BGer 2C_626/2007 |
BGer 2C_626/2007 vom 12.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_626/2007
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Decreto del 12 novembre 2007
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________ e B.________,
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6500 Bellinzona,
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ricorrenti, patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni, viale Stazione 2, casella postale 1017, 6500 Bellinzona,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
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Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2005,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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la lettera del 9 novembre 2007 con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il loro ricorso;
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considerando:
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che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
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che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie devono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio (cfr. anche art. 66 cpv. 5 LTF);
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
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che, visto quanto precede, il decreto del 9 novembre 2007 con cui è stato fissato un termine ai ricorrenti per fornire un anticipo delle spese giudiziarie è annullato;
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa 2C_626/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste ai carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (per informazione).
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Losanna, 12 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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