BGer 5A_473/2007
 
BGer 5A_473/2007 vom 02.11.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_473/2007 /PIA /biz
Decreto del 2 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
C.________,
patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari,
opponenti.
Oggetto
obbligo d'informazione, divorzio,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 23 luglio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Il presidente
visto:
che il 31 agosto 2007 la A.________SA ha impugnato al Tribunale federale la sentenza 23 luglio 2007 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un suo appello presentato contro un decreto di edizione emanato nell'ambito della causa di divorzio pendente fra B.________ e C.________;
che con decreto 26 settembre 2007 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso;
che con lettera 25 ottobre 2007 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
considerato:
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili, gli opponenti non avendo formulato osservazioni alla domanda di effetto sospensivo e non essendo stati invitati a produrre una risposta al ricorso;
decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2007
Il presidente: Il cancelliere: