BGer 4D_8/2010 |
BGer 4D_8/2010 vom 03.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_8/2010
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Sentenza del 3 febbraio 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Thélin.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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pretesa contrattuale,
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ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che l'avvocato B.________ ha adito il Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere la condanna di A.________ al pagamento di fr. 380.--, oltre interessi del 5 % dal 9 ottobre 2009, pari al prezzo d'una consulenza;
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che il 16 novembre 2009 il Giudice di pace ha accolto tale richiesta, essendo provato che la convenuta si è recata nello studio del legale a X.________ e che tra le parti vi è stato un colloquio di un'ora intera, durante il quale almeno un consiglio è stato dato, indi per cui un contratto c'è stato;
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che, adita dalla convenuta, il 7 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha giudicato il ricorso inammissibile siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI, essendosi ella limitata a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;
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che la Camera di cassazione civile si è comunque espressa anche nel merito, a sfavore della convenuta;
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che contro questa sentenza la convenuta è insorta dinanzi al Tribunale federale con scritto dell'11 gennaio 2010;
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che né l'attore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
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che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che la ricorrente non si attiene a questa regola;
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che ella si limita a risollevare le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria e a lamentarsi delle difficoltà imposte alla litigante sprovvista di patrocinatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 329 cpv. 2 CPC/TI da parte del Tribunale d'appello;
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che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione;
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che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente in conformità con l'art. 66 cpv. 1 LTF;
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che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 febbraio 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Klett Thélin
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