BGer 8C_229/2008 |
BGer 8C_229/2008 vom 02.06.2008 |
Tribunale federale
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8C_229/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 2 giugno 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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R._________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assegni familiari cantonali,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2008.
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Considerando:
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che per pronuncia del 21 febbraio 2008 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di R._________ volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni familiari cantonali indebitamente percepiti,
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che con atto datato 19 marzo 2008, consegnato alla posta il giorno seguente, R._________, allegando un certificato medico, ha impugnato la pronuncia cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
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che per comunicazione del 25 marzo 2008 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessata le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha resa attenta sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
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che nel contempo l'ha informata sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
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che in ragione della sospensione delle ferie giudiziarie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), detto termine è scaduto il 7 aprile 2008,
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che entro tale data l'interessata non ha fatto uso della possibilità concessale,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso di specie, la ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
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che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
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che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 2 giugno 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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