BGer 6B_567/2007 |
BGer 6B_567/2007 vom 30.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_567/2007 /viz
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Sentenza del 30 settembre 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza.
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A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
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2.
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La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente è una semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 settembre 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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