BGer 9C_522/2009 |
BGer 9C_522/2009 vom 22.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_522/2009
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Sentenza del 22 luglio 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Pfiffner Rauber,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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M.________, Italia, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 maggio 2009.
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Considerando:
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che M.________, cittadino italiano residente in Italia, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1999 come operaio presso un calzaturificio, solvendo regolari contributi all'AVS/AI;
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che il 26 giugno 2006 M.________, dopo essere rimpatriato in Italia e non avere più esercitato alcuna attività lavorativa, ha chiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;
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che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, esperiti i necessari accertamenti, ha respinto la domanda di rendita dell'assicurato per difetto di un'invalidità pensionabile (decisione dell'11 luglio 2007);
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che per pronuncia del 6 maggio 2009 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'interessato;
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che M.________ insorge al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del ricorso, il riconoscimento di una rendita d'invalidità dal 26 giugno 2006;
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che a sostegno della propria tesi produce in particolare un rapporto medico del dott. A.________, specialista in chirurgia, che attesta un grado di invalidità del 100%;
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37);
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
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che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF);
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che per essere "manifestamente inesatto" l'accertamento dei fatti dev'essere arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252);
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che per giurisprudenza invalsa l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata;
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
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che esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche immaginabili, se queste ultime non sono più presentate nella sede federale;
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che a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF un ricorso per violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità precedente, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, e più in particolare nell'ambito dell'ambito dell'apprezzamento delle prove (ove il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento), in quale misura la decisione impugnata, nel risultato e non solo nella motivazione, misconoscerebbe manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ometterebbe senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure ammetterebbe o negherebbe un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; cfr. pure sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008 consid. 6.2.2, in RSAS 2008 pag. 568);
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che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353);
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che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398);
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che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per il Tribunale federale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), come il ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione dell'11 luglio 2007 che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366; cfr. anche sentenza I 472/06 consid. 5.6) non subisse, in assenza di riscontri oggettivi, limitazioni funzionali suscettibili d'incidere negativamente sulla sua capacità lavorativa al punto da giustificare un'invalidità secondo il diritto svizzero;
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci oggettivamente concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF;
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che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure;
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che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio si sono essenzialmente fondati sulle prese di posizione del dott. I.________ e del dott. E.________ del servizio medico dell'amministrazione, i quali, dopo esame della documentazione medica prodotta, pur dando atto di un trattamento per epatite C dal 2002 e per frattura vertebrale nel 2004, oltre che di altre patologie (moderato disturbo depressivo, non trattato farmacologicamente, obesità, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa e ipertrofia tiroidea), hanno ridimensionato le ripercussioni sulla capacità lavorativa dei disturbi accusati dal ricorrente, evidenziando come egli potesse considerarsi completamente abile al suo lavoro (sul valore probatorio di simili rapporti interni cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3);
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che il Tribunale amministrativo federale ha esposto in maniera pertinente per quali ragioni le certificazioni mediche esibite dal ricorrente non meritassero pregio;
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che la Corte del merito ha spiegato in particolare perché il rapporto medico particolareggiato E 213 del 7 agosto 2006, attestante un'incapacità lavorativa del 70% per qualsiasi attività, in mancanza di riscontri oggettivi che confermassero l'esistenza di limitazioni funzionali suscettibili di incidere negativamente sulla capacità lavorativa, non potesse essere condiviso;
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che l'istanza precedente ha precisato inoltre come le ulteriori attestazioni mediche presentate in quella sede non potessero essere considerate nella misura in cui, da un lato, non erano corroborate da riscontri oggettivi e, dall'altro, non indicavano una specifica inabilità lavorativa e neppure il momento dal quale dovesse essere ritenuta una simile eventualità;
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che in definitiva l'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale amministrativo federale è ben lungi dall'essere arbitrario;
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che inoltre a ragione i primi giudici hanno ritenuto essere di natura labile le patologie di cui è affetto il ricorrente, vale a dire suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. e contrario DTF 111 V 21 consid. 2c pag. 22), non potendosi escludere che le medesime patologie possano a distanza di anni incidere in maniera differente sulla (in)capacità lavorativa (cfr., tra le altre, sentenza 9C_304/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.5);
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che è opportuno ricordare all'insorgente come l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere sia un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b pag. 249; 110 V 273 consid. 4a pag. 275), il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti);
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che, inoltre, l'esistenza di fattori estrinseci all'invalidità, nella misura in cui dovessero impedire la ripresa di un'attività adeguata e compatibile, non sono rilevanti per l'assicurazione per l'invalidità svizzera;
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che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità non giustifica infatti il riconoscimento di una rendita;
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che se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne, l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1);
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che nell'ordinamento giuridico svizzero, la mancanza di lavoro in seguito alla disoccupazione endemica di una determinata regione viene semmai assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza I 631/01 del 5 agosto 2002 consid. 3);
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che la circostanza - comprovata dalla pronuncia del Tribunale italiano del 10 maggio 2006 - per cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto invalido civile non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due Paesi;
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che infatti anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257);
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che inoltre giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;
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che il ricorrente non spiega per quale motivo la relazione di consulenza medico-legale del 25 maggio 2009 allestita dal dott. A.________ successivamente al giudizio impugnato e, di conseguenza, improponibile in questa sede (ULRICH MEYER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF), potrebbe tutt'al più costituire un motivo di revisione tale da giustificare un esame del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 127 V 353; 9C_40/2007 del 31 luglio 2007 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n. 10 pag. 21);
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che infine, nella misura in cui il ricorrente sembra invocare un peggioramento del suo stato di salute, questo non può essere considerato nell'ambito della presente procedura, il potere cognitivo del giudice, come si è già riferito più sopra, essendo limitato temporalmente dalla data della decisione in lite;
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che, per quanto ammissibile, il ricorso deve pertanto essere respinto;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 cpv. 4 lett. a LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 luglio 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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