BGer 1C_154/2010 |
BGer 1C_154/2010 vom 18.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_154/2010
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Sentenza del 18 marzo 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, Presidente,
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Raselli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Presidente del Tribunale di espropriazione
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del Cantone Ticino,
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via Bossi 3, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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pianificazione del territorio,
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ricorso contro la sentenza emanata
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il 10 marzo 2010 dal Giudice delegato del
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decisione su reclamo del 28 dicembre 2009 l'Ufficio cantonale di stima ha determinato il nuovo valore di una particella di Lugano di proprietà di A.________, situata parzialmente sia in zona edificabile sia in quella non edificabile e boschiva.
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B.
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Con sentenza del 2 febbraio 2010, il Presidente del Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha stabilito che oggetto del litigio non è la contestazione del valore di stima, bensì la richiesta del proprietario di mutare l'attribuzione del suo terreno dalla zona edificabile a quella agricola, domanda da presentare nel quadro dell'allestimento del piano regolatore comunale. Ha quindi dichiarato irricevibile, per incompetenza, il gravame, indicando nei rimedi di diritto il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
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C.
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Adito dal proprietario, con giudizio del 10 marzo 2010 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, rilevato che le decisioni in materia di stima sono definitive, ha accertato l'incompetenza del Tribunale adito e, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 secondo periodo LTF, ha trasmesso il gravame, dichiarato irricevibile, per evasione al Tribunale federale.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 483 consid. 1).
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1.2 La tempestività del gravame (art. 48 cpv. 3 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche. In ambito pianificatorio è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; DTF 135 II 30 consid. 1.1).
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1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). In concreto è manifesto che l'atto di ricorso, che si limita semplicemente, con una riga, a chiedere il cambiamento di attribuzione del fondo dalla zona edificabile a quella agricola, senza confrontarsi del tutto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza del Tribunale di espropriazione, è palesemente inammissibile per carenza di motivazione. Esso sarebbe inoltre chiaramente infondato anche nel merito.
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2.
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2.1 L'art. 39 cpv. 2 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996 (LSt) recita che le decisioni del Tribunale di espropriazione - impregiudicata la questione di sapere se lo stesso sia un tribunale superiore ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LTF e se in caso di risposta negativa il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto ammettere direttamente la propria competenza sulla base di questa norma - sono definitive: la legge non prevede quindi un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 60 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm), che ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di competenza (art. 2 LPamm).
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2.2 Detta conclusione nel caso in esame non è tuttavia corretta. Contrariamente a quanto espressamente stabilito nella decisione del Tribunale di espropriazione, senza addurre alcuna spiegazione al riguardo il Tribunale amministrativo si fonda sull'errata premessa che sarebbe applicabile la LSt e non la LPT: si è infatti in presenza di una contestata attribuzione parziale di un fondo alla zona edificabile o, semmai, di una sua impugnazione tardiva o di un'implicita richiesta di modifica del piano regolatore comunale ai sensi dell'art. 21 LPT. In effetti, come ritenuto dal Tribunale di espropriazione, le critiche del ricorrente sono dirette non tanto contro i valori di stima, stabiliti nel quadro degli aggiornamenti particolari (art. 8 LSt), bensì contro l'attribuzione rispettivamente il mantenimento del suo fondo alla zona edificabile anziché a quella agricola, ciò che comporterebbe una diminuzione del suo valore e pertanto della sua stima (cfr. al riguardo gli art. 10 segg. e 15 segg. LSt). In siffatte evenienze, la competenza del Tribunale amministrativo sarebbe di massima data. Pertanto, rettamente, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, poiché non diretto contro una decisione del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore (vedi art. 34, 35, 37 e 38 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990). Per evidenti motivi di economia procedurale, non si giustifica comunque di rinviare la causa al Tribunale amministrativo che, in assenza di una decisione governativa, non potrebbe esaminare il ricorso nel merito.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Viste le particolarità della fattispecie si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Presidente del Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Comune di Lugano.
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Losanna, 18 marzo 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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