BGer I 724/2006 |
BGer I 724/2006 vom 19.10.2007 |
Tribunale federale
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I 724/06 {T 7}
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Sentenza del 19 ottobre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, ricorrente,
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contro
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P.________, opponente, rappresentato dallo Studio L.________.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006.
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Fatti:
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A.
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In data 15 dicembre 2003 P.________, nato nel 1952, docente di educazione fisica di scuola media, ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando un'inabilità addebitabile segnatamente a una grave spondilolistesi L5.
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Per decisione del 5 gennaio 2005, sostanzialmente confermata il 18 agosto seguente anche in seguito all'opposizione interposta dallo Studio L.________ per conto dell'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha negato il diritto a una rendita per carenza di invalidità di grado pensionabile. Ritenuta un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale e una piena abilità in un'attività sostitutiva confacente, quale quella di maestro di scuola elementare, per la quale l'interessato aveva conseguito l'abilitazione nel 1972, l'amministrazione, dopo avere accertato un reddito da valido di 105'443.- e un reddito da invalido di fr. 73'728.- (anno di riferimento: 2003), ha infatti determinato un grado d'invalidità del 30%, insufficiente per il diritto a una rendita.
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B.
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Assistito dallo Studio L.________, P.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio (pronuncia del 24 luglio 2006). In particolare, la Corte cantonale ha ritenuto non poter concludere, sulla sola base degli atti di causa, con la sufficiente chiarezza che l'assicurato potesse effettivamente essere reintegrato quale docente di scuola elementare.
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C.
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L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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Sempre patrocinato dallo Studio L.________, P.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura è disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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3.
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Oggetto del contendere è unicamente la decisione con la quale il primo giudice ha rinviato l'incarto all'amministrazione per valutare, oggettivamente e con la necessaria chiarezza, la possibilità di accesso dell'assicurato alla carriera di docente di scuola elementare. Pacifica è per contro la situazione dal profilo medico e l'accertata piena capacità lavorativa dell'assicurato a svolgere attività sostitutive leggere.
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4.
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Unitamente alla risposta, l'assicurato ha domandato, in via principale, l'assegnazione di una rendita AI nella misura minima del 50%. Dal momento però che egli non ha impugnato il giudizio cantonale, il resistente poteva unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione, integrale o parziale, del ricorso, ma non aveva la possibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'opponente intesa a (direttamente) ottenere l'erogazione di una prestazione è irricevibile in questa sede (DTF 124 V 153 consid. 1 pag. 155 con rinvio).
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5.
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L'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti il diritto a una rendita AI. A tale esposizione può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione.
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6.
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6.1 L'istanza precedente ha ritenuto che il solo fatto che formalmente il diploma della magistrale di X.________ conseguito nel 1972 gli consenta di partecipare direttamente ai concorsi, non significherebbe ancora che l'assicurato possa anche effettivamente accedere alla professione di docente di scuola elementare. Egli non avrebbe infatti mai esercitato tale attività, essendo sempre e solo stato occupato quale docente di educazione fisica di scuola media. A determinare però la decisione di rinvio per ulteriori accertamenti sarebbero in particolare state le osservazioni della consulente in integrazione professionale, la quale, dopo avere tra l'altro raccolto informazioni presso l'alta scuola pedagogica e avere precisato, in occasione del suo rapporto finale del 29 dicembre 2004, che con il diploma della scuola magistrale "e seguendo solo i corsi di didattica" l'assicurato potrebbe lavorare in quest'ambito, rispondendo a una precisa richiesta del servizio giuridico dell'UAI e previa interpellazione del responsabile dell'Ufficio cantonale delle scuole comunali, ha evidenziato che "attualmente, non sussistono corsi di riallenamento per rinfrescare le nozioni apprese" dall'interessato nel 1972. In tali condizioni, il giudice cantonale ha retrocesso gli atti all'UAI per (ri)valutare le oggettive (non congiunturali) possibilità di accesso alla professione di docente di scuola elementare ed esaminare, dopo nuovo contatto con gli uffici competenti, se nonostante il conseguimento della patente nel 1972 e nonostante non abbia mai insegnato in quella funzione, l'assicurato possa effettivamente essere assunto quale docente di scuola elementare e se eventuali corsi di didattica necessari a tal fine siano o meno (prossimamente) disponibili, atteso che altrimenti la professione non potrebbe ritenersi oggettivamente accessibile. Per il resto, ha disposto che in occasione degli ulteriori accertamenti l'amministrazione dovrà pure stabilire se la situazione valetudinaria dell'interessato sia compatibile con alcune attività (segnatamente: lezioni all'aperto, passeggiate, settimane verdi, bianche e sportive) e non sia in definitiva d'ostacolo alla prospettata professione di docente di scuola elementare. Altrimenti, qualora si imponesse un diverso reinserimento dell'interessato quale insegnante di corsi a opzione e/o serali, il primo giudice ha ordinato all'amministrazione di procedere nuovamente alla determinazione del reddito da invalido (alternativo) e di calcolare nuovamente l'invalidità.
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6.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere operato un accertamento manifestamente inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Sostanzialmente fa valere che la fattispecie non necessiterebbe affatto di ulteriori approfondimenti e che gli atti dimostrerebbero in maniera inequivocabile la possibilità per l'assicurato di essere direttamente reintegrabile, in qualità di docente di scuola elementare, sul mercato del lavoro equilibrato, senza necessità di una riformazione professionale ad hoc e senza perciò necessità di frequentare dei corsi di didattica, di abilitazione o di aggiornamento.
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7.
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La valutazione relativa all'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute e, strettamente connessa, la determinazione del reddito da invalido, nella misura in cui poggiano, come in concreto, su un apprezzamento delle prove nella singola fattispecie, sono accertamenti di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.). Esse sono di conseguenza, per quanto detto in relazione al potere cognitivo di questa Corte (consid. 2), ampiamente sottratte alla possibilità di riesame da parte del Tribunale federale.
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Orbene, se il Tribunale cantonale, sulla base delle non proprio chiarissime dichiarazioni agli atti, è pervenuto alla convinzione di non potere addivenire a un chiaro e attendibile giudizio sull'effettiva possibilità dell'assicurato di essere reintegrato quale docente di scuola elementare, i suoi accertamenti e la valutazione di procedere a un complemento istruttorio non possono dirsi manifestamente inesatti. Resta infatti da considerare che se le autorità intervenute hanno pur dato atto della possibilità dal profilo meramente formale di accedere a un concorso per l'assunzione di docente di scuola elementare, la consulente in integrazione, nella sua presa di posizione del 16 agosto 2005, ha nondimeno aggiunto che "attualmente, non sussistono corsi di riallenamento per rinfrescare le nozioni apprese" dall'assicurato nel 1972, lasciando così sottintendere l'esistenza, anche se non nel momento specifico, di simili corsi e soprattutto l'opportunità per l'assicurato di seguire simili corsi. Diversamente infatti non si comprenderebbe il senso di questa precisazione fornita in risposta alla richiesta del giurista dell'UAI che le aveva chiesto di precisare "in modo particolare se l'assicurato deve seguire dei corsi di didattica".
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Non può per contro essere considerata in questa sede la nuova dichiarazione 16 agosto 2006 del direttore delle scuole comunali, compiegata dall'UAI con il ricorso di diritto amministrativo, non fosse altro perché essa configura un inamissibile novum con riferimento a fatti che già potevano essere allegati, nella stessa forma, in sede riscorsuale cantonale.
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Ne discende che il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto, anche con riferimento alla contestazione degli ulteriori accertamenti ordinati dal primo giudice che serviranno a chiarire l'effettiva accessibilità della professione per l'assicurato.
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8.
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La procedura è onerosa (art. 134 OG nella versione in vigore dal 1° luglio 2006). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Vincente in lite, l'opponente, rappresentato da uno studio di consulenza legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
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3.
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Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 ottobre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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