BGer 6B_887/2008 |
BGer 6B_887/2008 vom 11.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_887/2008
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Sentenza dell'11 giugno 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Favre, presidente,
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Ferrari, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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infrazione alla legge federale concernente la dimora
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e il domicilio degli stranieri;
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 16 settembre 2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decreto d'accusa del 30 ottobre 2006, il Sostituto procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), per avere nella sua qualità di gerente di un esercizio pubblico favorito il soggiorno illegale di cittadine straniere, mettendo a loro disposizione camere per l'alloggio (art. 23 cpv. 1 LDDS), e di contravvenzione alla citata legge, per avere, sempre nella sua qualità di gerente dell'esercizio pubblico, impiegato cittadine straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 LDDS). Il Sostituto procuratore pubblico ne ha proposto la condanna a novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
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B.
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Poiché l'accusato ha interposto opposizione al decreto, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio del 19 aprile 2007, il presidente della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione di infrazione alla LDDS, dichiarandolo autore colpevole di contravvenzione a tale legge e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
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C.
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Adita sia dall'accusato sia dal Sostituto procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 16 settembre 2008, ha accolto entrambi i gravami, nel senso che l'accusato è stato prosciolto dall'imputazione di contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS, mentre è stato dichiarato autore colpevole di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese processuali di prima istanza.
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D.
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A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto dall'imputazione di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 1 e 2 cpv. 2 CP.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1, 134 II 137 consid. 1, 186 consid. 1).
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1.2 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Occorre nondimeno esaminare, se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.
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1.3 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).
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1.3.1 Contrariamente all'opinione del ricorrente, che non adduce invero spiegazioni a sostegno della sua argomentazione, la decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non pone infatti fine al procedimento, poiché la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali.
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1.3.2 Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF. L'avversata sentenza statuisce infatti definitivamente solo sulla colpevolezza. Le questioni della commisurazione della pena e, subordinatamente, dell'assunzione degli oneri processuali non possono tuttavia essere trattate in modo indipendente dalla prima: non sono infatti questioni che possono essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni già decise. La decisione sulla pena è in effetti indissociabile dal verdetto di colpevolezza (DTF 133 IV 137 consid. 2.2; sentenze 6B_138/2007 del 27 ottobre 2007, consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 42, pag. 718 segg. e 6B_454/2007 del 9 novembre 2007 consid. 1.2).
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Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non entra manifestamente in considerazione.
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1.3.3 La decisione potrebbe quindi essere impugnabile quale decisione pregiudiziale o incidentale alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, il cui adempimento dovrebbe comunque essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; sentenza 6B_138/2007, citata, consid. 3.2.3). In concreto, la decisione criticata non causa tuttavia al ricorrente un pregiudizio irreparabile, che del resto nemmeno è fatto valere o perlomeno reso verosimile dal ricorrente. Un simile pregiudizio deve in effetti essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 133 IV 137 consid. 2.3, 139 consid. 4). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1). D'altra parte, per risolvere le questioni ancora aperte non si impone una procedura dispendiosa, che un eventuale accoglimento immediato del gravame in esame consentirebbe di evitare (cfr. sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4). In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito.
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Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere ripresentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
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2.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 giugno 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Favre Gadoni
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