BGer 5A_684/2007 |
BGer 5A_684/2007 vom 29.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_684/2007 /viz
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Decreto del 29 novembre 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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X.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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Y.________ AG,
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Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
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6900 Lugano,
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opponenti.
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Oggetto
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effetto sospensivo (comminatoria di fallimento),
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ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata;
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che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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per questi motivi, il Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 29 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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