BGer 5A_229/2008 |
BGer 5A_229/2008 vom 24.06.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_229/2008 /biz
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Decreto del 24 giugno 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller,
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contro
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B.________,
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opponente, patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann.
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Oggetto
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protezione dell'unione coniugale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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che in data 11/14 aprile 2008 A.________ ha presentato ricorso in materia civile contro la sentenza 10/12 marzo 2008 della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
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che con decreto 7 maggio 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e ha sospeso la trattazione della procedura ricorsuale fino ad evasione della domanda di revisione cantonale;
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che con scritto 29 maggio 2008, il ricorrente ha comunicato essere in corso trattative sulle conseguenze accessorie del divorzio, chiedendo di prorogare la sospensione del procedimento;
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che con scritto 17 giugno 2008, il ricorrente comunica l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dichiarando pertanto il ritiro del gravame, con conseguente stralcio della procedura;
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considerando:
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che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.);
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che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente , mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 giugno 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Marazzi Piatti
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