BGer 4D_140/2008 |
BGer 4D_140/2008 vom 12.02.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_140/2008
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Sentenza del 12 febbraio 2009
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, presidente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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mandato,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto e considerando:
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che con sentenza del 10 novembre 2008 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale ha fatto obbligo a A.________ di versare a B.________SA l'importo di fr. 498.55 oltre fr. 3.70 (interessi fino al 07.01.2008), gli interessi al 5 % dall'8 gennaio 2008, fr. 127.15 (risarcimento danni art. 103 e 106 CO) e fr. 60.-- (spese esecutive, compresa la notifica a ½ della Cancelleria comunale);
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che il ricorso interposto dalla soccombente contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 dicembre 2008, sia perché tardivo sia perché non motivato conformemente ai requisiti di legge;
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che con lettera del 22 dicembre 2008 A.________ ha espresso la volontà d'impugnare la predetta decisione dinanzi al Tribunale federale, precisando di volersi limitare alla produzione dei documenti in fotocopia, per evitare la trascrizione della motivazione, e riservandosi di espletare altre richieste se vi fosse necessità;
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che il 7 gennaio 2009 il Presidente della Corte adita ha informato la ricorrente che il rinvio ad argomenti esposti negli atti cantonali o in altri documenti non costituisce una motivazione ricorsuale sufficiente: è nell'atto di ricorso che devono venir indicati chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (cfr. art 42 cpv. 2 LTF);
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che alla ricorrente è stato inoltre indicato che, il termine di ricorso giungendo a scadenza il 26 gennaio 2009, essa poteva ancora - entro tale data - completare il ricorso, esponendo per quali motivi le considerazioni che hanno condotto i giudici ticinesi a ritenere il ricorso per cassazione inammissibile erano lesive del diritto;
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che la ricorrente non ha reagito a questa missiva;
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che in queste circostanze il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente privo di una motivazione adeguata;
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che si può quindi decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
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per questi motivi, il presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 febbraio 2009
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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