BGer 1B_117/2008
 
BGer 1B_117/2008 vom 13.05.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_117/2008 /biz
Sentenza del 13 maggio 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. Marco Villa, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; richiesta di effetto sospensivo (congiunzione di procedimenti),
ricorso contro la decisione emanata il 2 maggio 2008 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Ursula Züblin.
Considerando:
che con decisione del 21 aprile 2008 il Procuratore pubblico ha congiunto il procedimento penale aperto nei confronti di A.________ con quelli promossi contro altri imputati;
che avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR);
che, con giudizio del 2 maggio 2008, il GIAR ha respinto, in quanto ricevibile, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che contro questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, con il quale chiede di concedere al rimedio effetto sospensivo nel senso di ordinare la sospensione del termine di deposito degli atti scadente il 9 maggio 2008, di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso che al reclamo sia concesso l'effetto sospensivo e quindi sospeso il termine in questione;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1);
che i ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110);
che la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF);
che il ricorrente, rilevato che si è in presenza di una decisione incidentale, accenna al fatto ch'essa gli arrecherebbe un pregiudizio irreparabile, poiché la mancata concessione dell'effetto sospensivo al reclamo comportante la decorrenza del termine di deposito degli atti giusta l'art. 196 cpv. 1 CPP/TI, vanificherebbe insanabilmente i diritti della difesa, segnatamente il diritto di notificare con cognizione di causa eventuali nuovi mezzi di prova, visto che non avrebbe avuto accesso a tutti gli atti d'inchiesta di tutti i procedimenti congiunti e, pertanto, vanificherebbe l'essenza del reclamo;
che, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni incidentali notificate separatamente, come quelle concernenti la concessione dell'effetto sospensivo (DTF 133 IV 139 consid. 4), il ricorso è ammissibile soltanto se esse possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b): quest'ultima condizione non è adempiuta in concreto, né il ricorrente lo sostiene;
che l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, da interpretare restrittivamente in materia penale, riprende, in questo campo, la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), prassi sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto, fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1);
che secondo la citata giurisprudenza un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica che una decisione favorevole nel merito non avrebbe permesso di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, circostanze peraltro non addotte dal ricorrente, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 118 II 369 consid. 1 pag. 371);
che d'altra parte, sempre secondo la giurisprudenza, il fatto di dover subire un procedimento penale e gli inconvenienti che ne derivano, non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1);
che, di massima, neppure le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile (sentenza 1P.418/2006 del 24 luglio 2006 consid. 1.5-1.7);
che l'assunto del ricorrente, secondo cui la mancata concessione dell'effetto sospensivo al reclamo gli precluderebbe la facoltà di notificare nuove prove e potrebbe comportare addirittura un suo rinvio a giudizio, non implica un pregiudizio irreparabile e quindi l'impugnabilità immediata di decisioni prese in tale ambito, ritenuto ch'egli potrà richiedere l'assunzione di eventuali prove al più tardi ancora in sede di dibattimento (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4 in fine);
che in tale ambito egli potrà infatti avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa o, semmai ulteriormente, nel quadro di un ricorso in materia penale contro un'eventuale sentenza cantonale di condanna di ultima istanza;
che il criticato rifiuto di concedere l'effetto sospensivo al reclamo non implica quindi un siffatto pregiudizio (sentenza 1P.172/2003 del 2 aprile 2003 consid. 1.2-1.3), come neppure lo comporta la contestata congiunzione dei procedimenti (sentenza 1P.423/2003 del 16 luglio 2003 apparsa in RtiD II-2005 pag. 359);
che del resto nemmeno un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, cui accenna il ricorrente, potrebbe essere impugnata immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 e rinvii);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, la quale avrebbe comunque dovuto essere respinta vista la manifesta inammissibilità del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Losanna, 13 maggio 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri