BGer 6B_370/2007 |
BGer 6B_370/2007 vom 12.03.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_370/2007 /biz
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Sentenza del 12 marzo 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Zünd, Ferrari,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Commisurazione della pena,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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l'8 giugno 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 16 marzo 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere:
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in correità con C.________, tra aprile 2005 e ottobre 2005, tra la Svizzera e l'Italia, organizzato e messo in atto in quattro occasioni il trasporto e l'esportazione in Italia di complessivi 29 chili e 46 grammi di cocaina;
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in correità con B.________, tra il 26 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006, tra la Svizzera e l'Italia in un'occasione fatto preparativi per il trasporto e l'esportazione in Italia di un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché organizzato ed eseguito in due occasioni il trasporto e in parte l'esportazione in Italia di un quantitativo complessivo di 39 chili e 689 grammi di cocaina.
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In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali infliggeva a A.________ una pena detentiva di 12 anni computato il carcere preventivo sofferto.
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B.
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Con sentenza dell'8 giugno 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso interposto da A.________. Chiamata, in particolare, a esaminare la commisurazione della pena operata dai giudici di merito, essa ne confermava l'entità.
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C.
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A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Egli domanda che la pena detentiva inflittagli sia ridotta a sette anni, computato il carcere preventivo sofferto. Postula altresì di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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D.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
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2.
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Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.
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2.1 Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
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2.2 Come nel vecchio diritto, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica così la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenza 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
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Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione di "risultato dell'attività illecita" rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745).
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2.3 Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena. Questa disposizione conferisce dunque un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii).
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2.4 Con il titolo marginale "Obbligo di motivazione", l'art. 50 CP riprende l'attuale giurisprudenza (FF 1999 1747) prevedendo che, se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che il giudice deve indicare, nella sua decisione, gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, di modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Non gli incombe tuttavia di indicare in cifre o percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c).
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3.
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A mente del ricorrente, le autorità cantonali avrebbero abusato del loro potere d'apprezzamento. Nel valutare la colpa dell'autore, la Corte di merito, con il successivo avallo della CCRP, avrebbe attribuito troppa importanza al quantitativo di cocaina trasportato e sopravvalutato il ruolo effettivo rivestito dall'insorgente nel traffico di stupefacenti. A torto, inoltre, il fatto che egli sia entrato e rimasto in contatto con personaggi di caratura elevata nel campo della delinquenza sarebbe stato considerato quale elemento di aggravamento della colpa. Così facendo, i giudici avrebbero valutato due volte lo stesso elemento - l'importanza del traffico - la prima in relazione al quantitativo di sostanza trattato, la seconda in relazione ai diversi personaggi con cui era in contatto il ricorrente.
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3.1 Dopo aver ricordato che, per i reati di droga, il criterio decisivo nella commisurazione della pena è il grado di colpa e non tanto il quantitativo di stupefacente trattato, la CCRP ha comunque precisato che quest'ultimo resta un elemento pertinente di cui occorre tener conto. Più droga viene immessa sul mercato, infatti, più è messa in pericolo la salute delle persone. Nella fattispecie il ricorrente era consapevole del quantitativo di cocaina trasportata, in quanto provvedeva personalmente a contare e pesare le placche ricevute. È stato poi valutato il suo ruolo. A.________ non era un semplice corriere occasionale posto alla guida di una vettura carica di droga, bensì un trasportatore di alto livello che godeva della fiducia dei trafficanti al punto da divenire un dipendente regolare e venir incaricato, nell'arco di una decina di mesi, di ben 6 trasporti con quantitativi di stupefacenti sempre più importanti. Era poi lui ad avere i contatti sia con i fornitori sia con gli acquirenti, a essere contattato e a ricevere le istruzioni per ogni viaggio. Era quindi il ricorrente che trattava con chi contava, assumendo in questo modo un ruolo gerarchico superiore rispetto ai correi - C.________ e B.________ - da lui coinvolti. Con il suo comportamento A.________ ha dimostrato viepiù una concreta volontà criminale saldamente instaurata, volontà che non è stata intaccata né con l'arresto di C.________ né, ancor meno, con il trasporto del 26 gennaio 2006 andato a vuoto a causa di un controllo di polizia, circostanze che avrebbero invece dovuto costituire per lui un campanello d'allarme. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato remore di alcun tipo rimanendo in contatto con personaggi di caratura elevata nel campo delinquenziale. Infine, è stato ritenuto che egli ha agito per mero fine di lucro, anche se perché pressato dai debiti, circostanza quest'ultima che è stata considerata a suo favore.
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3.2 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell'autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa pag. 196, 202 consid. 2d/cc pag. 206). Questo non significa però che la quantità di droga oggetto dell'infrazione sia un fattore di second'ordine o di contorno come preteso nel gravame, ma solo che è uno degli aspetti da prendere in considerazione. La colpa dell'autore non può quindi essere definita grave solo in funzione del quantitativo di sostanza stupefacente, ma in relazione agli altri criteri pertinenti. Orbene, la CCRP ha certo biasimato il ricorrente per l'ingente quantitativo di cocaina trasportato, ma ha comunque precisato che questo è stato solo uno dei diversi elementi valutati per determinare la gravità della colpa. Colpa che è stata ritenuta importante soprattutto in relazione all'intesa e continuata attività illecita di A.________ che, nell'arco di dieci mesi, oltre al trasporto del 26 gennaio 2006 andato a vuoto, ha effettuato ben sei viaggi con rilevanti quantitativi di cocaina. Invano l'insorgente lamenta di essere stato condannato a una pena degna dei più grandi capi del narcotraffico mondiale, quando invece egli è stato un semplice corriere. Così facendo si diparte dagli accertamenti di fatto cantonali in modo inammissibile in questa sede (v. art. 105 cpv. 1 LTF). È stato infatti ritenuto che il ricorrente non era un mero trasportatore più o meno consapevole del traffico, ma vero e proprio uomo di fiducia dei trafficanti, avente anche un ruolo gerarchico superiore rispetto ai due correi. Considerare poi che A.________, oltre ad aver trasportato un'importante quantità di cocaina, non ha avuto esitazioni a entrare e rimanere in contatto con personaggi di caratura elevata nel campo della delinquenza non equivale a valutare doppiamente l'elemento dell'importanza del traffico. Il quantitativo di cocaina oggetto dell'infrazione è stato valutato in relazione al risultato dell'attività illecita, i rapporti con i fornitori e acquirenti in relazione al modo di esecuzione (v. consid. 2.2). Si tratta dunque di due fattori ben diversi e di cui, giustamente, occorreva tener conto.
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Infondata è infine la censura di disparità di trattamento sollevata nel ricorso in rapporto a pene irrogate dai Tribunali cantonali a boss del narcotraffico. Posto come le disparità in materia di commisurazione della pena sono di norma riconducibili al principio dell'individualizzazione delle pene (DTF 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a), raffrontare la pena irrogata nella fattispecie con quelle pronunciate in altri casi di traffico di droga basandosi unicamente sui quantitativi di stupefacenti è errato. Già si è detto, infatti, che il quantitativo di stupefacenti è solo uno dei criteri per determinare la colpa dell'autore. Considerati gli innumerevoli fattori che intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si rivelano per lo più infruttuosi.
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4.
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Il ricorrente critica poi la CCRP per aver ritenuto il suo rifiuto di fornire i nomi delle persone a capo del traffico di droga un ostacolo per una riduzione della pena. Posto come l'accusato abbia il diritto di tacere, financo di mentire, non gli può essere rimproverato il suo silenzio e ancor meno venir valutato, come nella fattispecie, alla stregua di una circostanza aggravante.
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Su questo punto l'insorgente travisa le motivazioni addotte dalla CCRP. L'autorità cantonale infatti non ha disconosciuto al ricorrente il diritto di non rispondere, ma semplicemente preso atto della sua attitudine omertosa. Il suo rifiuto di collaborare, in specie fornendo i nomi dei responsabili del traffico, non ha comportato un aggravamento della pena, ma è stato valutato in modo neutro dai giudici ticinesi avendo soltanto osservato che per tale comportamento processuale A.________ non poteva beneficiare di quella riduzione di pena che gli sarebbe stata accordata qualora avesse pienamente collaborato con la giustizia.
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5.
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Pur riconoscendo numerosi fattori a suo favore, il ricorrente sostiene che né la Corte delle assise criminali né la CCRP avrebbero dato il giusto peso alle diverse circostanze attenuanti ritenute. In particolare, il principio della risocializzazione del reo e gli effetti che la pena avrà sulla sua vita sono stati sottovalutati. Ponderati correttamente tutti gli elementi a favore di A.________ e considerato pure il suo proscioglimento da due imputazioni contenute nell'atto d'accusa, la pena detentiva di 12 anni concretamente irrogatagli si palesa eccessivamente severa, in particolare se confrontata con la richiesta di 13 anni di pena detentiva formulata dalla pubblica accusa. L'insorgente inoltre si duole del mancato riconoscimento in sede cantonale del suo ravvedimento; l'ammissione delle sue colpe e la sua richiesta di essere posto in anticipata espiazione della pena sarebbero stati dei chiari segnali in questa direzione che le autorità cantonali non hanno colto. Egli lamenta pure una violazione dell'obbligo di motivazione sancito all'art. 50 CP. A mente del ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto indicare quale sarebbe stata la pena inflitta senza l'applicazione delle circostanze attenuanti riconosciutegli. Non sarebbe dato di sapere da quale base di calcolo si sia sviluppato il ragionamento delle Corti; queste non avrebbero minimamente spiegato in che modo sono pervenute a quantificare la pena finalmente irrogata al condannato. La motivazione della sentenza non permetterebbe infatti di comprendere in particolare che peso è stato dato dai giudici alle circostanze di attenuazione della pena e che influenza hanno concretamente avuto sull'entità della pena finale.
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5.1 A favore di A.________ sono stati ritenuti l'incensuratezza, il basso compenso pattuito per il trasporto della cocaina, la situazione familiare, le difficoltà finanziarie che l'hanno spinto a delinquere, il fatto di non aver disdegnato lavori pesanti e di essersi saputo riciclare in altre attività quando problemi di salute gli hanno impedito di lavorare come muratore. È stato poi tenuto conto che parte della droga, circa una trentina di chili, non è finita sul mercato ma sequestrata dalla polizia. Pur considerando a suo favore la richiesta di essere posto in esecuzione anticipata della pena nonché le ammissioni fatte al dibattimento di aver saputo da subito che la merce da trasportare era cocaina, non gli è stata concessa quella riduzione di pena che sarebbe stata accordata in caso di piena collaborazione, avendo l'accusato rifiutato di fare anche soltanto un nome. Infine, non gli è stata riconosciuta alcuna attenuante per pentimento in quanto il ricorrente non ha mai dato segni di ravvedimento. Confermando la commisurazione della pena effettuata dalla Corte, la CCRP ha rilevato che i primi giudici non hanno fatto prova di magnanimità nel condannare A.________ a una pena detentiva di 12 anni nonostante i numerosi elementi ritenuti a suo favore. Sennonché egli non poteva comunque aspettarsi clemenza, visti il suo elevato grado di colpa, la facilità dimostrata nel delinquere ripetutamente e pesantemente nonché il comportamento omertoso assunto nel rifiutare completa collaborazione.
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5.2 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i giudici cantonali non hanno ignorato le ammissioni del ricorrente fatte al dibattimento, fattore questo che è stato invece ritenuto a suo favore. Tuttavia, malgrado tali ammissioni, A.________ non ha espresso alcun pentimento, in particolare riconoscendo di aver sbagliato. Pertanto, e nonostante la sua richiesta di essere posto in anticipata esecuzione di pena, le Corti cantonali potevano senza abusare del loro potere d'apprezzamento rifiutare di riconoscere all'accusato l'attenuante del pentimento.
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5.3 Nel commisurare la pena, la Corte di merito ha inoltre considerato quale fattore di maggior sensibilità alla sanzione la situazione familiare del ricorrente, padre di tre figli di cui uno in tenera età. Essa ha pure valutato il principio della risocializzazione del reo, affermando comunque che, dopo l'espiazione di una pena di pur lunga durata, A.________ - oggi non ancora quarantenne - potrà ancora rifarsi una vita. A questo proposito, il ricorrente assevera che questi due aspetti avrebbero dovuto condurre i giudici a pronunciare una pena meno severa, non essendo obbligati a infliggere una pena commisurata alla colpa dell'autore. Orbene, come già esposto, la colpa resta il criterio determinante per commisurare la pena, gli altri elementi permettendo unicamente di effettuare correzioni marginali (v. consid. 2.2).
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5.4 Nella fattispecie, in ossequio a quanto sancito all'art. 50 CP, le autorità cantonali hanno esaurientemente esposto tutte le circostanze pertinenti per la commisurazione della pena, sia a favore che a sfavore del condannato. Certo, a fronte della richiesta di pena formulata dalla pubblica accusa e del proscioglimento da due capi d'imputazione, la pena detentiva di 12 anni inflitta al ricorrente parrebbe non tener in debita considerazione tutti gli elementi ritenuti a suo favore. Tuttavia, come già rettamente osservato dalla CCRP, la Corte giudicante non è vincolata dalla richiesta di pena della pubblica accusa. E non le incombe neppure, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, di motivare perché se ne discosta, l'art. 50 CP imponendo al giudice unicamente di esporre le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e non di giustificare la pena in funzione di quanto richiesto dalla pubblica accusa. Diversamente da quanto preteso nel gravame, il giudice non è tenuto a esprimere in cifre o percentuali il peso che accorda a ogni elemento ritenuto, è sufficiente che la sua motivazione permetta di discernere quali fattori ha preso in considerazione per commisurare la pena e se sono stati valutati in senso attenuante o aggravante. Nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata adempie queste esigenze. La censura di violazione dell'art. 50 CP si rivela pertanto infondata.
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6.
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In definitiva, il ricorrente non indica nessun elemento pertinente, idoneo a modificare la pena, che sia stato omesso o considerato a torto dai giudici. Come già implicitamente rilevato dalla CCRP, la Corte delle assise criminali ha inflitto una pena severa al ricorrente. Essa, tuttavia, si situa ancora nell'ampia cornice edittale prevista in caso di ripetuta infrazione aggravata alla LStup (art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup e art. 40 CP). La colpa dell'autore è stata considerata grave, avendo egli trasportato poco meno di 70 chili di cocaina nell'arco di dieci mesi per mero fine di lucro, ancorché pressato dai debiti, e diventando l'uomo di fiducia sia dei fornitori che degli acquirenti. Nonostante tutti i fattori ritenuti a suo favore, la pena detentiva di 12 anni non appare dunque severa a tal punto da costituire un abuso del potere d'apprezzamento. Ne segue che il ricorso, infondato, dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
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7.
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Visto questo esito processuale, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale al Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Ministero pubblico della Confederazione
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Losanna, 12 marzo 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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