BGer 9C_1090/2009
 
BGer 9C_1090/2009 vom 16.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_1090/2009 {T 0/2}
Sentenza del 16 aprile 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
S.________, Italia, patrocinato
dall'avv. Paolo Pagano, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 novembre 2009.
Visto:
il ricorso del 15 dicembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 4 novembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a S.________ un termine suppletorio, scadente il 26 marzo 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 aprile 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti