BGer 5A_168/2008
 
BGer 5A_168/2008 vom 07.04.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_168/2008 /biz
Sentenza del 7 aprile 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________, C.________ e D.________,
opponenti, patrocinati dall'avv. Valeria Galli.
Oggetto
inventario assicurativo,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 8 novembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ tendente alla confezione di un inventario assicurativo nella successione del padre;
che con sentenza 10 gennaio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio presentato da A.________ irricevibile, siccome tardivo e privo di una motivazione pertinente;
che il 26 febbraio 2008 A.________ si è rivolta al Tribunale federale con uno scritto, in cui descrive la procedura di apertura del testamento e accusa i fratelli di essersi appropriati dei beni della successione paterna;
che con lettera 10 marzo 2008 A.________ ha espressamente chiesto la continuazione della procedura ricorsuale;
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
che, in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 19 gennaio 2008, motivo per cui il ricorso datato 26 febbraio 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela manifestamente tardivo;
che inoltre gli scritti della ricorrente non contengono una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti