quand'anche era solito dire ai suoi clienti - per giustificare i suoi onorari - che per far progredire una pratica era necessario pagare qualcuno. A questo proposito il ricorrente aggiungeva che, allorquando D.________ gli ha riferito che C.________ gli domandava dei soldi per ungere qualcuno, egli gli abbia risposto che in realtà, per ottenere il permesso, bastava adempiere le condizioni di rilascio, ragion per cui D.________ gli conferì l'incarico di seguire le pratiche fino ad allora trattate da C.________ (v. osservazioni e precisazioni al verbale di interrogatorio del 29 agosto 2000, pag. 1 e seg, idem al verbale di interrogatorio del 1° settembre 2000, pag. 1 e seg., idem al verbale di interrogatorio del 22 settembre 2000, pag. 1). Ne consegue che l'accertamento contestato non appare arbitrario nel suo risultato.
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In definitiva, il ricorrente non riesce a sostanziare arbitrio di sorta nell'accertamento relativo alla sua consapevolezza dell'innocenza di D.________, C.________ e, di riflesso, dei diversi funzionari, in relazione ad atti di corruzione attiva e passiva loro addebitati negli scritti anonimi.
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4.3 Da ultimo, l'insorgente sostiene che non esiste un solo teste o documento che dimostri la sua consapevolezza di accusare un innocente. Privo di ogni motivazione in relazione segnatamente al principio della presunzione d'innocenza, peraltro nemmeno citato, la censura si rivela d'acchito inammissibile.
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4.4 Da quanto precede risulta che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico di A.A.________ dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il gravame sin dall'inizio privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Si tiene tuttavia conto della situazione economica del ricorrente fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a OG).
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5. Ricorsi per cassazione di A.A.________ (6S.59/2007) e del Ministero pubblico (6S.58/2007)
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5.1 Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 pag. 51 e seg. e rinvii).
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5.2 Il ricorso per cassazione interposto da A.A.________ tratta esclusivamente la sua condanna per denuncia mendace (art. 303 CP) nei confronti di D.________. Egli non tenta di dimostrare che le sue accuse erano veritiere - come cerca di fare per le asserzioni relative alle altre persone implicate nelle lettere anonime - ma solo che suddette accuse non erano sufficientemente precise ("unspezifisch"). Egli si rifà a un perizia giuridica di cui cita svariati passi. Così formulata la censura attiene sostanzialmente all'interpretazione degli scritti anonimi. Si giustifica di trattare tale doglianza unitamente a quella del Procuratore generale, per il quale la denuncia non era mendace solo nei confronti di D.________, bensì anche nei confronti di C.________ e dei tre funzionari (G.________, K.________ e J.________).
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5.3 Giusta l'art. 303 n. 1 cpv. 1 e 3 CP, chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con la reclusione o con la detenzione. L'art. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime il comportamento di chi, con una comunicazione a un'autorità, accusa una persona determinata o perlomeno identificabile di un crimine o un delitto che non ha commesso. La forma dell'accusa, che può essere orale o scritta, non importa. È sufficiente che la denuncia sia tale da suscitare il sospetto. Poco importa che la comunicazione sia anonima, che l'autore agisca di propria iniziativa o che lo faccia nell'ambito di un'audizione o in veste di teste (DTF 132 IV 20 consid. 4.2).
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5.4 L'interpretazione del senso di un'affermazione, allo scopo di determinare se sia o meno diffamatoria, è una questione di diritto che può essere vagliata liberamente dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3 pag. 164). Lo stesso dicasi dell'interpretazione di dichiarazioni alla luce dell'art. 303 CP.
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Nell'ambito dell'art. 173 CP, la giurisprudenza ha posto diverse regole d'interpretazione delle dichiarazioni dell'autore. Per determinare se un fatto affermato, sospettato o divulgato sia o meno lesivo dell'onore, non ci si deve fondare sul significato a esso dato dalla persona direttamente toccata, bensì su un'interpretazione obiettiva secondo il senso che il destinatario medio e imparziale gli deve dare considerate le circostanze concrete (DTF 128 IV 53 consid. 1a pag. 58 e rinvii). Il testo deve inoltre essere esaminato non solo alla luce delle espressioni utilizzate, considerate separatamente, ma pure secondo il senso generale che discende dall'intero testo scritto nel suo insieme (DTF 124 IV 167 consid. 3b/bb; 117 IV 27 consid. 2c pag. 30).
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A mente del Ministero pubblico, suddetti principi sarebbero applicabili anche laddove si tratti di esaminare se uno scritto costituisca una denuncia mendace. Egli rimprovera alla CCRP di non aver adottato il corretto metodo interpretativo ma di essersi limitata ad analizzare in modo distinto e separato le diverse affermazioni contenute nelle lettere, senza correrarle.
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5.5 Che una dichiarazione debba essere interpretata nel suo insieme emerge già dalle regole generali di interpretazione. Tale principio si applica non solo quando si tratta di determinare se la dichiarazione in esame leda l'onore, ma, più generalmente, quando si tratta di interpretarne il contenuto, segnatamente per sapere se sia veritiera (dichiarazione di un testimone [art. 307 CP] o di una parte in giudizio [art. 306 CP]; v. pure Ursula Cassani, in Commentaire du droit pénal suisse, Martin Schubarth [a cura di], vol. 9, Berna 1996, n. 15 ad art. 306 CP e n. 30 ad art. 307 CP). Non v'è motivo di scostarsene qualora si tratti di determinare se uno scritto contenga una denuncia mendace. È dunque necessario considerare il testo nel suo insieme, compresi, se del caso, gli allegati e le copie nella misura in cui siano parte integrante dell'invio.
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Indirizzata a un'autorità penale, o almeno suscettibile di pervenirle - intenzione che l'autore della denuncia mendace deve avere perlomeno nella forma del dolo eventuale (v. infra consid. 5.9.2) -, la denuncia non può essere interpretata come uno scritto qualsiasi suscettibile di contenere delle allegazioni diffamatorie, riferendosi esclusivamente al senso che potrebbe dar loro un lettore medio e imparziale. Trattandosi di denuncia giunta nelle mani dell'autorità di perseguimento o d'istruzione penale, non si può infatti prescindere dalle condizioni alle quali l'autorità è obbligata a intraprendere d'ufficio le indagini volte ad accertare o confutare la commissione di un reato. Per questa ragione si esige che la denuncia contenga senza ambiguità il rimprovero della commissione di un'infrazione (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Commentario basilese, n. 15 ad art. 303 CP), ma non un'accusa formale. Di regola, è sufficiente che la dichiarazione sia tale da far sorgere un sospetto iniziale ("Anfangsverdacht"; DTF 132 IV 20 consid. 4.2) in quanto un simile sospetto impone all'autorità di procedere, quanto meno, all'assunzione di informazioni preliminari (v. Hans Walder, Strafverfolgungspflicht und Anfangsverdacht, in: recht 1990, pag. 1 e segg; v. pure gli art. 178 cpv. 1 e 183 CPP/TI). Ora, il destinatario della denuncia, così come ogni autorità amministrativa o altra autorità che riceva una querela penale (Christof Riedo, Der Strafantrag, tesi friburghese, Basilea 2004, pag. 541), è vincolato dal principio della buona fede nell'interpretare una dichiarazione di portata giuridica (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Giurisdizione costituzionale e Giurisdizione amministrativa, Zurigo 1992, pag. 236). Risulta quindi che, qualora si tratti di determinare se una denuncia era tale da provocare l'apertura di un'inchiesta penale, è necessario interpretarla come l'avrebbe fatto l'autorità penale, nel rispetto del principio dell'affidamento, in altre parole, secondo il senso oggettivo che può e deve esserle attribuito in buona fede, secondo il suo testo e il suo contesto, nonché secondo tutte le circostanze che l'hanno preceduta e accompagnata (DTF 126 III 119 consid. 2a; 125 III 435 consid. 2a/aa).
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5.6 Nel caso concreto, è stato accertato che le tre lettere anonime sono pervenute al Procuratore generale del Cantone Ticino, che delle indagini sono state svolte non solo nei confronti di D.________, ma pure nei confronti dei funzionari G.________, K.________ e J.________ (sentenza impugnata consid. 9 pag. 16). Risulta inoltre dalle indicazioni contenute nei tre scritti - i loro destinatari in particolare e le menzioni delle copie contenute nella terza lettera - che le missive si sono trovate nelle mani di un'unica e sola persona (l'on. L.________) ancor prima di pervenire al Procuratore generale. Gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata possono essere precisati su questo punto (art. 277bis cpv. 1 PP). Nulla osta, in simili circostanze, all'interpretazione dei tre scritti congiuntamente, come rivendica a ragione il Ministero pubblico nel suo gravame.
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5.6.1 Per quanto attiene, in primo luogo, all'accusa di denuncia mendace nei confronti di D.________, che A.A.________ contesta nel suo ricorso, la CCRP ha ritenuto che la frase della prima lettera "(...) D.________ ... Questo signore ... Qui ottiene senza fatica ("basta avere e pagare le conoscenze giuste", è solito ripetere agli amici) il permesso di soggiorno presentando alle autorità documenti falsificati" non lasciava spazio a dubbi circa all'accusa di corruzione. L'autorità cantonale ha tratto analoga conclusione dalla seconda lettera nella quale si affermava che "D.________, sborsando fior di quattrini, ottiene in un batter d'occhio il permesso di soggiorno".
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Come già rilevato dalla corte cantonale, non si può non ritenere che questi due passi delle lettere anonime esprimano chiaramente il sospetto che D.________ sia riuscito a ottenere il permesso di soggiorno, le cui condizioni di rilascio non erano adempiute, solo sborsando delle considerevoli somme di denaro ("fior di quattrini"), rispettivamente pagando le persone giuste. L'osservazione contenuta nel primo scritto, secondo cui D.________ era solito dire che "basta avere e pagare le conoscenze giuste", potenziava inoltre il sospetto di corruzione lasciando intendere che le persone giuste potessero essere dei funzionari. Analogamente, nella seconda lettera, il riferimento alle "amicizie altolocate" di cui si vantava C.________ in relazione diretta con la menzione del responsabile dell'Ufficio manodopera estera (G.________) e l'ottenimento dei permessi di soggiorno in favore di D.________ e compagna "in un batter d'occhio" faceva chiaramente capire al lettore che le somme di denaro erano versate alle suddette persone "altolocate" per il rilascio dei permessi. Certo, il post scriptum della prima lettera, non riportato nella sentenza impugnata, indica che "come conoscenze giuste D.________ intende i proprietari dei ristoranti X.________ e Y.________ di Paradiso", tuttavia quest'indicazione sembra si riferisca solo all'ottenimento del permesso di soggiorno in favore di M.________, menzionato nelle lettere del 7 e del 28 luglio 2000 per aver ottenuto un permesso di lavoro dopo essere stato ufficialmente assunto da uno di questi esercizi pubblici, sebbene ufficiosamente lavorasse come guardiaspalle di D.________.
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Nel suo ricorso A.A.________ contesta nuovamente l'interpretazione fatta dalla CCRP della seconda lettera. La sua argomentazione si fonda sull'ipotesi che solo C.________ sia stato oggetto della denuncia. Essa si rifà a un perizia giuridica che poggia tuttavia su una traduzione in tedesco del testo originale redatto in italiano. Il testo tedesco citato nel ricorso di A.A.________ ("Die Behauptungen von RA C.________ scheinen fundiert zu sein, in Anbetracht dessen, dass D.________, indem er den Behörden falsche Dokumente vorlegt und nur die Kopie der Identitätskarte, obschon auf der Rückseite des Originals die Aufschrift steht "nicht gültig für die Ausreise...."") non restituisce in effetti il senso dell'espressione utilizzata nello scritto originale "D.________, sborsando fior di quattrini, ottiene in un batter d'occhio il permesso di soggiorno". Orbene, è precisamente questo elemento della frase che, in questo contesto, era tale da suscitare il sospetto di corruzione nei confronti di D.________.
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L'argomentazione di A.A.________ dev'essere pertanto respinta.
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5.6.2 Nel suo ricorso per cassazione, il Ministero pubblico rimprovera all'autorità cantonale di aver violato il diritto federale ritenendo che gli scritti in esame non costituissero delle denunce mendaci nei confronti di C.________, G.________ e di altri due funzionari (J.________ e K.________), questi ultimi non specificamente designati con nomi e cognomi nelle diverse lettere.
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5.6.2.1 A questo proposito la CCRP ha giudicato sostenibile l'opinione del primo giudice per cui le accuse formulate nei confronti delle altre persone coinvolte, segnatamente i funzionari, in parte nemmeno identificabili, non sarebbero sufficientemente circostanziate, specifiche e precise. Per quanto attiene in particolare alle accuse rivolte a C.________, essa ha ritenuto che, seppur opinabile, tale assunto non fosse arbitrario.
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5.6.2.2 Come spiega a ragione il Procuratore generale nel suo ricorso, il fatto che i funzionari K.________ e J.________ non siano stati nominatamente indicati negli scritti anonimi non esclude di per sé la natura calunniosa della denuncia nei loro confronti. È infatti sufficiente che la persona denunciata sia identificabile, ad esempio per la sua appartenenza a un gruppo di persone sufficientemente circoscritto (v. Delnon/ Rüdy, op. cit., n. 9 ad art. 303 CP; Cassani, op. cit., n. 9 ad art. 303 CP). Così, secondo la giurisprudenza, colui che pretende falsamente che un terzo abbia ottenuto una prestazione dall'amministrazione pubblica contro un pagamento illecito accusa il funzionario incaricato della pratica in questione di una violazione dei suoi doveri d'ufficio ai sensi degli art. 315 o 316 vCP (DTF 85 IV 80 consid. 3). Ne consegue che, oltre che su G.________ - espressamente citato -, le accuse formulate nelle lettere erano tali da far sorgere dei sospetti pure sugli altri funzionari, sufficientemente identificabili in quanto preposti all'evasione delle pratiche amministrative di rilascio dei permessi di D.________ e congiunti. Il lettore poteva dedurre, senza interpretare il testo in malafede, che gli ingenti importi versati da D.________ finivano nelle tasche dei funzionari, rispettivamente che le "conoscenze giuste" che occorreva pagare erano i funzionari. A questo proposito, poco importa che in definitiva, come rilevato dalla CCRP, solo una minuziosa inchiesta abbia potuto permettere di stabilire precisamente i nominativi dei funzionari che si erano occupati delle pratiche amministrative in questione, in casu K.________ e J.________. Il sospetto iniziale che taluni funzionari potessero essere stati corrotti nell'ambito di procedure relative a permessi di soggiorno e di lavoro giustificava l'intervento delle autorità penali per chiarire la situazione, ciò che è sufficiente.
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5.6.2.3 C.________ è menzionato nella seconda e terza lettera. Dallo scritto anonimo del 28 luglio 2000 emerge che "la posizione di D.________, visto quanto sopra, non era delle migliori e così cerca rifugio in Ticino. Si appoggia allo studio legale del dott. C.________ di Lugano, il quale si vanta di avere amicizie altolocate come il giudice N.________ (suo consigliere personale), il Comandante delle Polizia, avv. O.________, l'ex-Procuratore, avv. P.________ (tralasciando volentieri l'ex per far colpo sui clienti italiani), il responsabile dell'Ufficio manodopera estera, dott. G.________ e il capoufficio della sezione degli stranieri, avv. Q.________ definendoli addirittura "i miei uomini". Le affermazioni dell'avv. C.________ sembrano fondate visto che D.________, sborsando fior di quattrini, ottiene in un batter d'occhio il permesso di soggiorno presentando alle Autorità documenti falsi e soltanto la copia della carta d'identità in quanto sul retro dell'originale ci sarebbe la dicitura «non valida per l'espatrio»".
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Come già esposto in precedenza, il riferimento alle "amicizie altolocate" di cui si vantava C.________ collegato con la menzione del responsabile dell'Ufficio della manodopera estera (G.________) e l'ottenimento del permesso di soggiorno per D.________ e per i suoi congiunti "in un batter d'occhio" e "sborsando fior di quattrini" insinuava chiaramente nel lettore l'idea che le somme di denaro erano versate alle suddette persone "altolocate", tra cui G.________, per ottenere tali permessi. Aggiungasi poi il contenuto della terza lettera che indicava come C.________ fosse già stato condannato, negli anni '80, per appropriazione indebita e istigazione a violazione del segreto d'ufficio "(alias corruzione)" suggerendo che non fosse escluso che egli abbia proseguito su tale strada ("E se è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio ..."). È vero che la corte cantonale ha osservato che la frase, redatta in forma dubitativa, si prestava a essere interpretata sia come se C.________ fosse ancora dedito alla corruzione sia come se non fosse escluso che lo fosse, vale a dire lo è stato in passato e forse potrebbe ancora esserlo. Sennonché, in un caso come nell'altro, l'espressione usata suggeriva nondimeno, soprattutto alla luce della lettera del 28 luglio 2000, in modo alquanto insistente la possibile sussistenza di atti di corruzione e ingenerava un sospetto iniziale tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale.
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Da quanto precede discende che la censura del Ministero pubblico relativa all'interpretazione delle lettere è fondata. Ritenendo che la denuncia mendace fosse diretta al solo D.________, la CCRP ha violato il diritto federale.
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5.7 Per quanto concerne le altre condizioni oggettive del reato di denuncia mendace, è indubbio che i destinatari delle lettere anonime scritte da A.A.________ (un ufficio federale nonché membri del legislativo ed esecutivo cantonale) siano delle autorità in senso lato così come previsto dall'art. 303 CP (v. tra gli altri, Cassani, op. cit., n. 13 e seg. ad art. 303 CP). A.A.________ medesimo non lo contesta.
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5.8 La CCRP ha stabilito senza arbitrio che A.A.________ sapeva dell'innocenza di D.________, C.________ nonché dei tre funzionari (G.________, K.________ e J.________). Essa ha ritenuto, perlomeno in modo implicito, che le persone denunciate sulle quali aleggiava il sospetto di corruzione fossero innocenti. Quest'accertamento di fatto vincola la Corte di cassazione penale (v. art. 277bis cpv. 1 PP). Del resto, la corte cantonale si è pronunciata sull'ammissibilità agli atti, secondo le norme di procedura cantonale, dei decreti di non luogo a procedere e di abbandono nei confronti dei denunciati, segnatamente di D.________, seppur prodotti con un certo ritardo (sentenza impugnata consid. 9 pag. 15 e seg.). Questo punto non è stato impugnato da A.A.________ nel suo ricorso di diritto pubblico, di modo che il Tribunale federale è vincolato dall'applicazione delle disposizioni cantonali di procedura fatta dalla corte cantonale. Ora, il giudice chiamato a pronunciarsi sull'imputazione di denuncia mendace è vincolato da decreti di non luogo a procedere (v. DTF 72 IV 74 consid. 1 recentemente confermata dalla sentenza 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2).
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5.9 Per quanto attiene agli elementi soggettivi dell'infrazione di denuncia mendace, A.A.________ non si duole della violazione del diritto federale, ma si limita, riferendosi al suo ricorso di diritto pubblico, a sostenere che essi si basino su accertamenti di fatto arbitrari.
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5.9.1 Dall'esame del ricorso di diritto pubblico emerge che la CCRP ha stabilito senza arbitrio che A.A.________ sapeva dell'innocenza di D.________, C.________, G.________ e degli altri funzionari in relazione alle accuse di corruzione. Questo accertamento vincola il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 PP). L'ultima autorità cantonale ha dedotto questo fatto di natura interiore dalla circostanza esteriore per cui A.A.________ era il solo ad aver seguito le pratiche di D.________ e a essere in contatto con i funzionari accusati di corruzione. Questo modo di procedere non è contrario al diritto federale che, qualora si tratti di determinare quel che una persona sa o vuole, permette per l'appunto di stabilire la volontà dell'interessato mediante l'esame di circostanze esteriori e regole d'esperienza (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
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5.9.2 Il reato di cui all'art. 303 CP implica la volontà dell'autore di veder perseguita sul piano penale la persona denunciata o, quanto meno, che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 17 ad art. 303 CP). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 85 IV 80 consid. 4; Cassani, op. cit., n. 24 ad art. 303 CP; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, § 96 pag. 371).
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5.9.2.1 Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. Vi è negligenza e non dolo qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito. La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta - come detto - di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
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Ciò che l'autore sapeva, voleva o accettava sono questioni di fatto (DTF 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 110 IV 20 consid. 2, 74 consid. 1c) che non possono, in linea di principio, essere riesaminate nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 273 cpv. 1 lett. b e 277bis PP). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall'autorità cantonale da cui quest'ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).
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5.9.2.2 Nel caso concreto, secondo la CCRP, rivolgendosi alle autorità per segnalare una certa leggerezza nell'evasione di talune pratiche, segnatamente quelle di D.________, A.A.________ - che non è uno sprovveduto - non poteva non porre in preventivo che, di fronte alle sue pesanti insinuazioni, il Ministero pubblico avviasse delle indagini, considerato soprattutto che le sue lettere non erano delle denuncie di un querulomane privo di credibilità, bensì un "j'accuse" di un soggetto che appariva informato sui fatti.
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Queste considerazioni evidenziano come A.A.________ fosse conscio del rischio che le sue denuncie potessero indurre ad avviare un'inchiesta penale. Tuttavia l'argomentazione della corte cantonale, che non pone in particolare risalto l'aspetto connesso alla volontà dell'autore, non permette ancora di escludere del tutto la semplice negligenza cosciente. Ciò nonostante, oltre agli elementi ritenuti dalla CCRP che rimarcano l'importanza del rischio noto ad A.A.________, occorre considerare che almeno uno degli scritti è stato indirizzato all'Ufficio federale di polizia. Orbene, tenuto conto degli obiettivi e funzioni del suddetto ufficio (v. art. 9 dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP; RS 172.213.1] nel tenore in vigore al momento dei fatti, RO 2000 296 e seg.) che A.A.________, da giurista qual è, non poteva ignorare, non si può ritenere che egli, inviando a questo ufficio copia della prima lettera del 7 luglio 2000, non abbia voluto l'apertura di un'inchiesta nei confronti di D.________ e perlomeno accettato che le altre persone, implicitamente o espressamente menzionate negli scritti, ne fossero parimenti l'oggetto.
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5.9.3 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso per cassazione di A.A.________ dev'essere respinto, mentre quello del Ministero pubblico accolto per quanto attiene all'accusa di denuncia mendace.
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5.10 Resta ancora da vagliare il ricorso del Ministero pubblico nella misura in cui lamenta la violazione da parte della CCRP dell'art. 320 CP.
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5.10.1 Giusta l'art. 320 n. 1 CP, chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di un'autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione si rende colpevole di violazione del segreto d'ufficio. Per segreto ai sensi di questa disposizione s'intende l'informazione nota o accessibile solo a una ristretta cerchia di persone e il cui detentore vuole che resti riservata e ha un interesse legittimo perché tale rimanga (v. DTF 114 IV 44 consid. 2). Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale (DTF 127 IV 122 consid. 1 pag. 125).
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5.10.2 Nella fattispecie, in relazione allo scritto del 2 ottobre 2001 inviato da B.A.________ al deputato I.________, la corte cantonale ha ritenuto che il reato di violazione del segreto d'ufficio non fosse realizzato in quanto non è stato accertato che A.A.________ fosse a conoscenza di tale invio. Neppure per gli scritti del 12 settembre e del 27 ottobre 2001 essa ha ammesso l'esistenza dell'infrazione di cui all'art. 320 CP considerando come il TRAM fosse legittimato a conoscere i segreti rivelati da A.A.________.
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5.10.2.1 Nella misura in cui il Ministero pubblico tenta di dimostrare che A.A.________ sapesse dell'invio del 2 ottobre 2001, egli si scosta dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale; su questo punto il suo gravame si rivela pertanto inammissibile (art. 273 e 277bis PP). Non essendo al corrente della lettera del 2 ottobre 2001, sotto il profilo soggettivo, A.A.________ non si è reso colpevole di violazione del segreto d'ufficio in relazione alla trasmissione, da parte di sua moglie, di informazioni coperte da segreto.
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A B.A.________ difetta la qualità di funzionario. In quanto extranea, non può essere considerata autrice di violazione del segreto d'ufficio. La partecipazione, nella forma della complicità, di un extraneus a un reato speciale può essere ritenuta solo ove l'autore abbia commesso almeno un tentativo (DTF 111 IV 74 consid. 5b). Visto quanto sopra esposto, nella fattispecie, questa condizione non è adempiuta. Il Ministero pubblico obietta che la punibilità dell'autore principale non è una condicio sine qua non per la punibilità del complice. Su questo punto, egli però misconosce manifestamente la giurisprudenza alla quale si riferisce, per cui la condanna del complice non implica che l'infrazione principale sia stata giudicata, ma solo che sia stata perpetrata e che sia punibile (DTF 106 IV 413 consid. 8c e rinvii).
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5.10.2.2 Sempre in relazione alla lettera del 2 ottobre 2001, il Ministero pubblico ritiene che A.A.________ abbia violato il segreto di funzione quanto meno per omissione. Questi avrebbe reso accessibile a sua moglie le informazioni coperte da segreto che sono poi state trasmesse al gran consigliere I.________. B.A.________ si sarebbe così resa colpevole di complicità in violazione del segreto d'ufficio commesso per omissione dal di lei marito.
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5.10.2.2.1 Dinanzi alle autorità penali, ad A.A.________ non è stato rimproverato d'aver portato a conoscenza di sua moglie informazioni riservate, né di averle in altro modo reso accessibili tali informazioni, ciò che esclude la sua condanna.
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5.10.2.2.2 Per quanto attiene a B.A.________, si pone la questione di sapere se si sia resa colpevole di complicità dell'ipotetica omissione di suo marito.
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Giusta l'art. 25 CP, il complice è colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Dal profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale una contribuzione causale alla realizzazione dell'infrazione, di modo che senza il suo contributo gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo. Dal profilo soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda conto che apporta il suo concorso a un atto delittuoso determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che conosca a grandi linee l'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione dell'atto (DTF 121 IV 109 consid. 3a; 117 IV 186 consid. 3). Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc pag. 69; 121 IV 109 consid. 3a; 118 IV 309 consid. 1a).
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Nella fattispecie, atteso che A.A.________ non sapeva che sua moglie avrebbe trasmesso informazioni riservate al deputato I.________, la violazione del segreto potrebbe consistere nella sola acquisizione di tali informazioni da parte di B.A.________. Orbene, in un simile caso non si scorge quale possa essere la contribuzione causale della donna alla realizzazione dell'infrazione che risulterebbe integralmente consumata con il semplice fatto di averle reso accessibili le informazioni (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 320 CP; Niklaus Oberholzer, Commentario basilese, Basilea 2003, n. 9 ad art. 320 CP; Donatsch/ Wohlers, op. cit., § 111 pag. 470). Se si dovesse seguire la tesi del Ministero pubblico, si giungerebbe a un risultato assurdo: ogni persona a cui un funzionario rivela delle informazioni coperte da segreto, che non le sarebbero altrimenti accessibili, dovrebbe essere condannata per complicità in violazione del segreto di funzione. Manifestamente tale non è il senso dell'art. 320 CP.
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Su questo punto il gravame del Ministero pubblico dev'essere respinto.
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5.10.2.3 Il Ministero pubblico si duole dipoi del proscioglimento di A.A.________ dall'imputazione di violazione del segreto d'ufficio in relazione al ricorso del 12 settembre 2001 e al memoriale del 18/27 ottobre 2001 trasmessi al TRAM. La CCRP ha infatti ritenuto che, quale autorità giudiziaria superiore chiamata a pronunciarsi sulla destituzione di A.A.________, al TRAM potevano essere trasmesse le informazioni riservate, necessarie sia al ricorrente per contrastare il suo licenziamento sia al tribunale per esprimersi in merito alla censura di disparità di trattamento sollevata da A.A.________.
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5.10.2.3.1 L'obbligo di confidenzialità esiste anche tra i diversi settori dell'amministrazione (Oberholzer, op. cit., n. 9 ad art. 320 CP) eccezion fatta per i superiori gerarchici e i colleghi dello stesso servizio che esercitano le medesime attribuzioni (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, n. 5.3.3.5 pag. 236). Questo dovere esiste a maggior ragione tra i poteri esecutivo e giudiziario (v. Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 320), riservati i casi di assistenza giudiziaria e amministrativa espressamente previsti dalla legge, casi non presenti nella fattispecie. Ne consegue che, di regola, qualora un funzionario intervenga in una procedura giudiziaria, in veste segnatamente di parte o di testimone, per esprimersi su fatti coperti dal segreto di funzione, egli non può farlo senza aver in precedenza ottenuto un'autorizzazione (v. per i funzionari federali: Roland Hauenstein, Die Ermächtigung in Beamtenstrafsachen des Bundes, tesi bernese, Berna 1995, pag. 118 e segg.). È ciò che prevede in modo generale l'art. 320 n. 2 CP. L'autorità competente e le condizioni alle quali il detentore del segreto può essere svincolato dall'obbligo di riservatezza sono determinate dal diritto federale, cantonale o comunale che disciplina la collettività da cui dipende il detentore del segreto (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 111 pag. 474 e seg.; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 320 CP; Oberholzer, op. cit., n. 14 ad art. 320 CP). Per i funzionari ticinesi si tratta dell'autorità di nomina (art. 30 della legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti; LORD/TI; RL 2.5.4.1). A tenore dell'art. 30 LORD/TI, senza il permesso dell'autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d'ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni (cpv.1). Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego (cpv. 2). L'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico (cpv. 3).
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5.10.2.3.2 A talune condizioni, si può senz'altro ammettere con la dottrina citata dalla CCRP che la divulgazione che avviene attraverso la via di servizio, di ricorso o di assistenza, a persone quali autorità o funzionari, che si devono occupare del caso, non adempia la fattispecie penale dell'art. 320 CP (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 111 pag. 470 e seg; Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 320 CP). Sennonché tale affermazione non ha quella portata così generale che le vorrebbe attribuire la CCRP. Per Corboz, invero, essa concerne la comunicazione autorizzata secondo l'andamento normale del servizio (Corboz, ibid.); per contro la comunicazione resta punibile qualora l'autorità o il funzionario a cui è destinata non deve occuparsi dei fatti coperti da segreto, sebbene sia, a sua volta, tenuto al segreto di funzione (Donatsch/ Wohlers, op. cit., § 111 pag. 470; più esplicito: Jörg Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2a ed., Zurigo 1996, § 109 pag. 423).
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Nella fattispecie, non si è in presenza di un caso di assistenza giudiziaria o amministrativa. La via di servizio, per definizione, non concerne che le comunicazioni interne all'amministrazione. Quanto poi alla divulgazione effettuata nell'ambito di una procedura di ricorso, ultima ipotesi della triade prospettata dalla dottrina, questa possibilità non può concernere che il ricorso amministrativo interno all'amministrazione stessa o il ricorso a un'autorità di sorveglianza. In questo caso l'impunibilità della divulgazione trova la sua giustificazione nel potere gerarchico dal quale derivano, segnatamente, il potere di controllo - che permette all'autorità superiore di informarsi liberamente sull'intera attività amministrativa dei servizi che le sono subordinati - nonché il potere di avocazione (v. su queste nozioni: Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, n. 1.2.1.1 pag. 10 e seg. e n. 5.3.3.5 pag. 236). Nel caso concreto, i casi dei funzionari di cui intendeva prevalersi A.A.________ non erano dei fatti sui quali il TRAM era chiamato a pronunciarsi e neppure ne era stato investito. Essi dovevano servire, tutt'al più, a nutrire la riflessione del tribunale in merito alla disparità di trattamento lamentata nel ricorso e costituire la ratio decidendi della sua decisione nel caso di A.A.________. Il semplice interesse dell'autorità giudiziaria, o addirittura la necessità risentita, a conoscere casi simili a quello in cui era chiamata a statuire non basta a rendere lecita la divulgazione di informazioni riservate da parte del funzionario tenuto al segreto e di cui questi intende prevalersi per difendere la sua posizione. Per completare quanto precede, giova osservare che il caso in rassegna non è paragonabile a quello oggetto della sentenza DTF 116 IV 56 (in particolare consid. II.1b pag. 65) nel quale le informazioni, considerate determinanti per la condotta del dipartimento, erano sì state trasmesse senza rispettare la via di servizio, ma a destinazione di un superiore gerarchico.
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La sentenza cantonale, che misconosce la nozione di segreto di funzione, viola il diritto federale. L'impugnativa del Ministero pubblico è pertanto accolta e la causa rinviata alla corte cantonale perché esamini le ulteriori condizioni dell'infrazione.
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5.11 In quanto ammissibile, il ricorso del Ministero pubblico è parzialmente accolto. Esso è respinto nella misura in cui contesta il proscioglimento di B.A.________. Parzialmente soccombente, l'accusatore pubblico è nondimeno dispensato dal pagamento delle spese (art. 278 cpv. 2 PP). Per la parte in cui risulta vincente, non ha comunque diritto ad indennità (art. 278 cpv. 3 PP). Non essendo patrocinata da un avvocato, non vi è motivo di assegnare ripetibili per la sede federale a B.A.________.
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Il ricorso per cassazione di A.A.________ è respinto. Fin dall'inizio privo di esito favorevole, la sua domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento (art. 152 cpv. 1 OG unitamente agli art. 245 e 278 cpv. 1 PP). Le spese sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 278 cpv. 1 PP). Nel fissare la tassa di giustizia si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria e del fatto che il Procuratore pubblico risulta parzialmente soccombente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico di A.A.________ è respinto.
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2.
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Il ricorso per cassazione di A.A.________ è respinto.
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3.
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Le domande di assistenza giudiziaria di A.A.________ sono respinte.
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4.
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Le tasse di giustizia, per complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico di A.A.________.
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5.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione del Ministero pubblico del Cantone Ticino è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
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6.
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Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 agosto 2007
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: La cancelliera:
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