BGer 2A.773/2006 |
BGer 2A.773/2006 vom 07.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.773/2006 /biz
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Decreto del 7 settembre 2007
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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permesso di dimora,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 17 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
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visto:
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la lettera del 4 settembre 2007 con cui la ricorrente ha dichiarato ritirare il ricorso da lei presentato il 19 dicembre 2006;
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considerato:
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che anche se il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF), in concreto si applica tuttora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; cfr. art. 132 cpv. 1 LTF);
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che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG);
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che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Decreta:
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1.
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La causa 2A.773/2006 è stralciata dai ruoli per desistenza.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 7 settembre 2007
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico:
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