BGer 2C_323/2008 |
BGer 2C_323/2008 vom 13.05.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_323/2008 /biz
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Sentenza del 13 maggio 2008
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato e Repubblica del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, casella postale 5397, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Responsabilità dello Stato,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 marzo 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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In seguito ad una vertenza civile, che non occorre qui rievocare, iniziata nel 1993 e conclusasi con sentenza del 4 maggio 2004, rimasta incontestata, A.________ ha, con petizione del 21 giugno 2005, chiesto la condanna dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino al pagamento di fr. 400'000.-- quale risarcimento del danno cagionatogli con la menzionata procedura. A sostegno della propria istanza, ha addotto che il citato giudizio era errato e la durata della procedura eccessiva. La petizione è stata respinta il 26 gennaio 2007 dal Pretore, il quale ha considerato che non era dimostrata né l'esistenza dell'illiceità né quella di un danno.
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B.
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Adita da A.________ il 23 febbraio 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello in data 17 marzo 2008. Ha osservato, in sintesi, che poiché le due motivazioni indipendenti sviluppate dal primo giudice (assenza di atto illecito - danno non comprovato) non erano entrambe contestate, già per tal motivo il gravame andava respinto. Ha comunque aggiunto che l'esistenza del danno era tutt'altro che scontata. Ha poi osservato che l'appellante non poteva ridiscutere ora la sentenza del 4 maggio 2004, la quale avrebbe dovuto semmai essere impugnata all'epoca mediante le usuali vie di ricorso, ciò che però non aveva fatto.
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C.
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Il 28 aprile 2008 A.________ ha presentato uno scritto denominato "introduzione al mio ricorso" e un ricorso non firmato dinanzi al Tribunale federale, con cui contesta la sentenza del 17 marzo 2008. Afferma di non essere capace di difendersi da solo e domanda che gli venga nominato un patrocinatore d'ufficio affinché questi completi il gravame; insta inoltre affinché gli sia concessa l'assistenza giudiziaria.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 II 249 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2).
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2.
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2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
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2.2 Nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Infatti il ricorrente si limita a contestare il dispositivo della sentenza querelata, ma non spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale violerebbe il diritto determinante. È vero che l'interessato ha chiesto che gli sia nominato un avvocato d'ufficio affinché questi completi il suo gravame. Sennonché giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto di ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Al riguardo l'art. 47 cpv. 1 LTF precisa che i termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Siccome il presente ricorso è stato depositato al Tribunale federale l'ultimo giorno del termine di ricorso, non si può accedere alla richiesta del ricorrente, non essendo più possibile fare pervenire in tempo utile a questa Corte un allegato ricorsuale debitamente motivato. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3.
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Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 maggio 2008
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Merkli Ieronimo Perroud
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