BGer 9C_915/2009 |
BGer 9C_915/2009 vom 04.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_915/2009
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Sentenza del 4 dicembre 2009
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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G.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro le malattie,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 ottobre 2009.
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Visto:
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il giudizio 19 ottobre 2009 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dall'interessata al precetto esecutivo n. ... dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di M.________, ha condannato G.________ a pagare alla Cassa malati Supra l'importo di fr. 1'135.90 oltre interessi al 5 % dal 28 marzo 2008 per premi arretrati,
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lo scritto del 23 ottobre 2009 con cui G.________ ha preso posizione sulla pronuncia cantonale,
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l'atto 27 ottobre 2009 con cui il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso per competenza al Tribunale federale lo scritto 23 ottobre 2009 dell'assicurata,
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lo scritto del 29 ottobre 2009 con il quale, per ordine del Presidente, G.________ è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essa ritiene di potere chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'invio del 3 novembre 2009 con il quale l'interessata ha trasmesso diversa documentazione a questa Corte,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che né l'atto del 23 ottobre 2009 né l'invio successivo del 3 novembre 2009 contengono conclusioni e motivazioni precise,
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che in particolare l'interessata - limitandosi in sostanza a esternare confusamente accuse nei confronti dei responsabili della Cassa opponente e del giudice di prime cure - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
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che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF),
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 4 dicembre 2009
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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