BGer 6B_253/2009 |
BGer 6B_253/2009 vom 26.10.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_253/2009
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Sentenza del 26 ottobre 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Favre, Presidente,
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Ferrari, Mathys,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Parti
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Dr. Barbara Rossi Bonizzi,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Riccardo Schumacher,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Lesioni colpose gravi,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La sera del 7 aprile 2005 alle ore 23.10 A.________, al volante dell'autovettura W.________ targata xxx, circolava sotto una pioggia battente sulla strada cantonale che da Z.________ prosegue verso Ponte Tresa. All'altezza del passaggio a livello su via Y.________, dopo aver affrontato una curva ad ampio raggio piegante a sinistra, egli investiva B.________ che in quel frangente stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali. Il passaggio pedonale era sovrastato e illuminato da un lampione. B.________ proveniva dalla stazione ferroviaria di Z.________ e si dirigeva a piedi verso casa. Dopo aver urtato la parte anteriore sinistra della vettura, la donna veniva proiettata violentemente sull'asfalto e perdeva i sensi.
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A causa dell'incidente, B.________ ha riportato un trauma cranico, un trauma del massiccio facciale, un trauma toracico e un trauma pelvico nonché una persistente deficienza di memoria, programmazione di gnosi, difficoltà nell'eloquio con balbuzie e difficoltà nell'espressione di parole e concetti, disturbi dell'odorato e del gusto, dolore cronico al rachide cervicale e ematoma cronico organizzato a livello dell'anca destra e una presumibile incapacità lavorativa permanente, nonché disturbi di tipo ansioso-depressivo, di cui non aveva mai sofferto prima.
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B.
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Statuendo sull'opposizione al decreto d'accusa emanato dal Sostituto Procuratore pubblico, il 17 dicembre 2007 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di lesioni colpose gravi per aver causato a B.________ le precitate lesioni. Lo ha quindi condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per un totale di fr. 2'600.--, sospendendone condizionalmente l'esecuzione per un periodo di prova di due anni, nonché a una multa di fr. 1'000.--, fissando in dieci giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
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C.
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Con sentenza del 18 febbraio 2009 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato dal condannato avverso la sentenza pretorile che è stata pertanto confermata.
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D.
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A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Lamentando la violazione dell'art. 125 CP unitamente all'art. 12 CP, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, la violazione del principio in dubio pro reo e della presunzione d'innocenza, postula, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento dall'imputazione di lesioni colpose gravi. In via subordinata, chiede l'annullamento del contestato giudizio e il rinvio della causa alla CCRP o alla Pretura penale per nuova decisione, previa nuova istruzione. A.________ domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto:
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1.
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Presentato dall'imputato le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è di massima ammissibile perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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Il ricorrente formula censure di violazione del diritto materiale e di diritti fondamentali. Poiché con il ricorso in materia penale è possibile far valere la violazione del diritto federale, che include anche i diritti costituzionali del cittadino (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), e la violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF), nel caso concreto non v'è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 a contrario LTF). La presente impugnativa verrà di conseguenza trattata unicamente come ricorso in materia penale.
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2.
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L'insorgente si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
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Giova allora rammentare che per giurisprudenza invalsa l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). Con riferimento, più in particolare, all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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3.
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Il ricorrente lamenta innanzi tutto arbitrio in relazione all'accertamento della velocità della vettura fondato sulla perizia giudiziaria. Il perito giudiziario sarebbe infatti incorso in un errore qualificato in quanto ha basato i suoi calcoli su dati afferenti un fondo stradale asciutto, laddove è invece inconfutabilmente assodato che quella notte il fondo stradale era bagnato a causa delle forti piogge. Il Giudice della Pretura penale non solo si sarebbe riferito alla velocità non correttamente stabilita dal perito giudiziario, ma avrebbe pure omesso di dedurre il margine di tolleranza indicato dallo stesso perito. Avrebbe inoltre rifiutato di considerare le risultanze della perizia di parte più completa e attendibile con una motivazione carente e quindi arbitraria. La CCRP avrebbe, dal canto suo, in modo sbrigativo e contraddittorio negato l'arbitrarietà del giudizio di prima istanza pur riconoscendo il carattere carente della motivazione di quest'ultimo.
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3.1
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3.1.1 La CCRP ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile la censura di arbitrio su questo punto. Ha negato che la perizia giudiziaria fosse invalidata da un errore qualificato dal momento che il modello di calcolo matematico utilizzato, riferito a fondi stradali asciutti, è stato solo uno strumento per giungere a un'indicazione di massima sulla velocità del veicolo, velocità compresa tra i 30 e i 60 km/h. Ha quindi rilevato che lo stesso perito di parte ha tratto spunto dalla simulazione matematica contestata. Il preteso errore non costituiva dunque un errore qualificato e, comunque sia, non aveva avuto influenza alcuna sul giudizio di merito. In effetti, per stabilire la velocità del veicolo il giudice di primo grado non si era fondato sulla perizia giudiziaria, bensì sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente nel corso dell'istruttoria prima e del dibattimento poi. In simili circostanze risultava pure ininfluente l'omessa applicazione del margine di tolleranza +/- 10 % alla velocità di 53-58 km/h stabilita dal perito giudiziario. La CCRP ha infine osservato che, basandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto una velocità più favorevole all'imputato rispetto a quella indicata nella perizia giudiziaria quand'anche fosse stato applicato il suddetto margine di tolleranza.
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3.1.2 Nella misura in cui l'accertamento relativo alla velocità del veicolo non tiene conto della perizia giudiziaria, le censure a questa afferenti risultano ininfluenti sull'esito della vertenza e pertanto inammissibili. Come già rilevato dalla CCRP che ha dichiarato la critica inammissibile su questo punto, il ricorrente non spiega perché il giudice sarebbe incorso nell'arbitrio basandosi sulle sue deposizioni piuttosto che sulle contestate risultanze della perizia giudiziaria. In questa sede, egli si limita ad affermare che le sue dichiarazioni non sono tecniche contrariamente alla perizia di parte. Tale assunto è tuttavia manifestamente lungi dal sostanziare un qualsiasi arbitrio. Giova comunque rammentare che secondo la giurisprudenza il rapporto di un perito di parte equivale a un'allegazione di parte (DTF 127 I 73 consid. 3f/bb pag. 82; 97 I 320 consid. 3 pag. 325). Sotto questo profilo, la critica si palesa così inammissibile.
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3.2
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3.2.1 La CCRP ha certo rilevato l'inadeguatezza della motivazione del primo giudice in punto al rifiuto di fondare il suo giudizio sulla perizia di parte. Sennonché, ha ritenuto che le carenze della motivazione non giustificavano un rinvio della causa in quanto non concernevano una questione di fatto rilevante sotto il profilo del diritto federale. L'insorgente non aveva infatti dimostrato in che maniera la conclusione del perito di parte relativa alla velocità del veicolo avrebbe portato a una decisione diversa, soprattutto considerato che secondo il perito giudiziario solo una velocità inferiore ai 35 km/h avrebbe permesso al conducente di scorgere il pedone e di evitare l'impatto. Orbene, la velocità in definitiva ritenuta dal giudice di merito nella versione più favorevole all'imputato è di 40 km/h e si scosta di poco da quella di 35 km/h avanzata dal perito di parte, perito che peraltro ha riconosciuto il carattere approssimativo di quest'ultima. La CCRP ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carente motivazione su questo punto.
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3.2.2 Il ricorrente critica l'ultima autorità cantonale per non aver tratto le debite e logiche conseguenze. Appurata la carenza di motivazione, essa doveva riconoscere l'arbitrarietà della decisione di prima istanza e non dichiarare la censura inammissibile.
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Come già precedentemente rammentato (v. supra consid. 2), l'arbitrio di un giudizio non si configura già in caso di motivazione insostenibile, dovendo anche il suo esito risultare insostenibile. A prescindere dalle ragioni addotte dal primo giudice per rifiutare di fondarsi sulla perizia di parte per stabilire la velocità, il ricorrente non spiega neppure in questa sede perché, ritenendo la velocità di 40 km/h in luogo dei 35 km/h proposti dal perito di parte, la contrastata sentenza sarebbe arbitraria anche nel suo risultato. L'insorgente avanza certo l'elemento dell'inevitabilità dell'investimento, ma collega quest'ultimo essenzialmente all'accertamento della direzione d'attraversamento del pedone, accertamento che verrà vagliato qui di seguito. La mancata presa in considerazione di una velocità di 35 km/h non appare comunque aver condotto a una decisione arbitraria nel suo risultato, atteso che, come già ricordato dalla CCRP, secondo la perizia giudiziaria solo una velocità inferiore avrebbe permesso al conducente di percepire il pedone ed evitare l'urto. La censura, oltre che inammissibile, si rivela così pure infondata.
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4.
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A mente del ricorrente, la CCRP sarebbe incorsa nell'arbitrio non chinandosi compiutamente sulle sue censure in merito alla direzione di attraversamento del pedone. Fa valere che, fondandosi sui dati agli atti, il perito di parte reputa come più attendibile l'ipotesi di un attraversamento del pedone da destra verso sinistra. Partendo da questa ipotesi risulta che l'accesso alla carreggiata del pedone precede di un attimo l'urto impedendo all'automobilista qualsiasi reazione volta a evitarlo. Il pedone dunque avrebbe violato le regole di prudenza non essendosi evidentemente preoccupato di sincerarsi che non vi fossero automobili in arrivo prima di iniziare ad attraversare la carreggiata. Così facendo, il pedone avrebbe interrotto il nesso causale tra l'evento e il comportamento eventualmente imputabile al ricorrente. Nonostante avesse a sua disposizione una completa perizia di parte, in modo del tutto arbitrario il Giudice della Pretura penale non ne ha tenuto conto. Quanto alla CCRP, ha insostenibilmente confermato l'accertamento di un attraversamento della carreggiata da sinistra a destra.
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4.1 La CCRP ha ritenuto che con la sua censura il ricorrente si limitasse a proporre una diversa lettura degli atti, sostenendo che i mezzi di prova a disposizione del primo giudice dovessero essere interpretati in modo diverso e senza confrontarsi con la sentenza di primo grado.
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4.2 Quanto già osservato dall'ultima autorità cantonale vale pure in questa sede. Il ricorrente propone la sua personale interpretazione e valutazione dei mezzi di prova, ma omette di confrontarsi compiutamente con le ragioni che hanno condotto a ritenere comprovata la direzione di attraversamento del pedone da sinistra verso destra.
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4.2.1 Orbene, per il Giudice della Pretura penale, la vittima ha attraversato la strada da sinistra verso destra. Da anni la vittima faceva lo stesso tragitto. Quella sera, tornando dal lavoro, è scesa dal treno partito da Ponte Tresa alla stazione di Z.________ ove era giunto pochi istanti prima dell'incidente e si è diretta a piedi verso casa. Le stesse dichiarazioni del ricorrente forniscono un ulteriore elemento a favore di un attraversamento da sinistra verso destra. Egli ha infatti affermato di aver visto un'ombra alla sua sinistra e in seguito di aver udito l'impatto. Sulla base di queste dichiarazioni, se la direzione di attraversamento fosse stata da destra verso sinistra come preteso dalla difesa, continua il giudice, il ricorrente avrebbe dovuto vedere il pedone percorrere l'intero campo stradale davanti a lui per poi investirlo. A ciò va inoltre aggiunto che tale ipotesi sarebbe stata ancor più sfavorevole all'imputato in quanto, stante la curva della strada verso sinistra, avrebbe potuto e dovuto percepire il pedone prima e meglio. Il convincimento del giudice si è poi fondato sulla testimonianza di C.________ che ha confermato la direzione di marcia della vittima, avendola incontrata poco prima dell'incidente sulla stradina che porta alla stazione. Il teste D.________, sentito a distanza di un anno e quattro mesi dai fatti e che ha dichiarato di aver visto la donna attraversare da destra verso sinistra mentre si trovava nei pressi della stazione, è invece stato ritenuto non attendibile perché non aveva incontrato la vittima prima dell'incidente. Inoltre, in occasione della delucidazione peritale, il perito giudiziario ha evidenziato l'assenza delle rampe menzionate dal teste D.________.
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4.2.2 Alla luce di queste considerazioni, non si può certo affermare che il convincimento del giudice proceda da un'insostenibile interpretazione degli atti di causa. Seppur in modo conciso, l'ipotesi di un attraversamento da destra verso sinistra è comunque stata analizzata ed è risultata addirittura più sfavorevole all'imputato. Senza confrontarsi con le argomentazioni contenute in sentenza, il ricorrente trova scioccante ritenere che i risultati della perizia giudiziaria (per cui il pedone ha attraversato la carreggiata da sinistra verso destra) siano avvalorati dalle dichiarazioni della vittima che soffre di una persistente deficienza di memoria e da quelle di altri testimoni non oculari. Egli sostiene che la perizia di parte, più completa e precisa, e la testimonianza di D.________ abbiano generato un fondato dubbio circa l'esattezza di quanto riportato nella perizia giudiziaria. Ora, l'insorgente non spiega perché, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, le dichiarazioni di D.________ siano da considerarsi attendibili. Quanto alla perizia di parte, essa non contesta le conclusioni della perizia giudiziaria, ma propone una nuova ipotesi di attraversamento da destra verso sinistra che definisce più verosimile. Questa nuova ipotesi si fonda essenzialmente sul fatto che alcune fratture subite dalla vittima erano situate sulla parte sinistra del corpo. A prescindere che non può essere escluso che la vittima si sia procurata tali fratture rovinando a terra dopo l'urto, è errato sostenere che la perizia di parte sia più completa di quella giudiziaria. Formulando la sua ipotesi, il perito di parte non ha infatti spiegato né minimamente accennato come sia possibile che, prima dell'urto, il ricorrente abbia percepito un'ombra alla sua sinistra. Se il pedone avesse attraversato la carreggiata da destra verso sinistra, egli avrebbe dovuto vedere tale ombra alla sua destra o eventualmente al centro della sua corsia di marcia. Ciò posto, non appare arbitrario l'accertamento di un attraversamento da sinistra verso destra e la censura, per quanto ammissibile, si rivela infondata.
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5.
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Il ricorrente si duole poi della violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 125 unitamente all'art. 12 CP, degli art. 26 e 49 cpv. 2 LCStr nonché dell'art. 47 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11). Ritiene che non gli possa essere rimproverata la violazione di alcun dovere di prudenza e che, in ogni caso, il nesso causale sarebbe stato interrotto dal comportamento del pedone. In concreto però non censura la sussunzione giuridica, quanto piuttosto l'accertamento dei fatti. Egli infatti ritiene che, circolando a 35 km/h e non a 40/50 km/h, la sua velocità fosse più che adeguata e che la vittima ha attraversato da destra verso sinistra immettendosi sulla carreggiata 1,02 secondi prima dell'investimento e impedendo così una reazione in tempo utile del conducente. In tal modo, l'insorgente si scosta dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale risultati scevri di arbitrio (v. supra consid. 3 e 4).
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5.1 L'art. 125 CP sanziona con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un danno grave al corpo o alla salute di una persona. Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
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La punibilità per lesioni colpose presuppone quindi una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 133 IV 158 consid. 5.1 pag. 162). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii). Nella fattispecie è d'uopo riferirsi alle regole vigenti in materia di circolazione stradale (v. infra consid. 5.2).
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Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e la lesione personale della vittima deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (su queste nozioni v. DTF 133 IV 158 consid. 6.1).
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5.2
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5.2.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
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Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Inoltre il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata (art. 33 cpv. 1 LCStr). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (art. 33 cpv. 2 LCStr). Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, egli deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo (art. 6 cpv. 1 ONC).
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5.2.2 Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, come ad esempio la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101 consid. 2b). La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo. L'automobilista può prescindere dal ridurre la propria velocità solo se nessun pedone si trova sul passaggio pedonale o in prossimità di esso, e se emerge dall'insieme delle circostanze che nessun utente possa improvvisamente comparire per attraversare la strada (DTF 121 IV 286 consid. 4b, 115 II 283 consid. 1a).
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5.2.3 D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr).
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5.2.4 I pedoni dal canto loro devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso (art. 49 cpv. 2 LCStr). L'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni viene più concretamente regolato all'art. 47 ONC. I pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m (art. 47 cpv. 1 ONC). Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 2 ONC). Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli (art. 47 cpv. 5 ONC).
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5.3 Secondo il giudice di prima istanza, il cui operato è stato tutelato dalla CCRP, il ricorrente ha violato sia l'art. 49 LCStr sia l'art. 26 LCStr. Tenuto conto che era notte, che le condizioni stradali erano particolarmente difficili con un pericolo di aquaplaning, che il ricorrente circolava in una zona abitata a lui familiare su una strada caratterizzata dalla presenza di un passaggio a livello, di un passaggio pedonale normalmente attraversato da pedoni sia di giorno che di notte e di numerose intersezioni, ha ritenuto che la velocità adottata dall'insorgente, oscillante tra i 40 e i 50 km/h, non era adeguata alle circostanze. Le particolari condizioni di luce e di contrasto unite alle precipitazioni che riducevano sensibilmente la visibilità e, di conseguenza, la possibilità di avvistare il pedone costituivano un ulteriore elemento che avrebbe dovuto spingere il conducente ad adeguare conseguentemente la sua velocità. Considerata la particolare riduzione della visibilità di quella sera, il ricorrente aveva un accresciuto dovere di prudenza, doveva essere costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi. Il pedone era entrato nel fascio di luce prodotto dai fari del veicolo circa 1-1,5 secondi prima dell'urto, ovvero a 15-20 metri. Sulla base della perizia giudiziaria, è stato ritenuto che una velocità meno elevata avrebbe non solo aumentato la possibilità di avvistamento del pedone, ma avrebbe anche consentito al ricorrente di evitare l'urto.
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Sotto questo aspetto e sulla base dei fatti sfuggiti alle censure di arbitrio, la contrastata sentenza non presta il fianco a critiche. Viste le ridotte condizioni di visibilità, il ricorrente, che sapeva dell'esistenza di un passaggio pedonale in quel punto, avrebbe dovuto adottare una velocità adeguata alle circostanze che gli permettesse di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali sancito dall'art. 49 cpv. 2 LCStr. È evidente che minore è la velocità e maggiore la possibilità di avvistamento del pedone. Non sussiste nel caso concreto pertanto alcuna violazione del diritto federale per aver ritenuto una violazione degli obblighi di prudenza del ricorrente.
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5.4 Quanto al comportamento del pedone, non è stato ritenuto un fattore interruttivo del nesso causale. La vittima ha infatti effettuato un normale attraversamento della carreggiata dopo un passaggio a livello e vicino al passaggio pedonale.
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Anche su questo punto la sentenza impugnata va tutelata. Il fatto che la vittima attraversasse la strada nelle immediate vicinanze del passaggio pedonale non costituisce evidentemente una circostanza eccezionale. Contrariamente a quanto preteso nel gravame (dove si insiste su un attraversamento da destra verso sinistra, ma invano v. supra consid. 4), non risulta che il pedone abbia contravvenuto alle regole di prudenza ad esso imposte. Anzi, prima di cominciare ad attraversare la carreggiata, la vittima si è sincerata che non giungesse alcun veicolo e, non scorgendone alcuno, si è immessa sulla carreggiata. Secondo gli accertamenti peritali, inoltre, al momento in cui ha iniziato l'attraversamento, la vettura guidata dal ricorrente si trovava a una distanza di 60-70 metri, ciò che, unito alla curvatura della strada, non ha permesso alla vittima di scorgere l'arrivo del veicolo. In simili circostanze, non si può ritenere che ella abbia violato gli obblighi degli art. 49 cpv. 2 LCStr e 47 ONC come pretende il ricorrente, né che con il suo comportamento abbia interrotto il nesso causale. Per quanto ammissibile, la censura va quindi respinta.
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6.
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A mente del ricorrente, sarebbe inoltre stato violato il principio in dubio pro reo. Rileva come sia insostenibile riconoscere con certezza oggettiva una velocità di andatura di 40/50 km/h e una direzione di attraversamento del pedone da sinistra verso destra. Inoltre né la perizia giudiziaria, né l'istruttoria dibattimentale avrebbero permesso al giudice di stabilire con certezza la possibilità per il ricorrente di percepire il pedone a una distanza di 15-20 metri a soli 1-1,5 secondi dalla collisione e di reagire.
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6.1 Il principio "in dubio pro reo" è il corollario della presunzione d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali.
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In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii).
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6.2 Nella misura in cui, con questa censura, il ricorrente ripropone quella di arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento della velocità del veicolo e della direzione di attraversamento del pedone, l'impugnativa si palesa infondata per le ragioni già esposte ai considerandi 3 e 4. Va comunque precisato che, contrariamente a quanto ripetutamente asserito nel ricorso, la CCRP non è stata per nulla contraddittoria. Essa ha certo rilevato che la perizia di parte analizzava aspetti non considerati da quella giudiziaria, ma non si è affatto fondata su quest'ultima per respingere le critiche sull'accertamento dei fatti formulate dal ricorrente. Il fatto che la perizia giudiziaria potesse apparire carente sotto certi aspetti è stato considerato ininfluente sull'esito del giudizio, in quanto il giudice di primo grado non aveva accertato i fatti sulla base del rapporto del perito giudiziario, bensì sugli altri mezzi di prova. Va infine osservato, a titolo abbondanziale, che lo stesso perito di parte dichiara che il suo rapporto "non invalida l'analisi peritale" giudiziaria (v. consulenza tecnica dell'ing. E.________, pag. 18) e quindi non ne mina le fondamenta come asserito dall'insorgente.
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Sulla base della valutazione delle prove effettuata dal giudice in conformità ai dettami costituzionali del divieto dell'arbitrio che ha superato il vaglio di questa Corte, non sussistono rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato.
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6.3 In relazione alla possibilità di percepire il pedone e di evitare l'impatto, l'impugnativa disattende le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Secondo questa norma, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Chiamata a pronunciarsi sulla pretesa violazione del principio in dubio pro reo, la CCRP ha concluso che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di stabilire che sicuramente una velocità contenuta, comunque non eccedente i 35-40 km/h, avrebbe non solo aumentato la possibilità di avvistamento del pedone, ma avrebbe anche permesso di evitare l'impatto. Orbene, il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni (a cui si rinvia, v. art. 109 cpv. 3 LTF) che hanno condotto l'autorità cantonale a giungere a tale conclusione. Sicché, la critica sfugge all'esame di questo Tribunale.
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7.
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Il ricorrente critica poi la CCRP per aver dichiarato inammissibile il suo gravame in punto alla mancata considerazione dell'ubicazione del passaggio pedonale in parola. Questo, che al momento dell'incidente non era neppure segnalato, è stato recentemente spostato di 11,2 metri in direzione di Z.________ centro perché non rispondeva più ai requisiti minimi di sicurezza ed è stato munito del segnale 4.11 e di un faro.
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7.1 La CCRP non è entrata nel merito della censura dal momento che il ricorrente non spiegava in che modo l'omessa considerazione da parte del giudice dello spostamento del passaggio pedonale inficerebbe il giudizio di prime cure.
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7.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è inammissibile.
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7.3 Ancora una volta la censura sfugge a un esame di merito. L'insorgente non spiega infatti per quale motivo la CCRP avrebbe in modo arbitrario rifiutato di esaminare la sua impugnativa su questo punto, ma ripropone semplicemente la sua critica. Ne segue la sua inammissibilità anche in questa sede.
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8.
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Infine, l'insorgente si duole della violazione del principio della presunzione d'innocenza nell'applicazione del diritto e nell'apprezzamento delle prove. Attraverso tale censura, però, il ricorrente si limita a riproporre una sintesi delle sue doglianze di arbitrio, già risultate infondate o inammissibili. Non si giustifica quindi di vagliare oltre il gravame su questo punto.
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9.
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Da tutto quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato. La domanda di effetto sospensivo, volta a "sospendere" le pretese civili della vittima in un eventuale procedimento civile, diviene così priva di oggetto, a prescindere dalla sua ammissibilità.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Dal momento che non sono stati invitati a esprimersi sul ricorso, agli opponenti non è accordata alcuna indennità per ripetibili (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Non si accordano ripetibili.
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5.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 ottobre 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Favre Ortolano Ribordy
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